CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ela Fallimentare di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.- intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 926/2024depositata il 31 maggio 2024;Numero registro generale 1289/2025Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 23300/2026Data pubblicazione 15/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]:Ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previo espletamento di unaccertamento tecnico preventivo, convennero in giudizio dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. adducendo che i lorofondi, coltivati rispettivamente a uva e a pesche, erano stati resiimproduttivi per diversi anni a causa dell’allagamento imputabile allaconvenuta, poiché l’acqua si era riversata da una centrale disollevamento gestita dalla suddetta.2. [OSCURATO:PERSONA] resistette alle conseguenti domande risarcitorie.3. Il Tribunale, espletate due consulenze tecniche di ufficio, con lasentenza n. 1503/2018 accolse la domanda del solo Sedita relativaalla mancata possibilità di coltivare la vite per l’uva Italia e rigettò ladomanda dell’Alaimo.4. La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA], chesuccessivamente venne dichiarata fallita, con rituale riassunzionedella causa da parte della curatela fallimentare nei confronti diSedita e Alaimo, che si erano costituiti in fase d’impugnazione eavevano proposto appello incidentale sulla misura del risarcimento,il primo, e sul mancato accoglimento della domanda il secondo.5. La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 926/2024, hariformato la sentenza del Tribunale in ordine alla misura delrisarcimento, determinandolo in diminuzione, per il Sedita e haconfermato il rigetto integrale della domanda per l’Alaimo.6. Entrambi gli originari attori propongono ricorso per cassazione.7. La curatela fallimentare, intimata, non si è difesa.Considerato che:1. Il ricorso si compone di un unico motivo, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio nella parte in cui la sentenza della Corter.g. 1289/2025ad. 26/05/2027; estensore: C. Vallepag. 2Numero registro generale 1289/2025Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 23300/2026Data pubblicazione 15/07/2026d’appello di Palermo quantifica il lucro cessante spettante airicorrenti.2. Le censure concernono, per il Sedita, la riduzione della sommaliquidata a titolo di lucro cessante, ossia per la mancata valutazionedella perdita della produzione della vigna a causa dell’allagamento, eper l’Alaimo il mancato riconoscimento di un danno risarcibilenonostante fosse stato accertato l’allagamento del pescheto.3. Il ricorso è inammissibile per palese carenza di specificità dellecensure, che nominalmente si limitano a richiamare il n. 5 dell’art.360, primo comma, c.p.c. ma in realtà prospettano un esito sperato,ossia quel che i ricorrenti avrebbero voluto fosse accertato dalconsulente tecnico di ufficio architetto Marrali, sulla cui relazione siera basata la Corte territoriale.4. Questa Suprema Corte ha affermato (Cass. 21/3/2024 n. 7716) chel’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. consente di censurare, peromesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnicaove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto alcontraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice delmerito abbia omesso di considerare.5. Nel caso all’esame, tuttavia, alcun specifico fatto storico diverso daquelli esaminati nelle fasi di merito è evidenziato dalla difesa deiricorrenti, sia con riferimento alla posizione del Sedita, che almenoin parte ha conseguito la condanna al risarcimento dei danni, sia perl’Alaimo, che viceversa ha visto rigettare integralmente, in entrambele fasi di merito, la propria domanda.6. In particolare, per quanto riguarda la posizione del Sedita, pur se sipotesse esaminare il ricorso nel merito cassatorio, deve rilevarsi cheesso è deficitario in quanto si limita a chiedere che la sentenzad’appello sia cassata per non avere il giudice dell’impugnazione dimerito valutato che il periodo di mancata fruttificazione della suavigna sarebbe stato inferiore e pertanto il prodotto commerciabiler.g. 1289/2025ad. 26/05/2027; estensore: C. Vallepag. 3Numero registro generale 1289/2025Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 23300/2026Data pubblicazione 15/07/2026maggiore di quello stimato dal consulente d’ufficio, le cui conclusionisono state, parzialmente, poste a base della decisione dell’appello.7. Se pure ciò fosse vero, deve rilevarsi che la difesa del Sedita nonaveva dimostrato dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico diufficio Marrali e che comunque la Corte d’appello dimostra, conampia, logica e coerente motivazione, specie alla pag. 11 dellasentenza, di avere adeguatamente compulsato la consulenza tecnicad’ufficio Marrali, rilevandone anche, d’ufficio, la non condivisibilità,con riferimento alla stima del prezzo di vendita al chilo dell’uva, epervenendo, quindi, sul detto specifico punto, a una stima piùfavorevole al Sedita.8. Analoga conclusione concerne la posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per ilquale pure le censure si concretizzano in un esito sperato e per ilquale pure vale il rilievo di inammissibilità, dato che non sono stateneppure sommariamente evidenziate eventuali critiche, puntuali especifiche, tempestivamente mosse alla relazione peritale che avevaescluso il verificarsi del danno per il pescheto dell’Alaimo.9. Per entrambi i ricorrenti opera, in definitiva, la preclusione da cd.doppia conforme di cui all’art. 360, comma quarto, c.p.c., comeriscritto a opera dell’art. 27, comma 3, lett. a) del d.lgs. n.149/2022, applicabile nella specie in quanto il ricorso è statoproposto dopo il 1° gennaio 2023, preclusione comunque giàprevista dall’art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., abrogatodal detto d.lgs. n. 149/2022.10. Il ricorso, per entrambi i ricorrenti, va pertanto dichiaratoinammissibile; nulla per le spese di questo giudizio di legittimità,non essendosi difesa la Curatela fallimentare di [OSCURATO:PERSONA].11. La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve115/2002, la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dir.g. 1289/2025ad. 26/05/2027; estensore: C. Vallepag. 4Numero registro generale 1289/2025Numero sezionale 1883/2026Numero di raccolta generale 23300/2026Data pubblicazione 15/07/2026contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d. p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosir.g. 1289/2025ad. 26/05/2027; estensore: C. Vallepag. 5