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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 35893/2021

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso 17077-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4856 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 797/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 01/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ricorre E',P./ErS0 la sentenza n. 797/17 della Commissione tributaria regionale ,:.:arrpania che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio per la riforma drAa sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano impug la( é-1\«.so di liquidazione per tassa di Registro emessa dall'Ufficio in relazbiv.-: eJE-Ilore dichiarato nella compravendita di un immobile.

Ricorre l'Agenzia delle entrate cc n due motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, ha r.)r-eentato difese con memoria.

Prima dell'udienza è stata :11E9 psitata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. richiesta di sospensione del proce.s.sp ex art. 6, comma 10, di. n. 119 del 2018 e, successivamente, istanza congiuntz c3r l'Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese a seguito dell'accog iiT eli:o della definizione agevolata, con pagamento della prima rata, ex ar:. 6 c.:.

1. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vi i-ich esto 1a definizione agevolata della controversia pendente e la sospensiore •jEA q uclizio, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con mccif, l. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quie:anza di versamento delle somme richieste in unica rata; l'Agenzia dElle enirae„ tramite l'Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l'estinzione cí:!,judzo attestando la regolarità del procedimento di definizione agevc lata; ; assis;:ono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudiiio

2. le spe5e del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate drt. 13, cornma 1, ult. prop., cit.).

Da quanto ora esposto consegi e 'esti -:zione del giudizio per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l'Istituto Picc3 E 1- celle ci [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di causa.

La Corte dichiara estinto H g LIC per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l'[OSCURATO:PERSONA] di Cristo RE!, cm :prriDensazione delle spese di causa.

Così deciso in Roma, nell'adunai canerale da remoto del 15 luglio 2021.

Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 17077-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, 2021 che la rappresenta e difende; 4856 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 797/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 01/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate ricorre E',P./ErS0 la sentenza n. 797/17 della Commissione tributaria regionale ,:.:arrpania che aveva rigettato l'appello proposto dall'Ufficio per la riforma drAa sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano impug la( é-1\«.so di liquidazione per tassa di Registro emessa dall'Ufficio in relazbiv.-: eJE-Ilore dichiarato nella compravendita di un immobile. Ricorre l'Agenzia delle entrate cc n due motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.1, ha r.)r-eentato difese con memoria. Prima dell'udienza è stata :11E9 psitata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. richiesta di sospensione del proce.s.sp ex art. 6, comma 10, di. n. 119 del 2018 e, successivamente, istanza congiuntz c3r l'Agenzia delle Entrate di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese a seguito dell'accog iiT eli:o della definizione agevolata, con pagamento della prima rata, ex ar:. 6 c.:. 1. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vi i-ich esto 1a definizione agevolata della controversia pendente e la sospensiore •jEA q uclizio, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, conv. con mccif, l. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione agevolata con la quie:anza di versamento delle somme richieste in unica rata; l'Agenzia dElle enirae„ tramite l'Avvocatura di Stato, con memoria ha richiesto l'estinzione cí:!,judzo attestando la regolarità del procedimento di definizione agevc lata; ; assis;:ono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudiiio 2. le spe5e del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate drt. 13, cornma 1, ult. prop., cit.). Da quanto ora esposto consegi e 'esti -:zione del giudizio per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l'Istituto Picc3 E 1- celle ci [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese di causa. La Corte dichiara estinto H g LIC per la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e l'[OSCURATO:PERSONA] di Cristo RE!, cm :prriDensazione delle spese di causa. Così deciso in Roma, nell'adunai canerale da remoto del 15 luglio 2021. Presidente
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