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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 1982

Cassazione n. 35438/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/03/2025 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione proposta nell'interesse del ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, emessa in data 24 settembre 2016, divenuta definitiva in data 20 ottobre 2017, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 5 marzo 2015 per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

La Corte di appello ha rilevato l'inammissibilità della istanza di revisione sia per il suo carattere reiterativo, perché proposta sempre per il medesimo presupposto del contrasto con il precedente giudicato di assoluzione relativo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di valutazione con l'ordinanza di inammissibilità del 22 settembre 2023, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 7 marzo 2024, e sia per la manifesta infondatezza per insussistenza di contrasto oggettivo tra i fatti accertati nei distinti giudicati.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i due motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello deciso in assenza di contraddittorio, avendo dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione sebbene le questioni decise per la loro complessità non potessero essere ritenute manifestamente infondate.

2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione poiché l'inconciliabilità delle due sentenze non dipende da una difforme valutazione giuridica della stessa vicenda storica, atteso che nella sentenza di assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è emerso che il c.d.

"gruppo di Andria" di cui faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato al sodalizio criminoso oggetto del giudicato di condanna, trattandosi perciò di contrasto tra fatti storici diversamente ricostruiti dalle due sentenze. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come è noto l'art. 634 cod. proc. pen. prevede una valutazione preliminare dell'ammissibilità della richiesta di revisione, avente ad oggetto i profili 'processuali (il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) ed i profili 'di merito', sotto il limitato aspetto dell'astratta sussistenza dei presupposti di legge.

All'esito di detta verifica o il procedimento si definisce con un'ordinanza, anche adottata de plano, di inammissibilità, in caso di carenza dei requisiti 'processuali' ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero prosegue con l'instaurazione, mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.), del giudizio di revisione.

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione.

Invero, risulta che l'inammissibilità è stata dichiarata innanzitutto sulla base dell'assenza di elementi di novità rispetto alla precedente istanza di revisione già ritenuta inammissibile a norma di quanto previsto dall'art.641 cod. proc. pen. che espressamente prevede che la riproposizione della richiesta di revisione dopo un precedente rigetto è ammessa solo se fondata su elementi diversi.

A tale riguardo il ricorrente neppure spiega quali sarebbero gli elementi di novità rispetto alla precedente procedura di revisione già decisa con ordinanza confermata in cassazione.

Inoltre, è del tutto generica l'affermazione secondo cui le sentenze a confronto, quella di assoluzione nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e quella di condanna nei confronti del ricorrente, avrebbero ricostruito i fatti storici posti a fondamento delle rispettive decisioni in modo difforme.

Non assume alcuna rilevanza a tale fine l'affermazione secondo cui il "gruppo di Andria" di cui facevano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto estraneo al sodalizio, in assenza di riferimenti a fatti specifici diversamente ricostruiti che giustificherebbero queste diverse conclusioni con riferimento alla posizione individuale di ciascuno dei due concorrenti.

In conclusione, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato in tema di revisione per contrasto tra giudicati, che il Collegio condivide, secondo cui il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317).

2. Deve, pertanto rilevarsi, l'assoluta genericità della questione dedotta a fronte della rilevata esistenza dell'associazione che non è stata esclusa dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto già deciso nella precedente istanza di revisione con la sentenza della Corte di appello, confermata da quella della Corte di Cassazione del 7 marzo 2024, che ha messo in evidenza come « la valutazione favorevole degli elementi a suo carico quanto al reato associativo è riferibile esclusivamente alla sua posizione processuale, configurata in termini di non partecipazione a un sodalizio pacificamente ritenuto esistente; non partecipazione del tutto estranea, su un piano logico, al ruolo svolto dall'odierno ricorrente nell'ambito dello stesso sodalizio e alla commissione da parte dello stesso dei reati-fini ».

Si tratta di argomentazioni che conservano la loro validità e non risultano minimamente pregiudicate dalle generiche allegazioni poste a sostegno della nuova istanza di revisione, che correttamente è stata dichiarata inammissibile con la procedura semplificata prevista dall'art. 634 cod. proc. pen.3.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare ìn tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/03/2025 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione proposta nell'interesse del ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, emessa in data 24 settembre 2016, divenuta definitiva in data 20 ottobre 2017, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 5 marzo 2015 per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte di appello ha rilevato l'inammissibilità della istanza di revisione sia per il suo carattere reiterativo, perché proposta sempre per il medesimo presupposto del contrasto con il precedente giudicato di assoluzione relativo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di valutazione con l'ordinanza di inammissibilità del 22 settembre 2023, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 7 marzo 2024, e sia per la manifesta infondatezza per insussistenza di contrasto oggettivo tra i fatti accertati nei distinti giudicati. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i due motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge per avere la Corte di appello deciso in assenza di contraddittorio, avendo dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione sebbene le questioni decise per la loro complessità non potessero essere ritenute manifestamente infondate. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione poiché l'inconciliabilità delle due sentenze non dipende da una difforme valutazione giuridica della stessa vicenda storica, atteso che nella sentenza di assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è emerso che il c.d. "gruppo di Andria" di cui faceva parte anche [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato al sodalizio criminoso oggetto del giudicato di condanna, trattandosi perciò di contrasto tra fatti storici diversamente ricostruiti dalle due sentenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come è noto l'art. 634 cod. proc. pen. prevede una valutazione preliminare dell'ammissibilità della richiesta di revisione, avente ad oggetto i profili 'processuali (il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) ed i profili 'di merito', sotto il limitato aspetto dell'astratta sussistenza dei presupposti di legge. All'esito di detta verifica o il procedimento si definisce con un'ordinanza, anche adottata de plano, di inammissibilità, in caso di carenza dei requisiti 'processuali' ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero prosegue con l'instaurazione, mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.), del giudizio di revisione. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione. Invero, risulta che l'inammissibilità è stata dichiarata innanzitutto sulla base dell'assenza di elementi di novità rispetto alla precedente istanza di revisione già ritenuta inammissibile a norma di quanto previsto dall'art.641 cod. proc. pen. che espressamente prevede che la riproposizione della richiesta di revisione dopo un precedente rigetto è ammessa solo se fondata su elementi diversi. A tale riguardo il ricorrente neppure spiega quali sarebbero gli elementi di novità rispetto alla precedente procedura di revisione già decisa con ordinanza confermata in cassazione. Inoltre, è del tutto generica l'affermazione secondo cui le sentenze a confronto, quella di assoluzione nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e quella di condanna nei confronti del ricorrente, avrebbero ricostruito i fatti storici posti a fondamento delle rispettive decisioni in modo difforme. Non assume alcuna rilevanza a tale fine l'affermazione secondo cui il "gruppo di Andria" di cui facevano parte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto estraneo al sodalizio, in assenza di riferimenti a fatti specifici diversamente ricostruiti che giustificherebbero queste diverse conclusioni con riferimento alla posizione individuale di ciascuno dei due concorrenti. In conclusione, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'orientamento consolidato in tema di revisione per contrasto tra giudicati, che il Collegio condivide, secondo cui il ricorso all'istituto della revisione è ammissibile solo ove si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317). 2. Deve, pertanto rilevarsi, l'assoluta genericità della questione dedotta a fronte della rilevata esistenza dell'associazione che non è stata esclusa dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto già deciso nella precedente istanza di revisione con la sentenza della Corte di appello, confermata da quella della Corte di Cassazione del 7 marzo 2024, che ha messo in evidenza come « la valutazione favorevole degli elementi a suo carico quanto al reato associativo è riferibile esclusivamente alla sua posizione processuale, configurata in termini di non partecipazione a un sodalizio pacificamente ritenuto esistente; non partecipazione del tutto estranea, su un piano logico, al ruolo svolto dall'odierno ricorrente nell'ambito dello stesso sodalizio e alla commissione da parte dello stesso dei reati-fini ». Si tratta di argomentazioni che conservano la loro validità e non risultano minimamente pregiudicate dalle generiche allegazioni poste a sostegno della nuova istanza di revisione, che correttamente è stata dichiarata inammissibile con la procedura semplificata prevista dall'art. 634 cod. proc. pen.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. , la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare ìn tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
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