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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 dicembre 1964

Cassazione n. 12025/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17/12/1964,avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Ancona;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per conto delMinistero dell'economia e delle finanze, che ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile o, in subordine, che venga rigettato;lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Ancona harigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da GiovanniNeroni in relazione al periodo di privazione della libertà personale subìto, tra il 18maggio e il 25 ottobre 2010, nell’ambito del proc. n. 1696/2010, all’esito del qualeera stato definitivamente assolto con sentenza del 24 novembre 2014, irrevocabileil 9 aprile 2015, dai delitti di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen., 110, 61 n.2, 424cod. pen.La Corte di appello ha osservato che la detenzione patita risultava esserestata computata, a titolo di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., nel complessivoperiodo di un anno, due mesi e undici giorni di reclusione, risultante dalprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura dellaRepubblica di Teramo il 2 luglio 2016 e parimenti riportato sul certificato delCasellario giudiziale.Il giudice della riparazione annota che [OSCURATO:PERSONA], alla data dell’esecuzionedell’ordinanza emessa in relazione ai fatti per cui era stato poi assolto (18 maggio2010), si trovava in custodia carceraria dal 1° maggio 2010 anche per effettodell’ordinanza cautelare emessa nell’ambito del procedimento n. 3923/2009,definito con condanna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.

Inquest’ultimo procedimento, la misura era stata sostituita con quella degli arrestidomiciliari e, in data 9 ottobre 2010, con quella dell’obbligo di dimora dal 12ottobre 2010, quando la misura custodiale era stata sostituita con l’obbligo didimora anche nel procedimento oggetto della presente istanza.La Corte d’appello ha evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 657,comma 4, cod. proc. pen., non può essere riconosciuto alcun indennizzo per laparte di custodia cautelare che sia stata computata ai fini della determinazionedella pena da eseguire, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguentiall’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.Nel caso di specie, la sovrapponibilità dei periodi di detenzione subiti daNeroni era stato così valutato dalla Procura della Repubblica di Teramo nell’ambitodel proc. n. 2/2005 SIEP, mediante espressa dichiarazione di fungibilità inrelazione al periodo di un anno, due mesi, undici giorni: segnatamente, la ricordatafungibilità riguardava la custodia tra il 1° maggio e l’8 ottobre 2010 e quella tra il9 e il 12 ottobre 2010, arco temporale afferente alla richiesta di indennizzo, comealtresì rivelava il certificato SIEP della Procura generale presso la Corte d’appellodi Ancona del 2 dicembre 2019.2.

Interpone ricorso il richiedente, con difensore munito di procura speciale,proponendo un unico motivo di doglianza, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 dis.Ripercorrendo la vicenda oggetto del procedimento n. 1696/2010 RGnr, ilricorrente rammenta che, per le contestazioni relative ad esso (artt. 110, 56, 629cod. pen. e 110, 61 n.2, 424 cod. pen.), fu applicata la custodia cautelare incarcere tra il 18 maggio e il 25 ottobre 2010, per essere poi assolto, in propositoassumendo di non avere dato causa o concorso a dare causa alla restrizionecautelare e professandosi, fin da principio, estraneo ai fatti.Ciò premesso, ad avviso del ricorrente la Corte territoriale sarebbe incorsain errore, in quanto il periodo oggetto di fungibilità, come computato nell’ambitodel provvedimento SIEP 2/2005 della Procura della Repubblica di Teramo del 2luglio 2016, avrebbe riguardato il solo procedimento n. 3923/2009 RGnr, che nonrichiamerebbe la custodia cautelare subita nell’ambito del procedimento n.1696/2010 RGnr, conclusosi, come è pacifico, con sentenza assolutoria.Il ricorrente evidenzia che l’imputato è legittimato ad avanzare istanza exart. 314 cod. proc. pen., in relazione al secondo reato (che aveva sostenuto titolocautelare) per il quale, all’esito del processo, era intervenuta assoluzione, dovendovalutarsi il diritto all’indennizzo con autonoma e specifica analisi riferita a ciascuncapo di imputazione.Con riferimento al caso di specie, l’imputato ebbe a subire custodiacautelare per il secondo reato, nel procedimento al cui esito fu mandato assolto,per cui la condanna per il primo reato, in relazione al quale la misura cautelare èstata correttamente scomputata dalla pena, non esclude il diritto all’indennizzo perla custodia ingiustamente patita con riferimento al secondo reato, sulla base delprincipio dell’autonomia del titolo cautelare.Osserva che la detenzione per il primo reato, da ritenersi giusta in quantocorrelata a pronuncia di condanna e scomputata in applicazione dell’art. 657,comma 4, cod. proc. pen., non dà diritto all’indennizzo, mentre dalla detenzioneingiusta relativa al secondo reato, per il quale è intervenuta assoluzione,importerebbe l’insorgenza del diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314 cod.proc. pen.Conclude, domandando l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Il Procuratore generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.4.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha conclusocon richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, condomanda di dichiararne l’infondatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiaratoinammissibile.1.1.

Il ricorrente lamenta l’erroneo computo, ai fini della cd. fungibilità, delperiodo di detenzione subìto nell’ambito del procedimento n. 1696/2010 RGnrdella Procura di [OSCURATO:PERSONA], al cui esito [OSCURATO:PERSONA] fu definitivamente assolto dalleaccuse di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. e 110, 61 n.2, 424 cod. pen.Posta tale premessa, sostiene che «il periodo che è stato oggetto difungibilità afferisce espressamente al procedimento n. 3923/2009 RGnr dellaProcura di Teramo, poiché non richiama la custodia in carcere subìta nelprocedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di [OSCURATO:PERSONA], conclusosi conassoluzione».Sostiene, inoltre, che in base al principio dell’autonomia dei reati e dellaindennizzabilità di ciascun periodo di detenzione ingiustamente patita, anche nelcaso in cui sia stata contemporaneamente sofferta restrizione della libertà sullabase di due distinti titoli, uno afferente a reato per cui è stata pronunciatacondanna, l’altro relativo a reato per cui è seguita assoluzione, insorga il dirittoall’indennizzo, correlando quanto affermato al principio di inderogabilità dellafungibilità della detenzione.2.

La tesi illustrata è manifestamente infondata.2.1.

La Corte osserva, in primis, che si rivela erronea l’affermazione delricorrente, laddove assume che il periodo oggetto di fungibilità afferisce alprocedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura di Teramo e che il provvedimentocd. di cumulo non contiene, a suo dire, alcun richiamo alla custodia in carceresubìta nel procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di [OSCURATO:PERSONA],conclusosi con assoluzione, da ciò traendo l’infondata conclusione della erroneitàdel provvedimento impugnato.Invero, l’ordinanza della Corte di appello precisa che il periodo per il qualeNeroni ha patito la detenzione asseritamente ingiusta riguarda il procedimento n.1696/2010 RGnr della Procura di [OSCURATO:PERSONA], che si era concluso con sentenzadi assoluzione, osservando che la detenzione si è dispiega dal 18 maggio 2010 al12 ottobre 2010, non già, come sostiene il richiedente, dal 18 maggio al 25 maggio2010.2.2.

Ciò premesso, la Corte di appello non è incorsa nel vizio lamentato, inquanto ha correttamente evidenziato che il provvedimento della Procura dellaRepubblica di Teramo del 2 luglio 2016 - compulsabile da questo Collegio,spettando alla Corte di appello il rilievo, anche d’ufficio, della eventuale sussistenzadella cd. fungibilità del periodo di detenzione patito dal richiedente - e pure quellosuccessivamente emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona n. 365/2019del 2 dicembre 2019, contengono specifica indicazione, tra i periodi da computareai fini della fungibilità, anche dell’intervallo custodiale afferente al proc. 1696/2010RGnr, che si concluse con l’assoluzione.Emerge altresì che i provvedimenti di cumulo evidenziano, in aggiuntarispetto alla custodia già computata dal 1° maggio all’8 ottobre 2010 in relazioneal proc. n. 3923/2009, anche i giorni compresi tra il 9 ottobre e il 12 ottobre 2010,da imputarsi, per l’appunto, al proc. n. 1696/2010 e, inoltre, ulteriori periodi dicustodia, subìti nell’ambito di altri procedimenti, risultando in definitivacomputato, ai fini della fungibilità, il periodo complessivo di un anno, due mesi,undici giorni.3.

Ciò premesso, va ricordato che, a mente dell’art. 314, comma 4, cod.proc. pen., il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodiacautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena,ovvero per il periodo di tempo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione dellacustodia siano state sofferte in forza di altro titolo.

Il ricordato diritto non insorge,dunque, nel caso in cui la limitazione della libertà personale sia stata sofferta anchein virtù di altro titolo, in quanto si attua una piena compensazione della ingiustadetenzione subita nella parte in cui essa si sia temporalmente sovrapposta a quellaespiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del26/01/2010, Savio, Rv. 246392).Il diritto deve parimenti escludersi quando la limitazione della libertàpersonale è stata sofferta in virtù di altro titolo cautelare, sempre che tale ultimotitolo sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione allaquale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 de127/10/2015, dep. 2016, S., Rv.265975).Sulla base di quanto esposto, è evidente che, con decisione immune da vizi,la Corte di appello abbia correttamente respinto la domanda di riparazione,risultando il ricorso proposto manifestamente infondato.3.1.

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, risulta per tabulas che,nell’ambito di un arco temporale parzialmente sovrapponibile (18 maggio - 9ottobre 2010), [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto a custodia cautelare in carcere sullabase di due diversi titoli cautelari, afferenti a distinti procedimenti, che sono statispecificamente indicati dalla Corte di appello e rispondono, rispettivamente, alprocedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura della Repubblica di Teramo e n.1696/2010 RGnr della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]: ne discende cheil diritto all’indennizzo non può insorgere, anche se il secondo procedimento si èconcluso con pronuncia assolutoria.Come già ricordato, a mente dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., ostaall’insorgenza del diritto alla riparazione la circostanza che la persona che richiedel’indennizzo abbia subito la limitazione della libertà personale anche in virtù di unaltro titolo, in quanto si attua la compensazione tra l’ingiusta detenzione patita equella espiata in virtù di un legittimo provvedimento, nella parte in cui i due periodidi detenzione siano sovrapponibili.Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere l’indennizzo a colui cheha subito la restrizione della libertà personale per effetto di giusto titolo detentivo,sol per essere stato contemporaneamente ristretto in esito ad un secondo titolo epoi definitivamente assolto, ciò che apparirebbe patentemente distonico rispettoal fondamento solidaristico che fonda l’istituto della riparazione per l’ingiustadetenzione.3.2.

Con riferimento, infine, ai residui giorni tra il 9 ottobre 2010 e il 12ottobre 2010, posto che in relazione al procedimento n. 3923/2009 RGnr dellaProcura di Teramo, la custodia cautelare risulta essersi protratta dal 1° maggio al9 ottobre 2010, e, in relazione al procedimento n. 1696/2010 RGnr della [OSCURATO:PERSONA], la custodia si è dispiegata dal 18 maggio al 12 ottobre 2010,osserva il Collegio che il periodo 9-12 ottobre 2010 risulta essere stato parimenticomputato nell’ambito del provvedimento SIEP n. 2/2015 del 2 luglio 2016,emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo, che ha provvedutocorrettamente a considerare, a titolo di fungibilità, anche tale periodo didetenzione, subita da [OSCURATO:PERSONA] tra il 9 e il 12 ottobre 2010.In tale prospettiva, il Collegio, evocando il principio sotteso alla disciplinadi cui all’art. 657 cod. proc. pen., ricorda e condivide l’affermazione di questa Cortesecondo cui «In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, ditutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempreche la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cuiva determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenzadi una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e loscomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta.»(Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051-01), conseguendone, pertanto,anche sotto tale profilo, la manifesta infondatezza dei vizi lamentati dal ricorrente.4.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).5.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenutedal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimentoalle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U,n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U, n. 5466, del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv.286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. nulla per le spese al ministero resistente.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17/12/1964,avverso l'ordinanza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Ancona;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dall’Avvocatura generale dello Stato per conto delMinistero dell'economia e delle finanze, che ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile o, in subordine, che venga rigettato;lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 6 novembre 2025, la Corte di appello di Ancona harigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da GiovanniNeroni in relazione al periodo di privazione della libertà personale subìto, tra il 18maggio e il 25 ottobre 2010, nell’ambito del proc. n. 1696/2010, all’esito del qualeera stato definitivamente assolto con sentenza del 24 novembre 2014, irrevocabileil 9 aprile 2015, dai delitti di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen., 110, 61 n.2, 424cod. pen.La Corte di appello ha osservato che la detenzione patita risultava esserestata computata, a titolo di fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., nel complessivoperiodo di un anno, due mesi e undici giorni di reclusione, risultante dalprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura dellaRepubblica di Teramo il 2 luglio 2016 e parimenti riportato sul certificato delCasellario giudiziale.Il giudice della riparazione annota che [OSCURATO:PERSONA], alla data dell’esecuzionedell’ordinanza emessa in relazione ai fatti per cui era stato poi assolto (18 maggio2010), si trovava in custodia carceraria dal 1° maggio 2010 anche per effettodell’ordinanza cautelare emessa nell’ambito del procedimento n. 3923/2009,definito con condanna alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Inquest’ultimo procedimento, la misura era stata sostituita con quella degli arrestidomiciliari e, in data 9 ottobre 2010, con quella dell’obbligo di dimora dal 12ottobre 2010, quando la misura custodiale era stata sostituita con l’obbligo didimora anche nel procedimento oggetto della presente istanza.La Corte d’appello ha evidenziato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 657,comma 4, cod. proc. pen., non può essere riconosciuto alcun indennizzo per laparte di custodia cautelare che sia stata computata ai fini della determinazionedella pena da eseguire, ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguentiall’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.Nel caso di specie, la sovrapponibilità dei periodi di detenzione subiti daNeroni era stato così valutato dalla Procura della Repubblica di Teramo nell’ambitodel proc. n. 2/2005 SIEP, mediante espressa dichiarazione di fungibilità inrelazione al periodo di un anno, due mesi, undici giorni: segnatamente, la ricordatafungibilità riguardava la custodia tra il 1° maggio e l’8 ottobre 2010 e quella tra il9 e il 12 ottobre 2010, arco temporale afferente alla richiesta di indennizzo, comealtresì rivelava il certificato SIEP della Procura generale presso la Corte d’appellodi Ancona del 2 dicembre 2019.2. Interpone ricorso il richiedente, con difensore munito di procura speciale,proponendo un unico motivo di doglianza, sintetizzato ai sensi dell’art. 173 dis.Ripercorrendo la vicenda oggetto del procedimento n. 1696/2010 RGnr, ilricorrente rammenta che, per le contestazioni relative ad esso (artt. 110, 56, 629cod. pen. e 110, 61 n.2, 424 cod. pen.), fu applicata la custodia cautelare incarcere tra il 18 maggio e il 25 ottobre 2010, per essere poi assolto, in propositoassumendo di non avere dato causa o concorso a dare causa alla restrizionecautelare e professandosi, fin da principio, estraneo ai fatti.Ciò premesso, ad avviso del ricorrente la Corte territoriale sarebbe incorsain errore, in quanto il periodo oggetto di fungibilità, come computato nell’ambitodel provvedimento SIEP 2/2005 della Procura della Repubblica di Teramo del 2luglio 2016, avrebbe riguardato il solo procedimento n. 3923/2009 RGnr, che nonrichiamerebbe la custodia cautelare subita nell’ambito del procedimento n.1696/2010 RGnr, conclusosi, come è pacifico, con sentenza assolutoria.Il ricorrente evidenzia che l’imputato è legittimato ad avanzare istanza exart. 314 cod. proc. pen., in relazione al secondo reato (che aveva sostenuto titolocautelare) per il quale, all’esito del processo, era intervenuta assoluzione, dovendovalutarsi il diritto all’indennizzo con autonoma e specifica analisi riferita a ciascuncapo di imputazione.Con riferimento al caso di specie, l’imputato ebbe a subire custodiacautelare per il secondo reato, nel procedimento al cui esito fu mandato assolto,per cui la condanna per il primo reato, in relazione al quale la misura cautelare èstata correttamente scomputata dalla pena, non esclude il diritto all’indennizzo perla custodia ingiustamente patita con riferimento al secondo reato, sulla base delprincipio dell’autonomia del titolo cautelare.Osserva che la detenzione per il primo reato, da ritenersi giusta in quantocorrelata a pronuncia di condanna e scomputata in applicazione dell’art. 657,comma 4, cod. proc. pen., non dà diritto all’indennizzo, mentre dalla detenzioneingiusta relativa al secondo reato, per il quale è intervenuta assoluzione,importerebbe l’insorgenza del diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314 cod.proc. pen.Conclude, domandando l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha conclusocon richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, condomanda di dichiararne l’infondatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiaratoinammissibile.1.1. Il ricorrente lamenta l’erroneo computo, ai fini della cd. fungibilità, delperiodo di detenzione subìto nell’ambito del procedimento n. 1696/2010 RGnrdella Procura di [OSCURATO:PERSONA], al cui esito [OSCURATO:PERSONA] fu definitivamente assolto dalleaccuse di cui agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. e 110, 61 n.2, 424 cod. pen.Posta tale premessa, sostiene che «il periodo che è stato oggetto difungibilità afferisce espressamente al procedimento n. 3923/2009 RGnr dellaProcura di Teramo, poiché non richiama la custodia in carcere subìta nelprocedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di [OSCURATO:PERSONA], conclusosi conassoluzione».Sostiene, inoltre, che in base al principio dell’autonomia dei reati e dellaindennizzabilità di ciascun periodo di detenzione ingiustamente patita, anche nelcaso in cui sia stata contemporaneamente sofferta restrizione della libertà sullabase di due distinti titoli, uno afferente a reato per cui è stata pronunciatacondanna, l’altro relativo a reato per cui è seguita assoluzione, insorga il dirittoall’indennizzo, correlando quanto affermato al principio di inderogabilità dellafungibilità della detenzione.2. La tesi illustrata è manifestamente infondata.2.1. La Corte osserva, in primis, che si rivela erronea l’affermazione delricorrente, laddove assume che il periodo oggetto di fungibilità afferisce alprocedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura di Teramo e che il provvedimentocd. di cumulo non contiene, a suo dire, alcun richiamo alla custodia in carceresubìta nel procedimento n. 1696/2010 RGnr della Procura di [OSCURATO:PERSONA],conclusosi con assoluzione, da ciò traendo l’infondata conclusione della erroneitàdel provvedimento impugnato.Invero, l’ordinanza della Corte di appello precisa che il periodo per il qualeNeroni ha patito la detenzione asseritamente ingiusta riguarda il procedimento n.1696/2010 RGnr della Procura di [OSCURATO:PERSONA], che si era concluso con sentenzadi assoluzione, osservando che la detenzione si è dispiega dal 18 maggio 2010 al12 ottobre 2010, non già, come sostiene il richiedente, dal 18 maggio al 25 maggio2010.2.2. Ciò premesso, la Corte di appello non è incorsa nel vizio lamentato, inquanto ha correttamente evidenziato che il provvedimento della Procura dellaRepubblica di Teramo del 2 luglio 2016 - compulsabile da questo Collegio,spettando alla Corte di appello il rilievo, anche d’ufficio, della eventuale sussistenzadella cd. fungibilità del periodo di detenzione patito dal richiedente - e pure quellosuccessivamente emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona n. 365/2019del 2 dicembre 2019, contengono specifica indicazione, tra i periodi da computareai fini della fungibilità, anche dell’intervallo custodiale afferente al proc. 1696/2010RGnr, che si concluse con l’assoluzione.Emerge altresì che i provvedimenti di cumulo evidenziano, in aggiuntarispetto alla custodia già computata dal 1° maggio all’8 ottobre 2010 in relazioneal proc. n. 3923/2009, anche i giorni compresi tra il 9 ottobre e il 12 ottobre 2010,da imputarsi, per l’appunto, al proc. n. 1696/2010 e, inoltre, ulteriori periodi dicustodia, subìti nell’ambito di altri procedimenti, risultando in definitivacomputato, ai fini della fungibilità, il periodo complessivo di un anno, due mesi,undici giorni.3. Ciò premesso, va ricordato che, a mente dell’art. 314, comma 4, cod.proc. pen., il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodiacautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena,ovvero per il periodo di tempo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione dellacustodia siano state sofferte in forza di altro titolo. Il ricordato diritto non insorge,dunque, nel caso in cui la limitazione della libertà personale sia stata sofferta anchein virtù di altro titolo, in quanto si attua una piena compensazione della ingiustadetenzione subita nella parte in cui essa si sia temporalmente sovrapposta a quellaespiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del26/01/2010, Savio, Rv. 246392).Il diritto deve parimenti escludersi quando la limitazione della libertàpersonale è stata sofferta in virtù di altro titolo cautelare, sempre che tale ultimotitolo sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione allaquale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 de127/10/2015, dep. 2016, S., Rv.265975).Sulla base di quanto esposto, è evidente che, con decisione immune da vizi,la Corte di appello abbia correttamente respinto la domanda di riparazione,risultando il ricorso proposto manifestamente infondato.3.1. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, risulta per tabulas che,nell’ambito di un arco temporale parzialmente sovrapponibile (18 maggio - 9ottobre 2010), [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto a custodia cautelare in carcere sullabase di due diversi titoli cautelari, afferenti a distinti procedimenti, che sono statispecificamente indicati dalla Corte di appello e rispondono, rispettivamente, alprocedimento n. 3923/2009 RGnr della Procura della Repubblica di Teramo e n.1696/2010 RGnr della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]: ne discende cheil diritto all’indennizzo non può insorgere, anche se il secondo procedimento si èconcluso con pronuncia assolutoria.Come già ricordato, a mente dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., ostaall’insorgenza del diritto alla riparazione la circostanza che la persona che richiedel’indennizzo abbia subito la limitazione della libertà personale anche in virtù di unaltro titolo, in quanto si attua la compensazione tra l’ingiusta detenzione patita equella espiata in virtù di un legittimo provvedimento, nella parte in cui i due periodidi detenzione siano sovrapponibili.Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere l’indennizzo a colui cheha subito la restrizione della libertà personale per effetto di giusto titolo detentivo,sol per essere stato contemporaneamente ristretto in esito ad un secondo titolo epoi definitivamente assolto, ciò che apparirebbe patentemente distonico rispettoal fondamento solidaristico che fonda l’istituto della riparazione per l’ingiustadetenzione.3.2. Con riferimento, infine, ai residui giorni tra il 9 ottobre 2010 e il 12ottobre 2010, posto che in relazione al procedimento n. 3923/2009 RGnr dellaProcura di Teramo, la custodia cautelare risulta essersi protratta dal 1° maggio al9 ottobre 2010, e, in relazione al procedimento n. 1696/2010 RGnr della [OSCURATO:PERSONA], la custodia si è dispiegata dal 18 maggio al 12 ottobre 2010,osserva il Collegio che il periodo 9-12 ottobre 2010 risulta essere stato parimenticomputato nell’ambito del provvedimento SIEP n. 2/2015 del 2 luglio 2016,emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo, che ha provvedutocorrettamente a considerare, a titolo di fungibilità, anche tale periodo didetenzione, subita da [OSCURATO:PERSONA] tra il 9 e il 12 ottobre 2010.In tale prospettiva, il Collegio, evocando il principio sotteso alla disciplinadi cui all’art. 657 cod. proc. pen., ricorda e condivide l’affermazione di questa Cortesecondo cui «In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall'art. 657cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, ditutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condannato (sempreche la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cuiva determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l'esistenzadi una facoltà di scelta, da parte dell'interessato, tra il ristoro pecuniario e loscomputo dalla pena da espiare della custodia cautelare ingiustamente sofferta.»(Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051-01), conseguendone, pertanto,anche sotto tale profilo, la manifesta infondatezza dei vizi lamentati dal ricorrente.4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenutedal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura delloStato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attivitàdiretta a contrastare la pretesa della ricorrente (sull'argomento, con riferimentoalle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U,n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv.286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. nulla per le spese al ministero resistente.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris