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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27537/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22153/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 279/04/2022 depositata il 18/02/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Visto il deposito della domanda di adesione alla definizione delle liti tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022, della quietanza di versamento della prima rata, dell’esito dell’interlocutoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22153/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 279/04/2022 depositata il 18/02/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Visto il deposito della domanda di adesione alla definizione delle liti tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022, della quietanza di versamento della prima rata, dell’esito dell’interlocutoria datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente
Decreto Cassazione n. 27537/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris