CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30564/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 9 di reclusione ed euro 3.600 di multa, confermando le pene accessorie già applicate. Con la sentenza rescindente la Seconda sezione di questa Corte (sentenza n. 26210 del 2022) aveva annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della sentenza di prime grado, aveva assolto Cangelosi dal reato associativo contestato al capo 1, escluso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena inflitta per il tentativo di rapina aggravata di cui al capo 3 , per le rapine consumate di cui ai capi 4, 5, 6, 7 e 8, previo riconoscimento della continuazione tra tali reati e con la sentenza del 6/3/2019 della Corte di appello di Roma, relativa ad altro tentativo di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i vizi di violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione sia interna che esterna. Quanto al primo profilo, deduce il ricorrente che la Corte territoriale, contravvenendo al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, ha ritenuto di circoscriverne la portata alla sola motivazione dell'aumento per la continuazione esterna, omettendo nuovamente di argomentare in merito alla determinazione della pena base per il reato più grave, individuato in quello di cui al capo 4, nonché agli aumenti di pena per la continuazione interna. Il ricorrente rileva, inoltre, che il difetto di motivazione rifluisce sul giudizio di congruità e proporzione della pena soprattutto alla luce del più mite trattamento sanzionatorio inflitto all'esito di giudizio ordinario (mentre il presente è stato definito con rito abbreviato) nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (condannato a otto anni di reclusione), esecutore materiale delle rapine, mentre il ricorrente ha svolto il ruolo di basista. Sotto altro profilo, si deduce, inoltre, l'illogicità della motivazione relativa all'aumento per la continuazione esterna, considerato che per la tentata rapina la Corte territoriale ha determinato l'aumento in misura analoga (10 mesi di reclusione) a quella determinata per le rapine consumate di cui ai capi 5, 6, 7 e 8 avvinte dalla continuazione interna. Tale aumento di pena per la fattispecie tentata è stato determinato in ragione del possibile utilizzo di armi, ma senza considerare che il Cangelosi è stato condannato anche per il porto e la detenzione dell'arma clandestina (reato posto in continuazione e sanzionato con un aumento di 14 mesi di reclusione) e che anche le altre rapine risultano aggravate ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria in cui, nel concludere per il rigetto del ricorso, ha rilevato che la Corte terril:oriale si è uniformata al perimetro del rinvio e che la misura dell'aumento per la continuazione esterna è stata determinata in considerazione della diversità dell'arma impiegata nella tentata rapina (arma da fuoco) rispetto alle rapine consumate (coltello). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo, in parte, non consentito e, in parte, generico e manifestamente infondato. 2. In primo luogo, ritiene il Collegio che la Corte di appello ha correttamente delimitato il perimetro del giudizio di rinvio al punto relativo alla misura dell'aumento di pena per la continuazione esterna, e ciò in ragione dell'oggetto del giudizio rescindente in cui il ricorrente non aveva formulato alcuna censura in ordine alla determinazione della pena base ed alla misura degli aumenti a titolo di continuazione interna (si veda, in particolare, il punto 1.3 della parte in fatto della sentenza di annullamento con rinvio). Deve, pertanto, ritenersi che ogni doglianza sul punto della decisione relativo alla continuazione interna non è più consentita, stante l'effetto preclusivo correlato a siffatta delimitazione del giudizio rescindente. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, sebbene la formazione del giudicato investa i capi della sentenza, la mancata impugnazione di taluni punti della decisione determina un effetto preclusivo correlato all'effetto devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239). 3. Ritiene, inoltre, il Collegio, quanto al secondo profilo di censura, che la motivazione relativa alla misura dell'aumento di pena per la continuazione esterna non è né illogica né contradittoria, avendo la Corte giustificato detto aumento, quantificato nella medesima misura stabilita anche le fattispecie consumate, in ragione delle modalità della rapita tentata, avuto riguardo al possibile utilizzo di due armi da fuoco clandestine, rinvenute nella disponibilità dei due complici che si trovavano nell'auto, alla gravità della condotta ed alla personalità del Cangelosi, gravato da altra recente condanna definitiva per un reato in materia di stupefacenti.Priva di pregio è, infine, l'ulteriore argomentazione relativa al raffronto con la pena più mite inflitta al correo, tenuto conto dei differenti fattori oggettivi e soggettivi considerati, oltre che, con riferimento alla fattispecie in esame, della riconosciuta continuazione esterna con i reati di tentata rapina, porto e detenzione di arma clandestina e ricettazione di auto. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de