CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attinenti alla responsabilità, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla ritenuta recidiva e omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultano meramente reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame (pag. 2), adeguatamente confutate con motivazione giuridicamente corretta dalla Corte di appello (pagg. 2, 3 e 4); considerato che, priva di pregio ed infruttuosa risulta la metodica utilizzata dal ricorrente di, estrapolare il relativo passo della decisione afferente al motivo dedotto e rivolgere critiche con apodittiche accuse di illogicità e di erroneità giuridica della valutazione effettuata dai Giudici di merito, senza in realtà indicare la specifica ragione posta a base del dedotto vizio, se non attraverso il tentativo di accreditare e previlegiare le considerazioni addotte e già adeguatamente confutate; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso