CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 29569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 12/02/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Alessandria, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 644, comma 5 n. 4, cod. pen., rideterminando la pena in anni due, mesi uno di reclusione ed € 6.200,00 di multa, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, con particolare riguardo anche al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Si rileva la decisività, ai fini dell'assoluzione dell'imputato, degli elementi di prova valorizzati dalla difesa nell'istanza di integrazione probatoria, quali l'audizione dei testi, in particolare del Monchi e, soprattutto, la perizia calligrafica volta ad accertare la riconducibilítà alla persona offesa Sísimbrío della scrittura privata prodotta dalla difesa. Peraltro, l'affermazione di responsabilità del prevenuto risulta erroneamente fondata sulle dichiarazioni delle persone offese (Sisimbrio e [OSCURATO:PERSONA]), non aventi dignità di prova, poiché lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. e intrinsecamente inattendibili. 1.2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha fondato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata richiamando i precedenti penali dell'imputato, tra i quali sono annoverate le condanne per furto e lesioni personali, che tuttavia non risultano né dal certificato del casellario giudiziario, né dal certificato dei carichi pendenti (del 05/03/2021). 1.3. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. con riferimento alla dazíone della somma di C 400,00, da ricondursi invece al pagamento del debito di un terzo (tale Monci) che, in ragione della mancata corresponsione dello stipendio ad opera delle persone offese, si era rivolto al ricorrente. 2. Con memoria in data 11/05/2022 la difesa del ricorrente ha proposto motivi nuovi, con cui ha dedotto: 2.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e travisamento della prova nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che le somme di C 400,00 ed C 1.000,00 erano state corrisposte dalle persone offese a titolo di interessi usurai, contrariamente a quanto emerge dalle scritture private prodotte dalla difesa nei corso del giudizio di merito e dalle annotazioni apposte a margine delle matrici degli assegni. 2.2. mancanza della condizione di procedibilità per assenza nel fascicolo processuale della denuncia/querela delle persone offese, circostanza già denunciata al collegio di merito del 02/02/2021, il quale aveva omesso di motivare sul punto. 3. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 26/05/2022, ritenendo manifestamente infondate le censure dedotte dal ricorrente, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria in data 06/06/2022, la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni del P.G., insistendo nell'accoglimento dei motivi principali e/o dei motivi aggiunti, e chiedendo, in subordine, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato. In tal senso, rileva anzitutto precisare che nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Rv. 228353). Ebbene, dalla lettura della sentenza impugnata si rileva come la Corte territoriale, condividendo la ricostruzione dei fatti asseverata dal Tribunale, ha escluso la necessità di procedere alla assunzione delle prove testimoniali e documentali oggetto dell'istanza di rinnovazione proposta dalla difesa sulla scorta di una motivazione esente da vizi logici e conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori già presenti in atti, ritenuti idonei a fondare la decisione in merito alla penale responsabilità del prevenuto. Infatti, la Corte d'appello ha motivato il rigetto della richiesta di rinnovazione rilevando come "gli atti a disposizione consentono ampiamente di addivenire ad una decisione" sui fatti di causa, che "sono provati oltre ogni ragionevole dubbio" (pag. 6 della sentenza impugnata), correttamente valorizzando, nel corpo dei successivi paragrafi, gli elementi a sostegno della ritenuta idoneità delle prove già assunte a fondare la condanna dell'imputato. In tal senso, la Corte territoriale ha fatto riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso della deposizione dibattimentale, anche nella parte in cui il teste ha confermato quelle utilizzate per le contestazioni, alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come rese direttamente in dibattimento e - ove stimate attendibili - poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità (Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091). Nel caso di specie, ai fini dell'utilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come, nonostante le difficoltà nel ricostruire la vicenda fattuale in sede di escussione testimoniale in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti, il Sisimbrio ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano espressamente confermato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e contestate dal P.M. "sostanzialmente in aiuto alla loro memoria". Peraltro, ai fini della valutazione di attendibilità, i giudici di merito hanno valorizzato i "diversi e plurimi" elementi documentali di riscontro alla versione resa dalle persone offese presenti in atti, quali le annotazioni apposte sulle matrici degli assegni emessi dalla persona offesa Sisimbrio, la data degli stessi che ne attesta la consequenzialità e la corrispondenza alle scadenze dei prestiti usurari. Quanto alla richiesta di esecuzione di una perizia calligrafica, finalizzata all'accertamento della riconducibilità alla persona offesa Sisimbrio delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata prodotta dalla difesa, la Corte territoriale ha fondato il rigetto dell'istanza probatoria sulla scorta della preliminare valutazione di inattendibilità del contenuto della documentazione in questione, a prescindere dalla sua paternità. A tal fine, in adesione alle argomentazioni spese al riguardo dal Tribunale, la Corte d'appello ha valorizzato la mancanza di data, dì indicazione della controparte di Sisimbrio e l'inconsistenza della versione che tali documenti vorrebbero accreditare. Si sono, quindi, richiamati plurimi elementi di fatto e di carattere logico che rendono congruo il diniego istruttorio operato. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.La difesa, infatti, fonda la censura anche sul "travisamento" in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, la quale avrebbe dato erroneamente atto dell'esistenza a carico dell'imputato di due condanne, rispettivamente per furto e lesioni personali, che invece questi non annovererebbe per come dimostrato dal certificato penale che lo stesso difensore allega al ricorso ove è riportata soltanto una condanna per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tale doglianza si presta a diversi rilievi. Anzitutto, il difensore allega a sostegno della censura un certificato che lo stesso ha chiesto a "per uso amministrativo ex art. 24 DPR n. 313 del 2002", ossia, per intendersi, quello rilasciato a richiesta dei privati e non per uso di giustizia penale ex art. 21 dello stesso DPR. Si tratta, pertanto, di un certificato che non annovera tanto le condanna inflitte dal giudice di pace quanto quella a pena sospesa per le quali vi è stata poi estinzione del reato. Nel fascicolo di causa, invece, è presente il certificato dell'imputato rilasciato per fini di giustizia, con cui il difensore ha omesso di confrontarsi, da cui risultano iscritte le condanne alle quali la Corte di merito ha fatto riferimento (iscrizione ancor oggi presenti nel certificato acquisito dalla cancelleria di questa Corte in data 15/06/2022). Tanto premesso, va altresì evidenziato, ad ulteriore conforto della palese inammissibilità della doglianza che, ai fini del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 644, comma 5., n. 4, cod. pen., la Corte territoriale ha fatto riferimento non solo ai "precedenti penali" del prevenuto, comunque annoverato in ragione anche della condanna per violazione della cd. Legge Merlin, ma anche alla "consistenza" in fatto della stessa aggravante contestata, essendo il reato stato commesso nei confronti di soggetto che svolge attività imprenditoriale ed alle obiettive difficoltà in cui si trovava la p.o., rilevando come "la stessa modestia delle cifre in gioco lascia intendere quali fossero le difficoltà delle persone offese" (pag. 7). In tema di circostanze va ribadito che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020). 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione tra i fatti di causa, è inammissibile poiché involge questioni di fatto che attengono alla ricostruzione della vicenda e all'affermazione di responsabilità per il delitto di usura continuata che risultano essere state risolte dalla Corte di merito con congrua motivazione (vedi sub 1).4. Parimenti inammissibile è anche la prima censura (sub 2.1) dei motivi nuovi con cui si deduce la violazione di legge ed il travisamento della prova, in quanto fondato su elemento che attengono, ex adverso, alla interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici di merito, e su una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale, preclusa in questa sede a fronte di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità. Inoltre, le doglianze in esame risultano assolutamente generiche, in quanto prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. 5. Anche il secondo dei motivi nuovi è inammissibile in quanto si lamenta l'assenza di condizione di procedibilità in ordine a reato procedibile di ufficio. 6. Altresì inammissibile è anche la richiesta di "concessione all'imputato dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.", contenuta nella memoria difensiva del 06/06/2022, sul rilievo che il danno patrimoniale supposto cagionato sia di speciale tenuità (C 1.400,00). Si tratta, infatti, di petium di merito e, comunque, di motivo del tutto generico e formulato per la prima volta tardivamente con gli ulteriori motivi nuovi e, soprattutto, in difetto della necessaria connessione con i motivi originariamente proposti (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980; Sez. 4, n. 12995 del 5/2/2016, Rv. 266295). 7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei molteplici profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e co