CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40619/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18.10.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 26.08.2013 dal Tribunale della medesima città, che aveva dichiarato colpevole l'imputato, in concorso, del reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa. In riferimento al primo motivo di ricorso che denuncia erronea applicazione della legge penale per sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità, essendo divenuto il reato di furto procedibile a querela e difettando la presenza della stessa, va premesso che il controllo degli atti processuali ha consentito, invece, di accertare l'esistenza della indicata condizione di procedibilità (cfr. atto formale di querela del 20.11.2021 della persona offesa già presente in atti). Sicchè palesemente inammissibile è la censura proposta al riguardo. Inammissibile è anche l'altro motivo di ricorso proposto, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. en., essendo esso manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità con la quale la corte di appello ha posto in rilievo il danno economico non irrisorio - per 40 It di gasolio sottratti - oltre che il danneggiamento del tappo del serbatoio di uno degli escavatori. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cas5a delle ammende. Così deciso, il 27 settemb