CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024
Cassazione n. 36650/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di PRATOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non è manifestamente infondato, sicché, potendosi instaurare un valido rapporto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266), occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione della contestata contravvenzione, consumatasi il 7 maggio 2018, anche considerando la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.