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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26979/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9884/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Laurentiis , con domicilio eletto in Roma, viaA.

Gramsci, n. 18 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore spe- ciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, viaGermanico, n. 109, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Lecce Sezione distaccata di Ta- ranto, n. 393/18, depositata il 1° ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare la nullità di ordini di acquisto di titoli della [OSCURATO:PERSONA] e della MerrillLynch alla stessa impartiti , per inadempi- mento degli obblighi informativiposti a carico dell'intermediario, ovvero per sentir accertare la responsabilità della Banca per il ritardo nell'esecuzione de- gli ordini di liquidazione, con la condanna al pagamento della somma di Euro 220.000,00, a titolo di ripetizione dell'indebito o di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del capitale investito.

Si costituì la Banca e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del7 maggio 2015, il Tribunale di Taranto rigettò la domanda.

2. L'impugnazione proposta dalMalagnino è stata rigettata dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 1° ottobre 2018.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'attore, pur avendo lamentato la tardiva esecuzione dell'ordine di vendere le obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] impartito il 17 dicembre 2007 e reiterato il 16 marzo 2008, aveva omesso di quantificare la perdita subìta, con riguardo al valore residuo dell'investimento a quella data, avendola fatta coincidere con l'azzeramento del capitale, determinatosi invece soltanto a seguito del fallimento della pre- detta società, intervenuto nel mese di settembre 2008.

In ordine alle azioni della [OSCURATO:PERSONA], ha invece rilevato che con fax del 27 gennaio 2008 l'attore aveva contraddittoriamente ordinato da un lato il blocco della vendita, al fine di evitare la perdita dell'intero capitale, e dall'altro il blocco della gestione o la trasformazione della stessa in denaro contante.Ha aggiunto che lo svolgi- mento della vicenda non poteva essere desunto dalla produzione in giudizio di una serie di fax inviati tra il 2008 e il 2010, non potendosi costringere la controparte ed il giudice ad estrapolarne le date e ad individuare le perdite maturate in relazione agli ordini negli stessi contenuti ed agli estratti conto inviati.Tanto premesso in ordine alla determinatezza della domanda, la Corte ha ritenuto, relativamente all'inadempimento degli obblighi informativi, che la mancata partecipazione al giudizio della moglie dell'attore, cointestataria de- gl'investimenti, non impediva di presumere che la valutazione dell'opportu- nità e della convenienza degli stessi fosse stata effettuata dai coniugi con- giuntamente, con la conseguenza che non poteva escludersi la rilevanza e l'efficacia delle dichiarazionirese dalla donna in ordine alla loro elevata pro- pensione al rischio.

Ha rilevato inoltre che dai fax prodotti emergeva che gl'investimenti erano stati preceduti da colloqui con i funzionari della Banca e dalla somministrazione d'informazioni da parte degli stessi, nell'ambito di un rapporto caratterizzato da un totale affidamento degl'investitori nei confronti della Banca, in ragione dei numerosi investimenti precedentemente effettuati.

Ha ritenuto che, in presenza di un'elevata propensione al rischio e di una pluriennale esperienza nel settore del mercato mobiliare, fosse ragionevole presumere che il cliente, reso edotto dei rischi delle operazioni, avrebbe agito diversamente, recedendo dall'investimento.

Ha aggiunto che, al momento dell'effettuazione degl'investimenti, i titoli acquistati non risultavano partico- larmente rischiosi, presentando un rating elevato, idoneo ad evidenziare la stabilità degli emittenti.

3. Avverso la predetta sentenza il Malagnino ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] MPS ha resistito con controri- corso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,ilricorrente denuncia la viol azione e la falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli artt. 26, 30 e 37 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e degli artt. 1218 e 1453 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la responsabilità della Banca, nonostante la mancata esecuzione dello ordine perentorio di vendita da lui formulato per iscritto, senza tenere conto del potere, spettante all'investitore, d'impartire istruzioni vincolanti all'inter- mediario.

Afferma che la Corte d'appello, pur avendo dato atto dell'avvenuta formulazione di un ordine vincolante di vendita,si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rilevato la mancata indivi- duazione della perdita lamentatada esso ricorrente e l'interve nuta revoca dell'ordine di vendita, omettendo di verificarne la correttezza logico-giuridica e trascurando la conformità dell'ordine alle caratteristiche della linea prescelta nella gestione del portafoglio d'investimento, nonché l'inerzia della Banca, protrattasi per circa un anno.

2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt. 1218 e 1453 cod. civ. e dell'art. 163, terzo comma, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la domanda indeterminata, senza tenere conto dell'indicazione della data di formulazione degli ordini di vendita e della pro- duzione in giudizio dei rendiconti della gestione patrimoniale, attestanti il con- trovalore della stessaalla predetta data.

3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 21, 23, comma sesto, e 24 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 1218 e 1453 cod. civ., sostenendo che, nell'affermare la correttezza del comportamento tenuto dalla Banca, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'inadempimento, da parte della stessa, dell'obbligo d'informare prontamente il cliente delle perdite subìte.

Sostiene che l'allegazione di tale inadempimento poneva a carico della Banca l'onere di fornire la prova di aver agito con la diligenza prescritta dall'art. 21 cit., in mancanza della quale avrebbe dovuto presumersi la sussistenza del nesso causale con il danno pa- tito da esso ricorrente.

4. Con il quarto motivo,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 21, 23, comma sesto, e 24 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt. 1218 e 1453 cod. civ. e dell'art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto adem- piuti gli obblighi informativi della Banca, nonostante la mancata dimostra- zione dell'avvenuta acquisizione d'informazioni in ordine alla propensione al rischio di esso ricorrente e dell'avvenuta somministrazione d'informazioni in ordine alla rischiosità degl'investimenti effettuati.

Premesso infatti che la Banca si era limitata a produrre in giudizio una scheda attestante l'esperienza degl'investitori, il documento informativo sui rischi generali degl'investimenti in strumenti finanziari e i l questionario informativo sottoscritto esclusiva- mente dalla moglie di esso ricorrente, rimasta estranea al giudizio, sostiene che, nel conferire rilievo ai colloqui intercorsi con i funzionari della Banca, la Corte d'appello non ha tenuto conto del tempo trascorso tra l'acquisizione delle predette informazioni e la stipulazione del contratto di gestione del por- tafoglio, e della necessità dell'adempimento dell'obbligo informativo in ordine ad ogni singolo servizio d'investimento reso dall'intermediario.

5. Così riassunte le censure proposte dal ricorrente, occorre innanzitutto procedere all'esame del secondo motivo, avente carattere logicamente e giu- ridicamente prioritario rispetto a quello degli altri, in quanto riguardante l'am- missibilità della domanda.

Inproposito, la Corte territoriale ha confermato la valutazione di generi- cità espressa dal Giudice di primo grado, rilevando che l'attore, pur avendo indicato la data in cui aveva impartito alla Banca gli ordinidi vendita dei titoli e di accreditamento deirelativi controvalor i sul proprio conto corrente, aveva omesso di quantificare con precisione il pregiudizio subìto, avendolo indivi- duato nella perdita dell'intero capitale investito, senza considerare che, per quanto riguarda i titoli emessi dalla LehmanBrothers, la stessa si era verifi- cata soltanto a seguito del fallimento della società emittente, intervenuto a circa sei mesi di distanza dalla formulazione del relativo ordine, e senza te- nere conto, per quanto riguarda i titoli emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], del susse- guirsi nel tempo di ordini contraddittori e della progressiva maturazione di perdite, la cui individuazione sulla base degli estratti conto prodotti non po- teva essere rimessa alla controparte ed al giudice.

Tale affermazione, presupponendo che alla causazione del danno avesse contribuito il comportamento tenuto dall'investitore, il quale, pur essendosi reso conto della rischiosità degli investimenti compiut i , al punto da essere indotto a ordinarne la liquidazione immediata, aveva successivamente conti- nuato a tenere i titoli nel proprio portafoglio, si pone sostanzialmente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema d'intermedia- zione finanziaria, secondo cuila liquidazione del danno derivante dall'inadem- pimento degli obblighi posti a carico dell'intermediario, pur dovendo ordina- riamente aver luogo in misura pari alla differenza tra il valore che i titoli ave- vano al momento dell'acquisto e quello residuo risultante al momento della domanda risarcitoria, non può non tenere conto della circostanza che dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, pur avendo avuto la possibilità,con l'uso dell'ordinaria diligenza, di rendersi au- tonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, e non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conser- vati nel proprio patrimonio, dovendo in tal caso commisurarsi il risarcimento alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità(cfr. Cass., Sez.

I, 22/12/2017, n. 30902; 31/12/2013, n. 28810; 29/12/2011, n. 29864).

Nel censurare l'apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata, il ri- corrente sostiene che alla mancata precisazione del petitumavrebbe potuto sopperirsi ponendo in relazione la data degli ordinicon i valori risultanti dai rendiconti prodotti in giudizio, ma omette di chiarire se questi ultimi fossero stati riportati nell'atto di citazione o nella memoria destinata alla precisazione della domanda, nonché di trascrivere, a corredo del motivo, i dati invocati, con la conseguenza che la censura risulta inammissibile per difetto di speci- ficità.

La mera produzione della documentazione attestante il danno subìto non può d'altronde considerarsi sufficiente ai fini dell'adempimento dell'onere di allegazione gravante sull'attore, il quale è tenuto,indipendentemente dalla prova del diritto azionato, ad indicare puntualmente i fatti posti a fondamento della propria pretesa ed il bene della vita di cui chiede il riconoscimento, in modo tale da consentire l'identificazione della causa petendie del petitum, la cui individuazione, indispensabile anche ai fini dell'esercizio del diritto di di- fesa da parte del convenuto, non può essere demandata al giudicante, so- prattutto laddove, come nella specie, la domanda abbia ad oggetto diritti ete- rodeterminati (cfr .

Cass., Sez.

III, 4/05/2018, n. 10577; 12/10/2012, n. 17408). 6.La dichiarazione d'inammissibilità del predetto motivo esclude la ne- cessità di procedere all'esame delle altre censure, avendo le stesse ad oggetto questioni attinenti al merito della controversia, la cui risoluzione, in quanto subordinata all'accertamento della rituale proposizione della domanda, aven- te carattere pregiudiziale, deve ritenersi precluso dall'esito negativo di tale verifica, che ha trovato conferma in questa sede.

E' noto d'altronde che qualora ilgiudice, dopo aver dichiarato inammissi- bile una domandao un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi, abbia proceduto ugualmente all'esame della stessa nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi svolte sol- tanto ad abundantiam, in quanto ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare esclusivamente la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass., Sez.

Un., 1/02/2021, n. 2155; Cass., Sez.

III, 19/09/2022, n. 27388; Cass., Sez.

I, 16/06/2020, n. 11675).

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9884/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Laurentiis , con domicilio eletto in Roma, viaA. Gramsci, n. 18 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore spe- ciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, viaGermanico, n. 109, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Lecce Sezione distaccata di Ta- ranto, n. 393/18, depositata il 1° ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir dichiarare la nullità di ordini di acquisto di titoli della [OSCURATO:PERSONA] e della MerrillLynch alla stessa impartiti , per inadempi- mento degli obblighi informativiposti a carico dell'intermediario, ovvero per sentir accertare la responsabilità della Banca per il ritardo nell'esecuzione de- gli ordini di liquidazione, con la condanna al pagamento della somma di Euro 220.000,00, a titolo di ripetizione dell'indebito o di risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del capitale investito. Si costituì la Banca e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con sentenza del7 maggio 2015, il Tribunale di Taranto rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dalMalagnino è stata rigettata dalla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 1° ottobre 2018. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che l'attore, pur avendo lamentato la tardiva esecuzione dell'ordine di vendere le obbligazioni della [OSCURATO:PERSONA] impartito il 17 dicembre 2007 e reiterato il 16 marzo 2008, aveva omesso di quantificare la perdita subìta, con riguardo al valore residuo dell'investimento a quella data, avendola fatta coincidere con l'azzeramento del capitale, determinatosi invece soltanto a seguito del fallimento della pre- detta società, intervenuto nel mese di settembre 2008. In ordine alle azioni della [OSCURATO:PERSONA], ha invece rilevato che con fax del 27 gennaio 2008 l'attore aveva contraddittoriamente ordinato da un lato il blocco della vendita, al fine di evitare la perdita dell'intero capitale, e dall'altro il blocco della gestione o la trasformazione della stessa in denaro contante.Ha aggiunto che lo svolgi- mento della vicenda non poteva essere desunto dalla produzione in giudizio di una serie di fax inviati tra il 2008 e il 2010, non potendosi costringere la controparte ed il giudice ad estrapolarne le date e ad individuare le perdite maturate in relazione agli ordini negli stessi contenuti ed agli estratti conto inviati.Tanto premesso in ordine alla determinatezza della domanda, la Corte ha ritenuto, relativamente all'inadempimento degli obblighi informativi, che la mancata partecipazione al giudizio della moglie dell'attore, cointestataria de- gl'investimenti, non impediva di presumere che la valutazione dell'opportu- nità e della convenienza degli stessi fosse stata effettuata dai coniugi con- giuntamente, con la conseguenza che non poteva escludersi la rilevanza e l'efficacia delle dichiarazionirese dalla donna in ordine alla loro elevata pro- pensione al rischio. Ha rilevato inoltre che dai fax prodotti emergeva che gl'investimenti erano stati preceduti da colloqui con i funzionari della Banca e dalla somministrazione d'informazioni da parte degli stessi, nell'ambito di un rapporto caratterizzato da un totale affidamento degl'investitori nei confronti della Banca, in ragione dei numerosi investimenti precedentemente effettuati. Ha ritenuto che, in presenza di un'elevata propensione al rischio e di una pluriennale esperienza nel settore del mercato mobiliare, fosse ragionevole presumere che il cliente, reso edotto dei rischi delle operazioni, avrebbe agito diversamente, recedendo dall'investimento. Ha aggiunto che, al momento dell'effettuazione degl'investimenti, i titoli acquistati non risultavano partico- larmente rischiosi, presentando un rating elevato, idoneo ad evidenziare la stabilità degli emittenti. 3. Avverso la predetta sentenza il Malagnino ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] MPS ha resistito con controri- corso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,ilricorrente denuncia la viol azione e la falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, degli artt. 26, 30 e 37 del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998 e degli artt. 1218 e 1453 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la responsabilità della Banca, nonostante la mancata esecuzione dello ordine perentorio di vendita da lui formulato per iscritto, senza tenere conto del potere, spettante all'investitore, d'impartire istruzioni vincolanti all'inter- mediario. Afferma che la Corte d'appello, pur avendo dato atto dell'avvenuta formulazione di un ordine vincolante di vendita,si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rilevato la mancata indivi- duazione della perdita lamentatada esso ricorrente e l'interve nuta revoca dell'ordine di vendita, omettendo di verificarne la correttezza logico-giuridica e trascurando la conformità dell'ordine alle caratteristiche della linea prescelta nella gestione del portafoglio d'investimento, nonché l'inerzia della Banca, protrattasi per circa un anno. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt. 1218 e 1453 cod. civ. e dell'art. 163, terzo comma, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la domanda indeterminata, senza tenere conto dell'indicazione della data di formulazione degli ordini di vendita e della pro- duzione in giudizio dei rendiconti della gestione patrimoniale, attestanti il con- trovalore della stessaalla predetta data. 3. Con il terzo motivo,il ricorrente lamenta la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 21, 23, comma sesto, e 24 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 1218 e 1453 cod. civ., sostenendo che, nell'affermare la correttezza del comportamento tenuto dalla Banca, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'inadempimento, da parte della stessa, dell'obbligo d'informare prontamente il cliente delle perdite subìte. Sostiene che l'allegazione di tale inadempimento poneva a carico della Banca l'onere di fornire la prova di aver agito con la diligenza prescritta dall'art. 21 cit., in mancanza della quale avrebbe dovuto presumersi la sussistenza del nesso causale con il danno pa- tito da esso ricorrente. 4. Con il quarto motivo,il ricorrente denuncia la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 21, 23, comma sesto, e 24 del d.lgs. n. 58 del 1998, degli artt. 1218 e 1453 cod. civ. e dell'art. 28 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto adem- piuti gli obblighi informativi della Banca, nonostante la mancata dimostra- zione dell'avvenuta acquisizione d'informazioni in ordine alla propensione al rischio di esso ricorrente e dell'avvenuta somministrazione d'informazioni in ordine alla rischiosità degl'investimenti effettuati. Premesso infatti che la Banca si era limitata a produrre in giudizio una scheda attestante l'esperienza degl'investitori, il documento informativo sui rischi generali degl'investimenti in strumenti finanziari e i l questionario informativo sottoscritto esclusiva- mente dalla moglie di esso ricorrente, rimasta estranea al giudizio, sostiene che, nel conferire rilievo ai colloqui intercorsi con i funzionari della Banca, la Corte d'appello non ha tenuto conto del tempo trascorso tra l'acquisizione delle predette informazioni e la stipulazione del contratto di gestione del por- tafoglio, e della necessità dell'adempimento dell'obbligo informativo in ordine ad ogni singolo servizio d'investimento reso dall'intermediario. 5. Così riassunte le censure proposte dal ricorrente, occorre innanzitutto procedere all'esame del secondo motivo, avente carattere logicamente e giu- ridicamente prioritario rispetto a quello degli altri, in quanto riguardante l'am- missibilità della domanda. Inproposito, la Corte territoriale ha confermato la valutazione di generi- cità espressa dal Giudice di primo grado, rilevando che l'attore, pur avendo indicato la data in cui aveva impartito alla Banca gli ordinidi vendita dei titoli e di accreditamento deirelativi controvalor i sul proprio conto corrente, aveva omesso di quantificare con precisione il pregiudizio subìto, avendolo indivi- duato nella perdita dell'intero capitale investito, senza considerare che, per quanto riguarda i titoli emessi dalla LehmanBrothers, la stessa si era verifi- cata soltanto a seguito del fallimento della società emittente, intervenuto a circa sei mesi di distanza dalla formulazione del relativo ordine, e senza te- nere conto, per quanto riguarda i titoli emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], del susse- guirsi nel tempo di ordini contraddittori e della progressiva maturazione di perdite, la cui individuazione sulla base degli estratti conto prodotti non po- teva essere rimessa alla controparte ed al giudice. Tale affermazione, presupponendo che alla causazione del danno avesse contribuito il comportamento tenuto dall'investitore, il quale, pur essendosi reso conto della rischiosità degli investimenti compiut i , al punto da essere indotto a ordinarne la liquidazione immediata, aveva successivamente conti- nuato a tenere i titoli nel proprio portafoglio, si pone sostanzialmente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema d'intermedia- zione finanziaria, secondo cuila liquidazione del danno derivante dall'inadem- pimento degli obblighi posti a carico dell'intermediario, pur dovendo ordina- riamente aver luogo in misura pari alla differenza tra il valore che i titoli ave- vano al momento dell'acquisto e quello residuo risultante al momento della domanda risarcitoria, non può non tenere conto della circostanza che dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, pur avendo avuto la possibilità,con l'uso dell'ordinaria diligenza, di rendersi au- tonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, e non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conser- vati nel proprio patrimonio, dovendo in tal caso commisurarsi il risarcimento alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità(cfr. Cass., Sez. I, 22/12/2017, n. 30902; 31/12/2013, n. 28810; 29/12/2011, n. 29864). Nel censurare l'apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata, il ri- corrente sostiene che alla mancata precisazione del petitumavrebbe potuto sopperirsi ponendo in relazione la data degli ordinicon i valori risultanti dai rendiconti prodotti in giudizio, ma omette di chiarire se questi ultimi fossero stati riportati nell'atto di citazione o nella memoria destinata alla precisazione della domanda, nonché di trascrivere, a corredo del motivo, i dati invocati, con la conseguenza che la censura risulta inammissibile per difetto di speci- ficità. La mera produzione della documentazione attestante il danno subìto non può d'altronde considerarsi sufficiente ai fini dell'adempimento dell'onere di allegazione gravante sull'attore, il quale è tenuto,indipendentemente dalla prova del diritto azionato, ad indicare puntualmente i fatti posti a fondamento della propria pretesa ed il bene della vita di cui chiede il riconoscimento, in modo tale da consentire l'identificazione della causa petendie del petitum, la cui individuazione, indispensabile anche ai fini dell'esercizio del diritto di di- fesa da parte del convenuto, non può essere demandata al giudicante, so- prattutto laddove, come nella specie, la domanda abbia ad oggetto diritti ete- rodeterminati (cfr . Cass., Sez. III, 4/05/2018, n. 10577; 12/10/2012, n. 17408). 6.La dichiarazione d'inammissibilità del predetto motivo esclude la ne- cessità di procedere all'esame delle altre censure, avendo le stesse ad oggetto questioni attinenti al merito della controversia, la cui risoluzione, in quanto subordinata all'accertamento della rituale proposizione della domanda, aven- te carattere pregiudiziale, deve ritenersi precluso dall'esito negativo di tale verifica, che ha trovato conferma in questa sede. E' noto d'altronde che qualora ilgiudice, dopo aver dichiarato inammissi- bile una domandao un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi, abbia proceduto ugualmente all'esame della stessa nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi svolte sol- tanto ad abundantiam, in quanto ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare esclusivamente la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 1/02/2021, n. 2155; Cass., Sez. III, 19/09/2022, n. 27388; Cass., Sez. I, 16/06/2020, n. 11675). 7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dell