CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36209/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 5 dicembre 2023 del Tribunale di Milano, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha ritualmente provveduto alla rinnovazione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per il giudizio di appello e comunque l'iniziale difetto di notifica non determina la nullità della sentenza di primo grado, potendo incidere solo sugli atti successivi; - che il secondo motivo è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il