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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 30556/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA], presidente del Collegio investito del giudizio di appello nei procc. riuniti n. 2344/2023 e n. 2022/2024 R.G. (cd.

"[OSCURATO:PERSONA]").

Tale richiesta era fondata sul fatto che il medesimo giudice aveva concorso a pronunciare, quale presidente del Collegio, la sentenza di appello nel proc. n. 1206 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, processo denominato "Nemea", avente ad oggetto l'imputazione di partecipazione all'associazione di stampo mafioso dei [OSCURATO:PERSONA] di Filandari, contrapposta alla cosca [OSCURATO:PERSONA] di Zungri, sentenza nella quale la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata incidentalmente valutata con riferimento alla contestazione associativa e alla ricostruzione dei rapporti conflittuali tra le due consorterie, attribuendo ad [OSCURATO:PERSONA] la veste di esponente di vertice della omonima cosca.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di violazione degli artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen.

Rileva, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, afferma che la dichiarazione di ricusazione è inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale e, dall'altro lato, esamina nel merito l'istanza, rigettandola.

Sotto altro profilo, si deduce il vizio di violazione di legge in considerazione del fatto che le medesime fonti di prova utilizzate nel processo "Nemea" per affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cosca di appartenenza (contrapposta a quella di Zungri che, in più parti della motivazione, si afferma guidata dal ricorrente) sono state utilizzate anche per l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione associativa mossa nel processo "[OSCURATO:PERSONA]".

Ad avviso del ricorrente, dunque, con la motivazione nel processo "Nemea" si è sostanzialmente anticipato il giudizio sulla sua responsabilità nel procedimento in corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per la mancata allegazione di atti relativi al processo cui la stessa si riferisce, è generico e confutativo.

La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, che si limita ad insistere nella propria tesi, ha escluso che le argomentazioni contenute nella sentenza che ha definito il processo "Nemea" costituiscano una anticipazione del giudizio di responsabilità in ordine alle imputazioni contestate nel presente procedimento in quanto i passaggi relativi al ricorrente e al suo ruolo di "Boss di Zungri" si inseriscono nel contesto ricostruttivo del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito, peraltro, alla sola vicenda dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] risalente agli anni '90.

Appare, dunque, evidente, sulla base di tale ineccepibile argomentazione, che non vi è stata alcuna anticipazione del giudizio di responsabilità del ricorrente.2.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 maggio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 21 febbraio 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del giudice [OSCURATO:PERSONA], presidente del Collegio investito del giudizio di appello nei procc. riuniti n. 2344/2023 e n. 2022/2024 R.G. (cd. "[OSCURATO:PERSONA]"). Tale richiesta era fondata sul fatto che il medesimo giudice aveva concorso a pronunciare, quale presidente del Collegio, la sentenza di appello nel proc. n. 1206 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, processo denominato "Nemea", avente ad oggetto l'imputazione di partecipazione all'associazione di stampo mafioso dei [OSCURATO:PERSONA] di Filandari, contrapposta alla cosca [OSCURATO:PERSONA] di Zungri, sentenza nella quale la posizione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata incidentalmente valutata con riferimento alla contestazione associativa e alla ricostruzione dei rapporti conflittuali tra le due consorterie, attribuendo ad [OSCURATO:PERSONA] la veste di esponente di vertice della omonima cosca. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, deducendo con un unico motivo di ricorso i vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché di violazione degli artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen. Rileva, in primo luogo, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato, afferma che la dichiarazione di ricusazione è inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di produzione documentale e, dall'altro lato, esamina nel merito l'istanza, rigettandola. Sotto altro profilo, si deduce il vizio di violazione di legge in considerazione del fatto che le medesime fonti di prova utilizzate nel processo "Nemea" per affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla cosca di appartenenza (contrapposta a quella di Zungri che, in più parti della motivazione, si afferma guidata dal ricorrente) sono state utilizzate anche per l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione associativa mossa nel processo "[OSCURATO:PERSONA]". Ad avviso del ricorrente, dunque, con la motivazione nel processo "Nemea" si è sostanzialmente anticipato il giudizio sulla sua responsabilità nel procedimento in corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per la mancata allegazione di atti relativi al processo cui la stessa si riferisce, è generico e confutativo. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, completamente trascurata dal ricorrente, che si limita ad insistere nella propria tesi, ha escluso che le argomentazioni contenute nella sentenza che ha definito il processo "Nemea" costituiscano una anticipazione del giudizio di responsabilità in ordine alle imputazioni contestate nel presente procedimento in quanto i passaggi relativi al ricorrente e al suo ruolo di "Boss di Zungri" si inseriscono nel contesto ricostruttivo del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito, peraltro, alla sola vicenda dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] risalente agli anni '90. Appare, dunque, evidente, sulla base di tale ineccepibile argomentazione, che non vi è stata alcuna anticipazione del giudizio di responsabilità del ricorrente.2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 maggio 2025
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