CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5792-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; -intimata - avverso la sentenza n. 612/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 05792 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg. n. 5792/2021 Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica a Sud di Anagni propone ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 612/2021 dep. il 2/2/21 che ha rigettato l'appello del Consorzio, confermando la decisione dei primi giudici. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato presso la CTP di Roma l'avviso di pagamento per i contributi di bonifica dal 2011 al 2016 per la pulitura dei fossi di deflusso di acque reflue, in quanto ormai soppiantate dalle fognature comunali, di cui già pagava il servizio di smaltimento delle acque. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che il Consorzio non avesse dimostrato la reale utilità dei lavori di bonifica effettuati. [OSCURATO:PERSONA] appellava la sentenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che respingeva l'appello, statuendo che: "il Consorzio non ha provato i vantaggi della pulitura dei fossi delle acque reflue", e che, sulla base di altra sentenza della CTR Lazio, n. 4480/6/15 allegata dal contribuente ed inerente ad unmmobile ubicato di fronte a quello di cui è causa, ove il pagamento al Consorzio è stato ritenuto non più dovuto perché le acque reflue sono state convogliate nelle fognature comunali, ha fatto proprie le tesi dei primi giudici, confermandone la decisione. Il contribuente è rimasto intimato; e,n' 01([OSCURATO:PERSONA] c-53-r\-9" Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 1,2,3 della legge regionale Lazio n. 53/1998, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e seguenti ed in genere dei principi in materia di onere della prova ( ex art. 360 comma 1, n.3), per aver la CTR ritenuto che i contributi di bonifica non fossero dovuti dal contribuente, in quanto il medesimo sarebbe già stato assoggettato al pagamento degli oneri fognari in favore del Comune di Colleferro. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Questa Corte (Cass. 2151-4i, n. 27073/2014), ha chiarito, nell'esegesi dei primi tre commi dell'art. 36 della legge Regione Lazio 11 dicembre 1998, n. 53, in particolare del terzo comma della citata disposizione, che è consentita «l'esenzione contributiva di bonifica ai soli proprietari di fondi urbani che abbiano provato l'avvenuta stipula di apposite convenzioni tra Consorzio ed Autorità d'Ambito, non essendo altrimenti sufficiente per tale esenzione il mero pagamento dei servizi fognari». 2.2. Nel caso di specie, da quanto emerge dalla sentenza impugnata, non vi è stato alcun accertamento di fatto da parte del giudice del merito circa l'esistenza della convenzione stipulata dal Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni e l'A.T.O., che avrebbe trasferito sul soggetto Gestore del [OSCURATO:PERSONA] l'onere del pagamento degli oneri di bonifica afferenti anche all'area ove è ubicato l'immobile di cui è causa. Soltanto in presenza di una prova siffatta il pagamento al Consorzio non risulta dovuto. La CTR si è invece limitata ad affermare che è stata allegata da parte del contribuente altra sentenza della CTR Lazio n. 4480/2015 per un immobile ubicato di fronte a quello del ricorrente, ove il pagamento ?› del Consorzio non è più dovuto perché le acque reflue sono state convogliate nelle fognature comunali. Il giudice di merito ha deciso la controversia affidandosi interamente a tale sentenza della CTR Lazio, che è stata tuttavia riformata da Codesta Corte con ordinanza n. 22099/18. 3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli: 860 c.c., 10 e 11 R.D. n. 215/1933; 115 e 116 c.p.c., dell'art.2697 c.c., nonché dei principi sull'onere della prova nella specifica materia della contribuenza di bonifica (art. 360, comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto il Consorzio di bonifica onerato dalla prova del beneficio derivante agli immobili del contribuente. 3.1. È incontroverso, in fatto, che gli immobili, pur ricadenti nel territorio urbano del Comune di Colleferro, siano ricompresi nel perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni. Pertanto, la sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di benefici diretti e specifici agli immobili di proprietà del contribuente per non avere il Consorzio dato prova dei vantaggi della pulitura dei fossi delle acque reflue, si pone in palese violazione dei principi affermati in materia da questa Corte (ex multis Cass. n. 18891/16 sulla base dei principi di cui a Sezioni Unite, n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010). 3.2. In ordine al riparto dell'onere della prova, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, va ribadito che, in difetto di specifica contestazione da parte del contribuente del piano di classifica e ripartizione, grava sul medesimo l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal Consorzio (ex multis Cass. n. 9511/2018; n. 24639 del 05/10/2018; n. 11431 del 08/04/2022). Ciò in quanto il presupposto dell'obbligo di contribuzione è costituito, ai sensi dell'art.860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, che deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. Cosicché, quando l'atto impositivo sia motivato con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria (Cass. n. 8079/20). 4. Nel caso di specie è stato approvato, e prodotto in giudizio, sia il Piano di Classifica, sia il Perimetro di contribuenza, che non risultano impugnati nè in sede amministrativa, nè nei diversi gradi di giudizio. Pertanto, in difetto,, di puntuale e specifica contestazione della legittimità stessa del piano di classifica, regolarmente approvato, con conseguente riparto degli oneri, stante l'incontroversa ricomprensione dei fondi nel perimetro di contribuenza, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e sopra richiamati, ritenendo superata la presunzione che i fondi compresi nel suddetto perimetro di contribuenza avessero goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate. 5. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Roma, 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] '