CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dallo Stato applicata e dichiarata eseguibile nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di S. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con provvedimento del 22 febbraio 2017. Ha, in proposito, desunto l'attuale pericolosità sociale del condannato dal fatto che, espiata la condanna per il reato che gli è valso anche l'applicazione della misura di sicurezza, abbia omesso di indicare un domicilio e si è reso irreperibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza tratto argomento da una circostanza priva di qualsivoglia rilevanza nell'ottica dell'apprezzamento della sua attuale pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. L'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce, al primo comma, che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato». La disposizione deve essere interpretata alla luce dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui obbliga il giudice a emettere l'ordine di espulsione, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato, in proposito, che «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv. 264804; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378) 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha fondato la verifica dell'attuale pericolosità sociale esclusivamente dal fatto che egli, al momento della scarcerazione, non ha indicato un domicilio e si è reso, pertanto, irreperibile. Trattasi di assunto che è inficiato da grave deficit sul piano logico e normativo. Da un canto, infatti, l'omessa indicazione, alla fine di un periodo detentivo, di un domicilio presso cui essere reperito è circostanza, in sé, equivoca, sia perché non integra la violazione di uno specifico precetto normativo, sia perchè può conseguire, in ipotesi, da situazioni non necessariamente espressive di propensione criminale. La sua valorizzazione, in ottica dimostrativa del persistente pericolo di commissione, da parte del condannato, di nuovi reati, postula, dunque, l'accertamento delle ragioni che, illo tempore, indussero l'odierno ricorrente ad omettere l'indicazione, dovendosi comprendere, in particolare, se egli, in quel frangente, disponesse di un domicilio e, dunque, se il suo contegno fu frutto di maliziosa intenzione di evitare contatti con l'autorità o, piuttosto, ineludibile portato della contingente assenza di utili riferimenti abitativi. L'indagine in ordine all'attualità della pericolosità sociale deve, poi, giocoforza estendersi alla più ampia verifica, che nell'ordinanza impugnata è del tutto mancante, delle conseguenze della segnalata omissione, in termini di concreta sottrazione ad indagini e ricerche, nonché, più in generale, della condotta serbata dal condannato nel tempo decorso a far data dalla scarcerazione, che concorrono — unitamente alle informazioni relative al vissuto giudiziario, ai reati accertati e ad eventuali pendenze — ad apprezzare l'effettiva significatività di un dato, quale quello esaltato dal Tribunale di sorveglianza, da solo inidoneo a supportare il formulato giudizio di attuale pericolosità sociale. 4. L'incompletezza del percorso argomentativo addotto a sostegno del provvedimento impugnato ne impone, pertanto, l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Na