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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 agosto 1952

Cassazione n. 20049/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17134/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PD) il 17.8.1952e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PD), alla V ia Martiri della Libertà n. 19, e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.4.1954ed ivi residente, alla V ia Camatta n. 19, in propri o e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : ZL1LTR21T41E692W ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV)l'1.12.1921 e deceduta in Cittadella l’8.02.2012 rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: MZZLRA66R65C 1 MG ) del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] laria, in [OSCURATO:PERSONA] A. Malladra 31, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Usucapione proprietà rudere stalle –Carenza legittimazione passiva [OSCURATO:PERSONA] (C .

F . : VLTN L T66E49L7360L ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - Venezia il 9.5.1966 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (P D), alla V ia [OSCURATO:PERSONA]. 69 , rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Mirano (V E ) , alla [OSCURATO:PERSONA]. 16, ed elettivamente domiciliata presso lo studio d e ll' Avv . [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Roma alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n . 3 , g iusta procura speciale apposta in calce al ricorso; -contro ricorrente – ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 3014 / 20 1 6 emess a d a l la Corte d’appello di Veneziain data 29/12/2016 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto [OSCURATO:PERSONA] e Renzo e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pe r sentir dichiarare l'usucapione della proprietà di un rudere di stalla ubicato nel Comune di Tombolo ed insistente su parte del te rreno e d ificato al Foglio 4 Mappale 179 del Catasto del detto Comune.

Sicostituiva in giudizio la V o ltolina , chieden do la reiezione dell a do manda avversaria e la chiamata in causa di chi le aveva venduto il compendio immobiliare, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], Dionisia e Or l andina (quali eredi del venditore [OSCURATO:PERSONA]), svolgendo nei confronti di questi ultimi domanda di riduzione del prezzo della vendita, in caso di vittoria di parte attrice.

A propria volta si costituivano i terzi chiamati, [OSCURATO:PERSONA], Dionisia e Oriandina,deducendo che nel rogito di vendita la stalla non era stata indicata, dal momento che mai [OSCURATO:PERSONA] l'aveva posseduta.

Istruita la causa, con l'assunzione di prove orali ed espletamento di c.t.u., il Tribunale di Padova, con sentenza parziale n. 2100 del 14.7.2015 , accoglieva la pretesa degli attori, condannando la convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado nei confronti degli attori e dei chiamati in causa.Avverso la sentenza parziale proponevaappello [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 29 . 1 2 .20 1 6 , la Corte d’appello di Venezi a confermava la sentenza parziale del Tribunale di Padova, ad eccezione della statuizione sulle spese del primo grado, che compensava interamente tra le parti, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni: - l ’istru ttoria svolta in primo grado avev a accertato che i Gobbo avevano posseduto pubblicamente e pacificamente l’immobile oggetto di causa, cioè la stalla, sin da l 194 5 , ponendo un cancello senza consegnare le chiavi del medesimo al confinante [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando , quindi, che il mappale 179, su parte del quale insisteva la stalla . fosse stato precedentemente ceduto dai Gobbo allo Zandarin medesimo; -meritevole di accogli mento era, ciò nonostante, il motivo di appello sulle spese processuali, dovendosi tener conto della particolare laboriosità dell'indagine testimoniale e peritale per accertare l’usucapione di un bene che, teoricamente e formalmente, avrebbe potuto essere di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sia per l’atto divisionale del 1931, che assegnava la stalla a chi poi avev a venduto il proprio compendio immobilia re a [OSCURATO:PERSONA], sia perchél’atto privato di modificazione della servitù, col quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva rinuncia to alla servitù per accedere alla medesima stalla, non era statomai trascritto, ma aveva comunque valore tra le parti, che lo avevano attuato, infine perché alla Voltolina era stato comunque indicato nel rogito il mappale 179, seppur citato solo per il fabbricato e il terreno sottostante lo stesso e circostante, senza tuttavia menzionare la stalla e, perché il rogito avrebbe potuto fare maggior chiarezza sul punto, escludendo esplicitamente la stalla dalla vendita.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, sulla base di due motiv i . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza di secondo grado, per aver la corte d’appello compensato per intero le spese ed i compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, nonostante l’allora appellante Valtolina non avesse mai chiesto la compensazione delle spese di lite per il caso del rigetto del suo gravame (e, quindi, non avesse impugnato il relativo capo della sentenza di primo grado), ma, semmai, avesse sollecitato la condanna dei terzi chiamati in causa a tenerla indenne dalla eventuale sua condanna al rimborso delle spese sostenute dagli originari attori.

1.1. Il motivo è infondato.

Rappresenta un principio consolidato quello secondo cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata (come è avvenuto nella fattispecie in esame), la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

Pertanto, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; conf.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013 e Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020).

Nel caso di specie, alla stregua di quanto riprodotto, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla resistente alle pagine 11 (nella parte in cui manifesta espressamente la volontà di impugnare tutti i capi della sentenza in forza dei quali è risultata soccombente, ivi compresi quelli con i quali il tribunale aveva posto a suo carico le spese legali in favore sia degli attori che dei terzi chiamati, oltre che le spese di c.t.u.), 13 (“4.

Si intendono appellare anche le parti della sentenza in base alle quali, essendo stata individuata [OSCURATO:PERSONA] quale soccombente sia rispetto agli attori sia rispetto ai terzi chiamati, è stata condannata alla rifusione delle spese legali a favore di questi ultimi e sono state poste a carico della odierna appellante le spese di CTU”) e 15 (”Per l’effetto dell’accoglimento dei superiori motivi di gravame, dovrà essere riformato anche il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese legali in favore sia degli attori sia dei terzi”) del controricorso, la medesima aveva inteso impugnare anche il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice ed al pagamento del compenso del c.t.u.

Di ciò vi è altresì conferma a pagina 4 della sentenza impugnata (n. 4).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la insufficienza, illogicità ed inadeguatezza della motivazione in punto di compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, nonché la violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e la violazione dell’art. 92 c.p.c.

2.1. Il motivo èinfondato.

In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021).Il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017).

Ciò debitamente premesso, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso (come nel caso di specie) siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4360 del 14/02/2019).

Orbene, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 190 del 2018, ha dichiarato manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 2014, censurato dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi.

Invero, la sentenza n. 77 del 2018, accogliendo analoghe questioni, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, dichiarando costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Nella fattispecie in esame, esclusa la configurabilità di una soccombenza reciproca (essendo i Gobbo risultati vittoriosi all’esito di entrambi i gradi di merito), l’assoluta novità della questione trattata (essendo stata proposta una ordinaria domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di un rudere di stalla) ed un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, resta da scrutinare se ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione integrale delle spese di lite.

Tra le "gravied eccezionali ragioni", trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Sez.

L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019).

Le "gravi ed eccezionali ragioni" non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019).

Ovviamente, le dette ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (si pensi a "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017), così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016).

Nella fattispecie in esame, la corte d’appello ha, sulla base di una motivazione coerente sul piano logico, giustificato la compensazione integrale delle spese alla luce della particolare laboriosità dell’indagine testimoniale e peritale resasi necessaria per accertare l’usucapione di un bene che, teoricamente e formalmente (in particolare, sulla base di un atto divisionale del 1931, con il quale la stalla era stata assegnata al dante causa dei danti causa della Valtolina, e del rogito notarile del 1999, con il quale quest’ultima ha acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il mappale 179), sarebbe potuto essere di proprietà della Valtolina (cfr. pag. 5 della sentenza).

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la resistente deduce, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nonché la violazione degli artt. 1480, 1483, comma 2, 1484 e 1485 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello rigettato la sua domanda, nei confronti dei terzi chiamati in causa, volta ad ottenere la loro manleva con riferimento alle spese da rimborsare agli attori.

3.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale.

4. In definitiva,il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.700 ,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); -dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17134/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PD) il 17.8.1952e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PD), alla V ia Martiri della Libertà n. 19, e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.4.1954ed ivi residente, alla V ia Camatta n. 19, in propri o e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : ZL1LTR21T41E692W ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TV)l'1.12.1921 e deceduta in Cittadella l’8.02.2012 rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: MZZLRA66R65C 1 MG ) del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] laria, in [OSCURATO:PERSONA] A. Malladra 31, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Usucapione proprietà rudere stalle –Carenza legittimazione passiva [OSCURATO:PERSONA] (C . F . : VLTN L T66E49L7360L ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - Venezia il 9.5.1966 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (P D), alla V ia [OSCURATO:PERSONA]. 69 , rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Mirano (V E ) , alla [OSCURATO:PERSONA]. 16, ed elettivamente domiciliata presso lo studio d e ll' Avv . [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Roma alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n . 3 , g iusta procura speciale apposta in calce al ricorso; -contro ricorrente – ricorrente incidentale – -avverso la sentenza n. 3014 / 20 1 6 emess a d a l la Corte d’appello di Veneziain data 29/12/2016 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto [OSCURATO:PERSONA] e Renzo e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pe r sentir dichiarare l'usucapione della proprietà di un rudere di stalla ubicato nel Comune di Tombolo ed insistente su parte del te rreno e d ificato al Foglio 4 Mappale 179 del Catasto del detto Comune. Sicostituiva in giudizio la V o ltolina , chieden do la reiezione dell a do manda avversaria e la chiamata in causa di chi le aveva venduto il compendio immobiliare, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], Dionisia e Or l andina (quali eredi del venditore [OSCURATO:PERSONA]), svolgendo nei confronti di questi ultimi domanda di riduzione del prezzo della vendita, in caso di vittoria di parte attrice. A propria volta si costituivano i terzi chiamati, [OSCURATO:PERSONA], Dionisia e Oriandina,deducendo che nel rogito di vendita la stalla non era stata indicata, dal momento che mai [OSCURATO:PERSONA] l'aveva posseduta. Istruita la causa, con l'assunzione di prove orali ed espletamento di c.t.u., il Tribunale di Padova, con sentenza parziale n. 2100 del 14.7.2015 , accoglieva la pretesa degli attori, condannando la convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado nei confronti degli attori e dei chiamati in causa.Avverso la sentenza parziale proponevaappello [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 29 . 1 2 .20 1 6 , la Corte d’appello di Venezi a confermava la sentenza parziale del Tribunale di Padova, ad eccezione della statuizione sulle spese del primo grado, che compensava interamente tra le parti, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni: - l ’istru ttoria svolta in primo grado avev a accertato che i Gobbo avevano posseduto pubblicamente e pacificamente l’immobile oggetto di causa, cioè la stalla, sin da l 194 5 , ponendo un cancello senza consegnare le chiavi del medesimo al confinante [OSCURATO:PERSONA], a nulla rilevando , quindi, che il mappale 179, su parte del quale insisteva la stalla . fosse stato precedentemente ceduto dai Gobbo allo Zandarin medesimo; -meritevole di accogli mento era, ciò nonostante, il motivo di appello sulle spese processuali, dovendosi tener conto della particolare laboriosità dell'indagine testimoniale e peritale per accertare l’usucapione di un bene che, teoricamente e formalmente, avrebbe potuto essere di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sia per l’atto divisionale del 1931, che assegnava la stalla a chi poi avev a venduto il proprio compendio immobilia re a [OSCURATO:PERSONA], sia perchél’atto privato di modificazione della servitù, col quale lo [OSCURATO:PERSONA] aveva rinuncia to alla servitù per accedere alla medesima stalla, non era statomai trascritto, ma aveva comunque valore tra le parti, che lo avevano attuato, infine perché alla Voltolina era stato comunque indicato nel rogito il mappale 179, seppur citato solo per il fabbricato e il terreno sottostante lo stesso e circostante, senza tuttavia menzionare la stalla e, perché il rogito avrebbe potuto fare maggior chiarezza sul punto, escludendo esplicitamente la stalla dalla vendita. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, sulla base di due motiv i . [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza di secondo grado, per aver la corte d’appello compensato per intero le spese ed i compensi professionali relativi al primo grado di giudizio, nonostante l’allora appellante Valtolina non avesse mai chiesto la compensazione delle spese di lite per il caso del rigetto del suo gravame (e, quindi, non avesse impugnato il relativo capo della sentenza di primo grado), ma, semmai, avesse sollecitato la condanna dei terzi chiamati in causa a tenerla indenne dalla eventuale sua condanna al rimborso delle spese sostenute dagli originari attori. 1.1. Il motivo è infondato. Rappresenta un principio consolidato quello secondo cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata (come è avvenuto nella fattispecie in esame), la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Pertanto, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013 e Sez. 1, Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020). Nel caso di specie, alla stregua di quanto riprodotto, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla resistente alle pagine 11 (nella parte in cui manifesta espressamente la volontà di impugnare tutti i capi della sentenza in forza dei quali è risultata soccombente, ivi compresi quelli con i quali il tribunale aveva posto a suo carico le spese legali in favore sia degli attori che dei terzi chiamati, oltre che le spese di c.t.u.), 13 (“4. Si intendono appellare anche le parti della sentenza in base alle quali, essendo stata individuata [OSCURATO:PERSONA] quale soccombente sia rispetto agli attori sia rispetto ai terzi chiamati, è stata condannata alla rifusione delle spese legali a favore di questi ultimi e sono state poste a carico della odierna appellante le spese di CTU”) e 15 (”Per l’effetto dell’accoglimento dei superiori motivi di gravame, dovrà essere riformato anche il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese legali in favore sia degli attori sia dei terzi”) del controricorso, la medesima aveva inteso impugnare anche il capo della sentenza di primo grado con il quale era stata condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte attrice ed al pagamento del compenso del c.t.u. Di ciò vi è altresì conferma a pagina 4 della sentenza impugnata (n. 4). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la insufficienza, illogicità ed inadeguatezza della motivazione in punto di compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, nonché la violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e la violazione dell’art. 92 c.p.c. 2.1. Il motivo èinfondato. In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021).Il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017). Ciò debitamente premesso, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014,convertito in l. n. 162 del 2014, norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 (nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la stessa proposizione del ricorso (come nel caso di specie) siano anteriori alla pronuncia del giudice delle leggi, atteso che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una norma retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo ( Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4360 del 14/02/2019). Orbene, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 190 del 2018, ha dichiarato manifestamente inammissibile - per sopravvenuta carenza di oggetto - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in legge n. 162 del 2014, censurato dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 111, primo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice di compensare le spese giudiziali solo nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, e non anche in altri casi, quando sussistano altri giusti motivi. Invero, la sentenza n. 77 del 2018, accogliendo analoghe questioni, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, dichiarando costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella fattispecie in esame, esclusa la configurabilità di una soccombenza reciproca (essendo i Gobbo risultati vittoriosi all’esito di entrambi i gradi di merito), l’assoluta novità della questione trattata (essendo stata proposta una ordinaria domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di un rudere di stalla) ed un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, resta da scrutinare se ricorrano gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione integrale delle spese di lite. Tra le "gravied eccezionali ragioni", trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019). Le "gravi ed eccezionali ragioni" non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019). Ovviamente, le dette ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (si pensi a "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017), così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016). Nella fattispecie in esame, la corte d’appello ha, sulla base di una motivazione coerente sul piano logico, giustificato la compensazione integrale delle spese alla luce della particolare laboriosità dell’indagine testimoniale e peritale resasi necessaria per accertare l’usucapione di un bene che, teoricamente e formalmente (in particolare, sulla base di un atto divisionale del 1931, con il quale la stalla era stata assegnata al dante causa dei danti causa della Valtolina, e del rogito notarile del 1999, con il quale quest’ultima ha acquistato da [OSCURATO:PERSONA] il mappale 179), sarebbe potuto essere di proprietà della Valtolina (cfr. pag. 5 della sentenza). 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la resistente deduce, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., nonché la violazione degli artt. 1480, 1483, comma 2, 1484 e 1485 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello rigettato la sua domanda, nei confronti dei terzi chiamati in causa, volta ad ottenere la loro manleva con riferimento alle spese da rimborsare agli attori. 3.1. Il motivo resta assorbito nel rigetto del ricorso principale. 4. In definitiva,il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.700 ,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); -dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di cont
Sentenza Cassazione n. 20049/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris