CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12774/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FinanzeAgenzia Delle Entrateavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]';lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnatoRITENUTO IN FATTO1 .L’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso avverso l’ordinanzapronunciata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze con la quale è stata dichiaratainammissibile l’opposizione avverso il provvedimento, emesso dal medesimo Tribunale, cheaveva respinto l’istanza volta all’ottenimento del patrocinio a spese dello stato, non avendo ilrichiedente dimostrato l’ impossibilità di produrre la certificazione consolare.2. A sostegno del ricorso deduce violazione di legge in relazione agli artt. 79 e 94 DPR 115/2002.L’inammissibilità è prevista dalla legge soltanto in caso di mancata produzione della dichiarazionesostitutiva della certificazione consolare, come affermato da costante giurisprudenza. Per di più,all’istanza di ammissione al patrocinio presentata era stata allegata la richiesta inoltrata alConsolato della Tunisia. Sul punto, i giudici di merito avevano erroneamente considerato che,poiché la richiesta era stata avanzata soltanto il giorno prima dell’udienza, non sarebbe stataadeguatamente dimostrata l’impossibilità di produrre la certificazione consolare, come invecerichiesto dall’art. 94, comma 2, DPR 115/2002. Sempre secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, il procedimento di ammissione al beneficio è invece connotato dalla assenza dellaprevisione di termini preclusivi e consente pertanto le produzioni documentali dell’interessato inun momento successivo a quello di proposizione dell’istanza. Pertanto, la considerazione circa lainidoneità della documentazione prodotta avrebbe dovuto imporre l’attivazione dei poteriistruttori anche mediante interpello alle autorità consolari. Il Tribunale di Sorveglianza fiorentinonon si era confrontato con i pacifici orientamenti giurisprudenziali, limitandosi a ribadire laintempestività della richiesta inoltrata al Consolato della Tunisia, ma non considerando che ciònon costituisce affatto motivo di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spesedello Stato.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’annullamento delladecisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Preliminarmente, va ribadito il principio già affermato da questa Corte di legittimità secondocui, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore dell’imputato è legittimato in viaautonoma a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza diammissione al beneficio ( Sez.4, n.13230 del 27/1/2022, Rv. 283018-01). Si è al riguardoosservato che il richiamo presente nell'art.99, comma 3, d.P.R. n.115/2002 al processo“speciale” previsto per gli onorari di avvocato non esclude che per il procedimento di cui si trattasi debba tenere conto della natura di procedimento collaterale e secondario rispetto al rapportoprocessuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa agarantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Ne consegue lanecessità di coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previstedall'ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalitàe, con particolare riguardo alla posizione processuale del difensore, in base ai principi desumibilidal combinato disposto di cui agli artt.99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che prevedono“una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato,in favore del difensore di quest'ultimo” (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano).3. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che il provvedimento impugnato motivail rigetto dell’opposizione considerando che l’istante, cittadino di uno Stato non appartenenteall’Unione europea, non aveva provato l’impossibilità di produrre la documentazione redditualemediante certificazione consolare del paese di origine, come previsto dall’art. 94 DPRn.115/2002, secondo cui “ in caso di impossibilità di produrre la documentazione reddituale dicui all’art. 79, comma 3 ( ossia la documentazione reddituale richiesta alla autorità consolaredel paese di origine) questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazionesostitutiva di certificazione da parte dell’interessato”. Il giudice di merito ha rilevato che il SalehAhmed, che aveva corredato la richiesta con l’autocertificazione, non aveva dimostrato quantorichiesto dal citato art. 94 DPR 115/2002, posto che il tentativo di mettersi in contatto conl’autorità consolare del paese di origine risaliva al giorno precedente al deposito dell’istanza diammissione al gratuito patrocinio.4. Questa Corte di legittimità ha chiarito che la lettera della legge (artt. 79, comma 2 e 94,comma 2, d.P.R. n.115/2002) impone la presentazione della certificazione consolareunitamente all'istanza di ammissione al patrocinio o, se ciò risulti impossibile, la produzionedella dichiarazione sostitutiva di certificazione. Se viene prodotta l’autocertificazione, ladiscrezionalità rimessa al giudice inerisce soltanto alla valutazione dell'impossibilità di ottenerela certificazione consolare in un termine utile alla presentazione dell'istanza, che deve modularsiin relazione all'urgenza della difesa, non essendo possibile far ricadere sull'interessato i tempidella risposta consolare nel caso in cui l'attesa, non determinabile, si prolunghi per un durataincompatibile con le esigenze difensive dell'interessato. Il presupposto della "impossibilità" aprodurre la certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, richiesto ai fini dell'ammissione al beneficio dell'imputato straniero non appartenenteall'Unione Europea, deve quindi intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impediscal'allegazione a corredo dell'istanza, perché la domanda di rilascio, presentata prima dellarichiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare ovvero iltempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsitempestivamente la difesa (Sez. 4 - n. 4166 del 19/10/2021, Rv. 282607 – 01;Sez. 4 - n. 8304 del 26/11/2024, Rv. 287548 – 01).5. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.157 del 2021 (che ha esteso al giudizio civile eamministrativo la facoltà di presentare l’autocertificazione in caso di impossibilità di produrre lacertificazione consolare) ha ricostruito in termini di onere probatorio il presupposto della“impossibilità” di produrre la documentazione reddituale del paese di origine. Nella citatapronuncia si legge infatti che “ la legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, t.u. spese digiustizia può essere ricostituita, integrando la previsione sull'onere probatorio, con la possibilitàper l'istante di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazionerelativa ai redditi prodotti all'estero, una volta dimostrata l'impossibilità di presentare la richiestacertificazione.” [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato – in linea con l’indirizzo di legittimitàsopra riportato – che l’ onere probatorio relativo alla dimostrazione della impossibilità deveessere ricondotto nei termini della disciplina generale che concretizza il principio diautoresponsabilità, osservando come “tale principio, che implica quale corollario quello secondocui ad impossibilia nemo tenetur, non solo esclude che si possa far gravare sull'istante il rischiodell'impossibilità di procurarsi la documentazione consolare, ma oltretutto impedisce dipretendere la probatio spesso diabolica del fatto oggettivo costitutivo di un'impossibilità intermini assoluti. Questo sposta la categoria dell'impossibilità verso una accezione relativa, chesi desume in controluce rispetto al comportamento esigibile, suscettibile cioè di essere pretesoin base alla regola di correttezza, nella misura dell'impegno derivante dal canone di diligenza:l'impossibilità relativa inizia (ed è implicitamente dimostrata) là dove finisce il comportamentoesigibile (ex fide bona e) secondo diligenza”.6. Dai principi sopra declinati discende che la previsione di inammissibilità della richiesta digratuito patrocinio di cui all’art. 94, comma 2, DPR 115/2002 è posta come conseguenza nonsolo della mancata produzione dell’autocertificazione, ma anche della mancata dimostrazionedella impossibilità di produrre la documentazione reddituale ( intesa non come impossibilità intermini assoluti, ma nel senso di evenienza che impedisca la produzione dell’istanza in rapportoalle effettive esigenze di difesa e alla diligenza concretamente esigibile dall’interessato nel casoconcreto). L’accesso al beneficio, infatti, nella ipotesi di cui al citato art. 94, è consentito sericorrono i due presupposti, ossia la dimostrazione della impossibilità di ottenere, per viaconsolare, la documentazione reddituale, e la materiale allegazione dell’autocertificazione.L’opposta interpretazione, pur sostenuta da questa Corte sebbene in epoca risalente ( cfr. Sez.4, n.21999 del 26 febbraio 2009) secondo cui è sanzionata a pena di inammissibilità solo lamancata produzione della dichiarazione sostitutiva, non risulta coerente con il sistema comedelineato, in quanto renderebbe sostanzialmente priva di concrete conseguenze la verificademandata al giudice, riguardante la sussistenza, o meno, della impossibilità di ottenere lacertificazione consolare ( nei termini di “concreta esigibilità” sopra descritti). E, in proposito, varibadito il principio già affermato da questa Corte, precedentemente richiamato, secondo cui lavalutazione del presupposto della “ impossibilità” va ancorata sia alla inconciliabilità delleesigenze difensive con i tempi necessari per l’ottenimento della dichiarazione consolare, sia alfatto che la domanda formulata all'autorità statuale estera prima dell'istanza di ammissione alpatrocinio non trovi riscontro in tempi ragionevoli (Sez. 4 - n. 4166 del 19/10/2021,Rv. 282607 – 01).7. Tanto chiarito, il provvedimento impugnato ha correttamente applicato tali principi e nonincorre nelle censure denunciate. Nel caso in esame, infatti, non risultano improcrastinabiliesigenze difensive, incompatibili rispetto ai tempi necessari per l’ottenimento dell’istanza diammissione al patrocinio, trattandosi, invero, di assistenza in un procedimento celebrato difronte al Tribunale di sorveglianza in ordine al quale non sono neppure state rappresentatepeculiari ragioni di urgenza. Come osservato nel provvedimento impugnato, inoltre, la richiestadi certificazione consolare era stata avanzata soltanto il giorno antecedente all’udienza fissata incamera di consiglio davanti al Tribunale di Sorveglianza e l’istanza di ammissione al patrocinioera stata depositata lo stesso giorno dell’udienza, benchè non vi fossero reali ostacoli cheimpedissero al [OSCURATO:PERSONA] di inoltrare tempestivamente le proprie richieste alla autorità consolare.Tanto comporta, conseguentemente, la piena coerenza logica e la conseguente incensurabilitàdella valutazione operata dal giudice di merito in ordine all’apprezzamento, in concreto,dell’insussistenza del presupposto della “impossibilità” di produrre la certificazione consolare deiredditi prodotti all’estero.8. Si impone conseguentemente il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLOREDANA [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]