CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39598/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Milano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione continuata per aver determinato terzi a ricevere indebitamente somme di denaro frutto di illeciti trasferimenti come meglio descritti nel capo di imputazione e, perciò, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva rideterminando perciò la pena inflitta allo Sciumbata in anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 800 di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore dello Sciumbata lamentando carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata: rileva che la stessa sentenza impugnata ha dato atto della mancanza di competenze informatiche in capo all'imputato per realizzare le truffe ipotizzate, con conseguente necessità di mettere in dubbio la sua consapevolezza circa la provenienza delle somme ricevute con esclusione del dolo anche nella forma, pur ammessa, del dolo indiretto o eventuale. 3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'Appello ha dato risposte adeguate in fatto e corrette in diritto e argomentate risposte, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). La Corte territoriale, sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o — come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). Risponde perciò del delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Ceiss. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.). Alla luce della motivazione della Corte di Appello, le censure articolate dal ricorrente si risolvono, in realtà, in rilievi che attengono alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito alla luce degli elementi di prova acquisiti e di cui si è dato puntualmente conto dovendosi allora ribadire che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 31.5.2000 n. 12, Jakani; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia). Nel caso che ci occupa, peraltro, il ricorso omette di considerare quanto sottolineato dalla Corte di Appello in relazione al secondo ed al terzo degli episodi indicati nella imputazione per i quali la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro è stata desunta non già dalla inattendibile giustificazione fornita dal ricorrente quanto dalla "interposizione" di persona di cui egli si era servito per ricevere le somme frutto della condotta di "phishing" che i giudici di merito hanno ritenuto posta in essere da terzi escludendo che il ricorrente vi avesse concorso. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]