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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 34771/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23719/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori “pro tempore”, “ex lege” rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.2533/2024 depositata i l 28/03/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto da intimazione di pagamento n. 294 2020 9000978854 000 notificata in data 09/03/2020, in riferimento alla cartella di pagamento n. 29420160001056568 000, indicata per notificata in data 10/08/2016, relativamente a IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale ed IVA per anno 2011, oltre sanzioni, interessi, compensi di riscossione, interessi di mora ed accessori, per l’importo complessivo di euro 95.799,77

2. All’esito del giudizio di primo grado, svolto nel contraddittorio dell’agente della riscossione e, su chiamata di questo, altresì dell’Agenzia delle entrate, la [OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n. 16/2022 depositata in Segreteria in data 03/01/2022, accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la notifica della cartella.

3. Alla stregua di quanto riferito in ricorso (cfr. in part. pp. 5 e 6), “l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponevano due distinti appelli”; venivano instaurati quindi i due procedimenti “recanti n. 3700/2022 R.G.A. (appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]) ove ADER si è costituita senza però proporre appello incidentale e n. 4136/2022 R.G.A. (appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]) ove comunque ADE non si è costituita”; “in data 14/03/2024 l’appellato [OSCURATO:PERSONA] depositava nel giudizio di appello n. 4136/2022 R.G.A. (quello proposto solo da ADER ed ove ADE non si è costituita) memorie illustrative […] nelle quali […] eccepiva l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per mancato deposito del file eml relativo alla consegna della notificazione dell’appello a parte appellata ed in quanto notificato soltanto al Dott. [OSCURATO:PERSONA] e non pure all’altra parte del procedimento di primo grado, ovverosia l’Agenzia delle Entrate”; “sempre in data 14/03/2024 l’appellato [OSCURATO:PERSONA] depositava nel giudizio di appello n. 3700/2022 (quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ove ADER si era costituita non proponendo alcun appello incidentale) memorie illustrative […] nelle quali […] eccepiva l’inammissibilità, improponibilità e rigetto della richiesta di riforma della sentenza di primo grado da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per inammissibilità dell’appello da essa proposto introduttivo del procedimento n. 4136/2022 R.G.A. ed in quanto non proposto nel procedimento n. 3700/2022 R.G.A. nelle forme dell’appello incidentale”.

2.1. La [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, accoglieva gli appelli riuniti.

3. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con sette motivi, cui resistevano entrambe le Agenzie fiscali mediante unico controricorso a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.

3.1. In data 29/01/2025, il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata.

In data 11/03/2025, il difensore del contribuente formulava istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., seguita, in data 15/10/2025, dal deposito di memoria, mediante la quale il contribuente insisteva per l’accoglimento del ricorso, anche in chiave di critica alla proposta di definizione anticipata.

Considerato che:

1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-bis, comma 3, 9 e 11 della l. n. 53 del 1994, nonché dell'articolo 19-bis delle ‘specifiche tecniche’ date con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e/o dell’art. 156, co. 3, c.p.c., e/o dell’art. 53, co. 2, del d. lgs. n. 546/1992 e/o dell’art. 24 Cost., e/o nullità della sentenza o del procedimento, in riferimento al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, co. 1 n. 3 e/o n. 4, c.p.c.)”.

1.1. Il motivo si appunta sulla parte della motivazione della sentenza impugnata che respinge l’eccezione d’inammissibilità, nel procedimento n. 4136/2022 R.G.A., dell’appello dell’agente della riscossione per mancato deposito del file in formato “.eml” ricorrendo un’ipotesi di convalidazione oggettiva e non avendo il contribuente interesse a far valere la mancata notifica di detto appello anche all’Agenzia delle entrate.

In estrema sintesi, si denuncia che “è solo dal file eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l’atto avente ‘quel’ contenuto che risulta dalla copia pdf depositata”; inoltre, nella specie, la mancata notifica all’Agenzia delle entrate determina la violazione dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Anzitutto, esso pretermette l’espressa considerazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il contenuto dell’appello dell’agente della riscossione è identico a quello dell’Agenzia delle entrate, ragion per cui, in definitiva, l’appello delle Agenzie fiscali è unico, di cui la medesima [OSCURATO:PERSONA] ha preso cognizione in una sede processuale parimenti unica in conseguenza della riunione doverosamente disposta.

A fronte di ciò, il contribuente, né in appello, né dinanzi a questa S.C., ha rappresentato e rappresenta alcuna ragione di pregiudizio alle prerogative difensive concretamente subito dal deposito del file “.pdf” in luogo del file “.eml”, talché il motivo si rivela meramente teorico.

In aggiunta, come correttamente ricordato dalla CGT, considerato che le forme processuali, ed in particolare le forme del PTT previste dalle norme tecniche, sono, non già fini a se stesse, ma funzionali a garantire l’attuazione del giusto processo nell’effettivo contraddittorio delle parti ex art. 111 Cost., trova applicazione l’insegnamento di Cass n. 16189 del 2023, secondo cui, “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle ‘specifiche tecniche’ del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ‘.eml’ o ‘.msg’ e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ‘datiAtto.xml’, determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza”, suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., per “convalidazione oggettiva”.

Ciò è a valere tanto più in quanto, secondo questa S.C. (Cass.n. 4725 del 2024), “nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.”.

Sotto altro profilo, il contribuente non manifesta alcun effettivo ed attuale interesse a dolersi della mancata evocazione altresì dell’Agenzia delle entrate, da parte dell’agente della riscossione, nel procedimento n. 4136/2022 R.G.A., competendo soltanto all’Agenzia delle entrate, e non per certo al contribuente, dolersi della mancata instaurazione del contraddittorio: mancata instaurazione del contraddittorio oltretutto scevra di conseguenze concrete, attesa la disposta riunione di ricorsi viepiù, come detto, coincidenti.

2. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, co. 2, dpr. n. 602/1973 come modificato dall’art. 14 d. lgs. n. 159/2015, e/o dell'art. 38 d.l. n. 78/2010, e/o dell’art. 156 c.p.c. e/o dell’art. 160 c.p.c., e/o dell’art. 111 Cost, e/o dell’art. 25 dpr n. 602/1973, e/o dell’art. 60 dpr n. 600/1973 in relazione al motivo riguardante l’illegittimità dell’intimazione di pagamento disposta in assenza di atti presupposti notificati (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”.

2.1. Il motivo verte sulla pretesa illegittimità della notifica della cartella sottesa all’intimazione.

Vi si sostiene che il contribuente già nei gradi di merito aveva affermato che “la presupposta cartella di pagamento n. 29420160001056568 000, che [OSCURATO:PERSONA] SpA afferma essere stata notificata in data 10/08/2016, avrebbe dovuto invece in riferimento all’odierno ricorrente, titolare di partita IVA […], essere notificata esclusivamente via pec e quale copia informatica contenente la firma digitale di colui che l’ha sottoscritta (formato p7m).

Ciò ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, co. 2, DPR.

N. 602/1973 come modificato dall’art. 14 D. Lgs. n. 159/2015, ed in virtù di quanto originariamente previsto dall'art. 38, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 78, che nella sua formulazione applicabile ratione temporis […] alla data di illegittima notifica del 10/08/2016 prevedeva quindi l’esclusività della notifica della cartella mediante pec, e ciò fino alla data del 02/12/2016, degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali (come nel nostro caso) o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi”.

Il motivo si appunta poi sulla parte della motivazione della sentenza impugnata ove la CTR sostiene che “l’Agenzia ha ragione quando sostiene che debba trovare applicazione l’art. 156 cpc, essendo stato comunque raggiunto lo scopo, perché il 10.11.2016 e il 17.01.2017 il ricorrente effettuava presso gli sportelli del Concessionario della riscossione dei versamenti per complessivi € 46.340,42, per cui è corretto ritenere che ‘la notifica della cartella di pagamento effettuata, senza ricorrere alla posta elettronica certificata, a mani del ricorrente il 10 agosto 2016 come documentato in atti, costituisce certezza legale della conoscenza dell’atto, tanto che il ricorrente ha effettuato dei pagamenti parziali delle somme richieste con la medesima cartella di pagamento’”, soggiungendo che è irrilevante l’obiezione del contribuente secondo cui i pagamenti conseguono “dalla circostanza che nelle more è stato a questi notificato da parte della [OSCURATO:PERSONA] SpA atto di pignoramento presso terzi”, poiché il punto è “se possa ritenersi che, anche se eseguita non a mezzo pec, bensì a mani, la notifica della cartella abbia oppure no raggiunto il suo scopo.

E sul punto il Collegio ritiene che la risposta non possa che essere affermativa”, così come è irrilevante che è irrilevante l’obiezione del contribuente secondo cui egli non ha mai impugnato la cartella “perché[,] se l’impugnazione, o la costituzione in giudizio, costituisce di solito la prova certa del raggiungimento dello scopo di una notifica, cioè dell’avvenuta conoscenza dell’atto che di volta in volta rilevi, non c’è nessuna disposizione che escluda che tale conoscenza possa essere desunta anche da altri dati, come è nel caso di specie l’avvenuto versamento di somme o l’opposizione a pignoramento.

Con la conseguenza che la (mera) nullità della notifica della cartella, in quanto avvenuta a mani, va considerata sanata, e sul punto l’appello dell’Agenzia delle Entrate va accolto, con conseguente inammissibilità in parte qua, per mancata impugnazione della cartella, del ricorso contro l’intimazione”.

Invero – secondo il motivo – “contrariamente a quanto invece ritenuto nella sentenza oggi impugnata, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una vera e propria inesistenza della notificazione della cartella di pagamento presupposta, e non ad una nullità, e ciò in considerazione della circostanza che la notificazione non effettuata via pec così come invece in quel momento era previsto dall’art. 26, co. 2, DPR n. 602/1973, secondo quanto affermato da univoca giurisprudenza di legittimità, rientra di certo nelle ipotesi in cui deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto”.

2.2. Il motivo è manifestamente infondato.

È incontestato che, in conseguenza della notifica della cartella, effettuata a mani del contribuente, questi, “il 10.11.2016 e il 17.01.2017”, abbia effettuato “presso gli sportelli del Concessionario della riscossione dei versamenti per complessivi € 46.340,42”: ragion per cui egli, a prescindere dalla legittimità o meno della notifica della cartella, quantomeno a partire dal 10/11/2016 ne aveva conoscenza, potendo e dovendo “in limine”, già da allora, impugnarla, onde dedurre l’illegittimità della relativa notifica; in difetto, gli effetti della cartella si sono consolidati, non potendo più, ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, essere recuperati motivi d’impugnazione avverso la medesima mediante l’impugnazione dell’intimazione.

Ed invero, “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass. n. 3414 del 2024).

2.2.1. Ciò detto, osservasi che comunque non coglie nel segno la denuncia di inesistenza della cartella formulata nel motivo sulla base del fatto che, in forza dell’art. 14 D.Lgs. n. 159 del 2015, “a decorrere dal 1° giugno 2016” (comma 2), la notifica avrebbe dovuto esser fatta “esclusivamente” in via telematica [comma 1: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”].

In materia di PTT – con riferimento all’inosservanza dell’art. 16 - bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, secondo cui, parimenti, “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche” – questa S.C. (Cass. n. 30950 del 2024) ha recentemente affermato che “il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, […] non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte”: ciò proprio sul rilievo che – secondo la giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite (Sez.

U, n. 14916 del 2015 e da ultimo Sez.

U, n. 6377 del 2024) –la categoria dell’inesistenza di un atto è meramente residuale, in quanto (come leggesi nel primo dei due arresti appena citati) essa – a differenza di quanto comunemente si opina – non è, “in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto”; in buona sostanza, l’atto inesistente neppure possiede i requisiti minimi per essere considerato tale e dunque è un non atto.

Siffatto insegnamento – così enunciandosi principio di diritto – è trasponibile, “mutatis mutandis”, anche nell’ambito della notifica di una cartella di pagamento eseguita cartaceamente a soggetto esercente attività d’impresa o professionale a seguito dell’art. 14 D.Lgs. n. 159 del 2015: siffatta notifica è nulla, siccome non rispettosa della previsione legislativa, ma, posto che il procedimento notificatorio è volto a garantire, secondo criteri di ragionevolezza, la conoscibilità dell’atto al destinatario, la nullità della notifica derivante dalla mancata adozione delle modalità telematiche pur prescritte in via esclusiva è sanata laddove l’adozione delle modalità tradizionali abbia comunque determinato il raggiungimento dello scopo: ciò tanto più nella specie, avendo il destinatario ricevuto a mani la notifica, con conseguente realizzazione (non già di una mera conoscibilità, ma) di una piena ed effettiva conoscenza dell’atto.

3. Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r. n. 602/1973 in riferimento al motivo relativo alla decadenza dell’esercizio della riscossione (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”.

3.1. “L’intimazione di pagamento impugnata, in difetto di legittima e valida notificazione della cartella di pagamento presupposta, era il primo atto di riscossione legittimamente notificato dall’Agente della Riscossione all’odierno ricorrente ed avente ad oggetto le imposte summenzionate relative all’anno 2011 in seguito ad un accertamento ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 ed ex art. 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato dall’Agenzia delle Entrate […] e essendo stata tale intimazione di pagamento notificata soltanto in data 09/03/2020, in riferimento all’anno d’imposta 2011 ed alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2012, era scaduto il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione previsto dall’art. 25 del DPR n. 602/1973 ed era pertanto venuta irrimediabilmente a maturare la decadenza dell’esercizio della riscossione ai sensi del succitato articolo”.

3.2. Il motivo è manifestamente infondato, seguendo le sorti del precedente.

4. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 4, dpr n. 602/1973 e/o dell’art. 115, 1° co., c.p.c. e/o dell’art. 7, co. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992, e/o dell’art. 8, co. 24, d.l. n. 16/2012 e/o dell’art. 21 septies, e/o dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990 e/o dell’art. 42, commi 1 e 3, del dpr n. 600/1973 e s.m.i., e/o dell’art. 56, co. 1, del dpr n. 633/1972 e s.m.i. e/o dell’art. 20, co. 1, lett. a) e lett. b) della l. n. 266/1987 in riferimento al motivo relativo alla nullità della cartella di pagamento derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione degli stessi da parte del titolare dell’ufficio impositore ovvero da soggetto da questi legittimamente delegato (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”.

4.1. Il motivo – premesso che “nel caso di specie dall’esame della intimazione di pagamento opposta, non è possibile verificare se il ruolo in essa contemplato sia stato effettivamente formato e sottoscritto dal titolare dell’ufficio impositore o da un suo delegato, quindi da soggetto legittimamente munito di rappresentanza sostanziale dell’ente ed istituzionalmente preposto alla sottoscrizione dei ruoli, da ciò derivando che, dovendosi ritenere il ruolo non esecutivo, la intimazione di pagamento ed il presupposto ruolo, è inficiato da nullità, se non da inesistenza” – denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata laddove afferma che “‘i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso’ […].

E oltretutto, va ricordato che ove il contribuente ‘lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602/73, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità’ […]”.

4.2. Il motivo è inammissibile.

Invero, è volto ad aggredire i ruoli, a fronte, tuttavia, di pregressa rituale notifica della cartella, comunque – alla stregua di quanto già detto a proposito del terzo motivo –nota al contribuente sin dal 10/11/2016.

Ad ogni buon conto, “in tema di requisiti formali delruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessasottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

D'altronde, la natura vincolata delruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990” (Cass. nn. 19405 del 2021 e 27561 del 2018).

5. Quinto e sesto motivo sono suscettibili di trattazione congiunta, in quanto strettamente connessi.

6. Quinto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 in riferimento al motivo relativo all’illegittimità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione dell’atto (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”.

6.1. La [OSCURATO:PERSONA] scrive che “non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione dell’atto, legato al rilievo che ‘le somme richieste sono relative ad una presupposta cartella di pagamento che sarebbe stata notificata in data 13/12/2018’, in quanto il motivo è strumentale perché infondato proprio in punto di fatto, visto che l’intimazione impugnata in 1° grado riporta molto chiaramente che gli € 95.799,77 richiesti sono relativi alla cartella notificata il 10.08.2016”.

Essa “ha ritenuto erroneamente ed in palese violazione di legge di rigettare tale motivo sol perché aveva già ritenuto che la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta all’intimazione di pagamento opposta andava considerata sanata”.

7. Sesto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione deli artt. 3 e/o 7 della l. n. 212/2000 in riferimento al motivo relativo alla illegittimità dell’atto impugnato per omessa motivazione circa i criteri di calcolo degli interessi richiesti (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”.

7.1. “Nell’intimazione di pagamento opposta […] è totalmente omessa ogni motivazione sul calcolo di tali interessi.

È dunque nullo l’atto di riscossione opposto (nel nostro caso l’intimazione di pagamento) privo dell’indicazione dei criteri usati per il calcolo degli interessi stessi”.

8. I motivi sono inammissibili.

8.1. In violazione dei principi di precisione ed autosufficienza, non trascrivono né l’intimazione né, a monte, la cartella, così materialmente impedendo a questa S.C. di apprezzare la fondatezza o meno delle censure.

8.2. Ad ogni modo, ben nota al contribuente la cartella di pagamento, siccome ritualmente notificatagli e comunque già posta a base degli effettuati pagamenti parziali di cui s’è detto, il riferimento all’inadempimento della cartella è sufficiente ad integrare la motivazione dell’intimazione.

Ciò anche in punto di interessi.

Invero, “l’avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degliinteressi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (Cass. n. 6288 del 2025).

9. Settimo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., e/o dell’art. 15, co. 2 del d. lgs. n. 546/1992 in relazione alla condanna del contribuente Sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nonostante la dichiarazione di infondatezza dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 3700/2022 e nonostante la novità delle questioni trattate ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, quindi, nonostante la reciproca soccombenza e/o la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto portare alla compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”.

9.1. “Si rileva che il Giudice di appello nella sentenza oggi impugnata aveva ritenuto infondato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 3700/2022 in riferimento alla notificazione della cartella di pagamento presupposta ritenendo che, come dedotto dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], tale notifica andava effettuata esclusivamente via pec così come previsto dall’art. 26, co. 2, DPR n. 602/1973 nella sua formulazione applicabile ‘ratione temporis’ […].

Inoltre si rileva che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel motivare la sentenza impugnata fa riferimento a sentenze della Suprema Corte che, però, sono successive innanzitutto alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado […], ma anche all’introduzione del giudizio di appello”.

La [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di ciò nel regolare le spese di lite. 9,2, Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

È inammissibile nella parte in cui si riferisce alla notifica della cartella, che, contrariamente a quanto dedotto dall’agente della riscossione, anche secondo la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esser fatta esclusivamente in via telematica: il rigetto, sul punto, del secondo motivo travolge anche la censura che ne occupa.

È, altresì, manifestamente infondato in quanto la scelta di compensare o meno le spese è meramente discrezionale, di guisa che la mancata compensazione non è sindacabile in sede di legittimità [cfr. ad es.

Cass. n. 9860 del 2025: “In tema di condanna allespese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del poterediscrezionale del giudice di merito”].

10. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo, anche relativamente all’applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.

10.1. Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere alle Agenzie fiscali le spese, in ragione, complessivamente, di euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.

L’avvenuta conferma delle ragioni già poste a fondamento della proposta di definizione anticipata, inoltre, determina altresì la condanna al pagamento, a favore delle contropart i , della somma di 3 . 0 00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle entrate riscossione le spese di lite, liquidate, complessivamente,in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito.

Condanna parte ricorrente al pagamento a favore dei controricorrenti, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di euro 3.000, nonché, ex art. 96, comma 4, cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23719/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori “pro tempore”, “ex lege” rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.2533/2024 depositata i l 28/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era attinto da intimazione di pagamento n. 294 2020 9000978854 000 notificata in data 09/03/2020, in riferimento alla cartella di pagamento n. 29420160001056568 000, indicata per notificata in data 10/08/2016, relativamente a IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale ed IVA per anno 2011, oltre sanzioni, interessi, compensi di riscossione, interessi di mora ed accessori, per l’importo complessivo di euro 95.799,77 2. All’esito del giudizio di primo grado, svolto nel contraddittorio dell’agente della riscossione e, su chiamata di questo, altresì dell’Agenzia delle entrate, la [OSCURATO:PERSONA] di Enna, con sentenza n. 16/2022 depositata in Segreteria in data 03/01/2022, accoglieva il ricorso ritenendo illegittima la notifica della cartella. 3. Alla stregua di quanto riferito in ricorso (cfr. in part. pp. 5 e 6), “l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponevano due distinti appelli”; venivano instaurati quindi i due procedimenti “recanti n. 3700/2022 R.G.A. (appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]) ove ADER si è costituita senza però proporre appello incidentale e n. 4136/2022 R.G.A. (appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]) ove comunque ADE non si è costituita”; “in data 14/03/2024 l’appellato [OSCURATO:PERSONA] depositava nel giudizio di appello n. 4136/2022 R.G.A. (quello proposto solo da ADER ed ove ADE non si è costituita) memorie illustrative […] nelle quali […] eccepiva l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per mancato deposito del file eml relativo alla consegna della notificazione dell’appello a parte appellata ed in quanto notificato soltanto al Dott. [OSCURATO:PERSONA] e non pure all’altra parte del procedimento di primo grado, ovverosia l’Agenzia delle Entrate”; “sempre in data 14/03/2024 l’appellato [OSCURATO:PERSONA] depositava nel giudizio di appello n. 3700/2022 (quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ove ADER si era costituita non proponendo alcun appello incidentale) memorie illustrative […] nelle quali […] eccepiva l’inammissibilità, improponibilità e rigetto della richiesta di riforma della sentenza di primo grado da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per inammissibilità dell’appello da essa proposto introduttivo del procedimento n. 4136/2022 R.G.A. ed in quanto non proposto nel procedimento n. 3700/2022 R.G.A. nelle forme dell’appello incidentale”. 2.1. La [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, accoglieva gli appelli riuniti. 3. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con sette motivi, cui resistevano entrambe le Agenzie fiscali mediante unico controricorso a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato. 3.1. In data 29/01/2025, il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. In data 11/03/2025, il difensore del contribuente formulava istanza di decisione ex art. 380-bis cod. proc. civ., seguita, in data 15/10/2025, dal deposito di memoria, mediante la quale il contribuente insisteva per l’accoglimento del ricorso, anche in chiave di critica alla proposta di definizione anticipata. Considerato che: 1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-bis, comma 3, 9 e 11 della l. n. 53 del 1994, nonché dell'articolo 19-bis delle ‘specifiche tecniche’ date con provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e/o dell’art. 156, co. 3, c.p.c., e/o dell’art. 53, co. 2, del d. lgs. n. 546/1992 e/o dell’art. 24 Cost., e/o nullità della sentenza o del procedimento, in riferimento al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, co. 1 n. 3 e/o n. 4, c.p.c.)”. 1.1. Il motivo si appunta sulla parte della motivazione della sentenza impugnata che respinge l’eccezione d’inammissibilità, nel procedimento n. 4136/2022 R.G.A., dell’appello dell’agente della riscossione per mancato deposito del file in formato “.eml” ricorrendo un’ipotesi di convalidazione oggettiva e non avendo il contribuente interesse a far valere la mancata notifica di detto appello anche all’Agenzia delle entrate. In estrema sintesi, si denuncia che “è solo dal file eml che è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l’atto avente ‘quel’ contenuto che risulta dalla copia pdf depositata”; inoltre, nella specie, la mancata notifica all’Agenzia delle entrate determina la violazione dell’art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, esso pretermette l’espressa considerazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il contenuto dell’appello dell’agente della riscossione è identico a quello dell’Agenzia delle entrate, ragion per cui, in definitiva, l’appello delle Agenzie fiscali è unico, di cui la medesima [OSCURATO:PERSONA] ha preso cognizione in una sede processuale parimenti unica in conseguenza della riunione doverosamente disposta. A fronte di ciò, il contribuente, né in appello, né dinanzi a questa S.C., ha rappresentato e rappresenta alcuna ragione di pregiudizio alle prerogative difensive concretamente subito dal deposito del file “.pdf” in luogo del file “.eml”, talché il motivo si rivela meramente teorico. In aggiunta, come correttamente ricordato dalla CGT, considerato che le forme processuali, ed in particolare le forme del PTT previste dalle norme tecniche, sono, non già fini a se stesse, ma funzionali a garantire l’attuazione del giusto processo nell’effettivo contraddittorio delle parti ex art. 111 Cost., trova applicazione l’insegnamento di Cass n. 16189 del 2023, secondo cui, “in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali, previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della l. n. 53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle ‘specifiche tecniche’ del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ‘.eml’ o ‘.msg’ e l'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file ‘datiAtto.xml’, determina la nullità della notificazione e non la sua inesistenza”, suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., per “convalidazione oggettiva”. Ciò è a valere tanto più in quanto, secondo questa S.C. (Cass.n. 4725 del 2024), “nel giudizio di appello, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine breve di impugnazione di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, non essendo applicabile l'art. 369, comma 2, c.p.c., non occorre il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato .pdf.”. Sotto altro profilo, il contribuente non manifesta alcun effettivo ed attuale interesse a dolersi della mancata evocazione altresì dell’Agenzia delle entrate, da parte dell’agente della riscossione, nel procedimento n. 4136/2022 R.G.A., competendo soltanto all’Agenzia delle entrate, e non per certo al contribuente, dolersi della mancata instaurazione del contraddittorio: mancata instaurazione del contraddittorio oltretutto scevra di conseguenze concrete, attesa la disposta riunione di ricorsi viepiù, come detto, coincidenti. 2. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, co. 2, dpr. n. 602/1973 come modificato dall’art. 14 d. lgs. n. 159/2015, e/o dell'art. 38 d.l. n. 78/2010, e/o dell’art. 156 c.p.c. e/o dell’art. 160 c.p.c., e/o dell’art. 111 Cost, e/o dell’art. 25 dpr n. 602/1973, e/o dell’art. 60 dpr n. 600/1973 in relazione al motivo riguardante l’illegittimità dell’intimazione di pagamento disposta in assenza di atti presupposti notificati (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”. 2.1. Il motivo verte sulla pretesa illegittimità della notifica della cartella sottesa all’intimazione. Vi si sostiene che il contribuente già nei gradi di merito aveva affermato che “la presupposta cartella di pagamento n. 29420160001056568 000, che [OSCURATO:PERSONA] SpA afferma essere stata notificata in data 10/08/2016, avrebbe dovuto invece in riferimento all’odierno ricorrente, titolare di partita IVA […], essere notificata esclusivamente via pec e quale copia informatica contenente la firma digitale di colui che l’ha sottoscritta (formato p7m). Ciò ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, co. 2, DPR. N. 602/1973 come modificato dall’art. 14 D. Lgs. n. 159/2015, ed in virtù di quanto originariamente previsto dall'art. 38, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 78, che nella sua formulazione applicabile ratione temporis […] alla data di illegittima notifica del 10/08/2016 prevedeva quindi l’esclusività della notifica della cartella mediante pec, e ciò fino alla data del 02/12/2016, degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali (come nel nostro caso) o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi”. Il motivo si appunta poi sulla parte della motivazione della sentenza impugnata ove la CTR sostiene che “l’Agenzia ha ragione quando sostiene che debba trovare applicazione l’art. 156 cpc, essendo stato comunque raggiunto lo scopo, perché il 10.11.2016 e il 17.01.2017 il ricorrente effettuava presso gli sportelli del Concessionario della riscossione dei versamenti per complessivi € 46.340,42, per cui è corretto ritenere che ‘la notifica della cartella di pagamento effettuata, senza ricorrere alla posta elettronica certificata, a mani del ricorrente il 10 agosto 2016 come documentato in atti, costituisce certezza legale della conoscenza dell’atto, tanto che il ricorrente ha effettuato dei pagamenti parziali delle somme richieste con la medesima cartella di pagamento’”, soggiungendo che è irrilevante l’obiezione del contribuente secondo cui i pagamenti conseguono “dalla circostanza che nelle more è stato a questi notificato da parte della [OSCURATO:PERSONA] SpA atto di pignoramento presso terzi”, poiché il punto è “se possa ritenersi che, anche se eseguita non a mezzo pec, bensì a mani, la notifica della cartella abbia oppure no raggiunto il suo scopo. E sul punto il Collegio ritiene che la risposta non possa che essere affermativa”, così come è irrilevante che è irrilevante l’obiezione del contribuente secondo cui egli non ha mai impugnato la cartella “perché[,] se l’impugnazione, o la costituzione in giudizio, costituisce di solito la prova certa del raggiungimento dello scopo di una notifica, cioè dell’avvenuta conoscenza dell’atto che di volta in volta rilevi, non c’è nessuna disposizione che escluda che tale conoscenza possa essere desunta anche da altri dati, come è nel caso di specie l’avvenuto versamento di somme o l’opposizione a pignoramento. Con la conseguenza che la (mera) nullità della notifica della cartella, in quanto avvenuta a mani, va considerata sanata, e sul punto l’appello dell’Agenzia delle Entrate va accolto, con conseguente inammissibilità in parte qua, per mancata impugnazione della cartella, del ricorso contro l’intimazione”. Invero – secondo il motivo – “contrariamente a quanto invece ritenuto nella sentenza oggi impugnata, nel caso di specie ci troviamo di fronte ad una vera e propria inesistenza della notificazione della cartella di pagamento presupposta, e non ad una nullità, e ciò in considerazione della circostanza che la notificazione non effettuata via pec così come invece in quel momento era previsto dall’art. 26, co. 2, DPR n. 602/1973, secondo quanto affermato da univoca giurisprudenza di legittimità, rientra di certo nelle ipotesi in cui deve affermarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto”. 2.2. Il motivo è manifestamente infondato. È incontestato che, in conseguenza della notifica della cartella, effettuata a mani del contribuente, questi, “il 10.11.2016 e il 17.01.2017”, abbia effettuato “presso gli sportelli del Concessionario della riscossione dei versamenti per complessivi € 46.340,42”: ragion per cui egli, a prescindere dalla legittimità o meno della notifica della cartella, quantomeno a partire dal 10/11/2016 ne aveva conoscenza, potendo e dovendo “in limine”, già da allora, impugnarla, onde dedurre l’illegittimità della relativa notifica; in difetto, gli effetti della cartella si sono consolidati, non potendo più, ex art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, essere recuperati motivi d’impugnazione avverso la medesima mediante l’impugnazione dell’intimazione. Ed invero, “la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass. n. 3414 del 2024). 2.2.1. Ciò detto, osservasi che comunque non coglie nel segno la denuncia di inesistenza della cartella formulata nel motivo sulla base del fatto che, in forza dell’art. 14 D.Lgs. n. 159 del 2015, “a decorrere dal 1° giugno 2016” (comma 2), la notifica avrebbe dovuto esser fatta “esclusivamente” in via telematica [comma 1: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”]. In materia di PTT – con riferimento all’inosservanza dell’art. 16 - bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, secondo cui, parimenti, “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche” – questa S.C. (Cass. n. 30950 del 2024) ha recentemente affermato che “il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo pec, […] non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, sanabile per il raggiungimento dello scopo con la costituzione della controparte”: ciò proprio sul rilievo che – secondo la giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 14916 del 2015 e da ultimo Sez. U, n. 6377 del 2024) –la categoria dell’inesistenza di un atto è meramente residuale, in quanto (come leggesi nel primo dei due arresti appena citati) essa – a differenza di quanto comunemente si opina – non è, “in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto”; in buona sostanza, l’atto inesistente neppure possiede i requisiti minimi per essere considerato tale e dunque è un non atto. Siffatto insegnamento – così enunciandosi principio di diritto – è trasponibile, “mutatis mutandis”, anche nell’ambito della notifica di una cartella di pagamento eseguita cartaceamente a soggetto esercente attività d’impresa o professionale a seguito dell’art. 14 D.Lgs. n. 159 del 2015: siffatta notifica è nulla, siccome non rispettosa della previsione legislativa, ma, posto che il procedimento notificatorio è volto a garantire, secondo criteri di ragionevolezza, la conoscibilità dell’atto al destinatario, la nullità della notifica derivante dalla mancata adozione delle modalità telematiche pur prescritte in via esclusiva è sanata laddove l’adozione delle modalità tradizionali abbia comunque determinato il raggiungimento dello scopo: ciò tanto più nella specie, avendo il destinatario ricevuto a mani la notifica, con conseguente realizzazione (non già di una mera conoscibilità, ma) di una piena ed effettiva conoscenza dell’atto. 3. Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 d.p.r. n. 602/1973 in riferimento al motivo relativo alla decadenza dell’esercizio della riscossione (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”. 3.1. “L’intimazione di pagamento impugnata, in difetto di legittima e valida notificazione della cartella di pagamento presupposta, era il primo atto di riscossione legittimamente notificato dall’Agente della Riscossione all’odierno ricorrente ed avente ad oggetto le imposte summenzionate relative all’anno 2011 in seguito ad un accertamento ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 ed ex art. 54 bis DPR n. 633/1972 effettuato dall’Agenzia delle Entrate […] e essendo stata tale intimazione di pagamento notificata soltanto in data 09/03/2020, in riferimento all’anno d’imposta 2011 ed alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2012, era scaduto il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione previsto dall’art. 25 del DPR n. 602/1973 ed era pertanto venuta irrimediabilmente a maturare la decadenza dell’esercizio della riscossione ai sensi del succitato articolo”. 3.2. Il motivo è manifestamente infondato, seguendo le sorti del precedente. 4. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 4, dpr n. 602/1973 e/o dell’art. 115, 1° co., c.p.c. e/o dell’art. 7, co. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992, e/o dell’art. 8, co. 24, d.l. n. 16/2012 e/o dell’art. 21 septies, e/o dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990 e/o dell’art. 42, commi 1 e 3, del dpr n. 600/1973 e s.m.i., e/o dell’art. 56, co. 1, del dpr n. 633/1972 e s.m.i. e/o dell’art. 20, co. 1, lett. a) e lett. b) della l. n. 266/1987 in riferimento al motivo relativo alla nullità della cartella di pagamento derivante dalla inefficacia del ruolo per mancata sottoscrizione degli stessi da parte del titolare dell’ufficio impositore ovvero da soggetto da questi legittimamente delegato (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”. 4.1. Il motivo – premesso che “nel caso di specie dall’esame della intimazione di pagamento opposta, non è possibile verificare se il ruolo in essa contemplato sia stato effettivamente formato e sottoscritto dal titolare dell’ufficio impositore o da un suo delegato, quindi da soggetto legittimamente munito di rappresentanza sostanziale dell’ente ed istituzionalmente preposto alla sottoscrizione dei ruoli, da ciò derivando che, dovendosi ritenere il ruolo non esecutivo, la intimazione di pagamento ed il presupposto ruolo, è inficiato da nullità, se non da inesistenza” – denuncia l’illegittimità della sentenza impugnata laddove afferma che “‘i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso’ […]. E oltretutto, va ricordato che ove il contribuente ‘lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602/73, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità’ […]”. 4.2. Il motivo è inammissibile. Invero, è volto ad aggredire i ruoli, a fronte, tuttavia, di pregressa rituale notifica della cartella, comunque – alla stregua di quanto già detto a proposito del terzo motivo –nota al contribuente sin dal 10/11/2016. Ad ogni buon conto, “in tema di requisiti formali delruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessasottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata delruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990” (Cass. nn. 19405 del 2021 e 27561 del 2018). 5. Quinto e sesto motivo sono suscettibili di trattazione congiunta, in quanto strettamente connessi. 6. Quinto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 in riferimento al motivo relativo all’illegittimità dell’atto impugnato per mancanza di motivazione dell’atto (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”. 6.1. La [OSCURATO:PERSONA] scrive che “non sussiste neppure il lamentato difetto di motivazione dell’atto, legato al rilievo che ‘le somme richieste sono relative ad una presupposta cartella di pagamento che sarebbe stata notificata in data 13/12/2018’, in quanto il motivo è strumentale perché infondato proprio in punto di fatto, visto che l’intimazione impugnata in 1° grado riporta molto chiaramente che gli € 95.799,77 richiesti sono relativi alla cartella notificata il 10.08.2016”. Essa “ha ritenuto erroneamente ed in palese violazione di legge di rigettare tale motivo sol perché aveva già ritenuto che la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta all’intimazione di pagamento opposta andava considerata sanata”. 7. Sesto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione deli artt. 3 e/o 7 della l. n. 212/2000 in riferimento al motivo relativo alla illegittimità dell’atto impugnato per omessa motivazione circa i criteri di calcolo degli interessi richiesti (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”. 7.1. “Nell’intimazione di pagamento opposta […] è totalmente omessa ogni motivazione sul calcolo di tali interessi. È dunque nullo l’atto di riscossione opposto (nel nostro caso l’intimazione di pagamento) privo dell’indicazione dei criteri usati per il calcolo degli interessi stessi”. 8. I motivi sono inammissibili. 8.1. In violazione dei principi di precisione ed autosufficienza, non trascrivono né l’intimazione né, a monte, la cartella, così materialmente impedendo a questa S.C. di apprezzare la fondatezza o meno delle censure. 8.2. Ad ogni modo, ben nota al contribuente la cartella di pagamento, siccome ritualmente notificatagli e comunque già posta a base degli effettuati pagamenti parziali di cui s’è detto, il riferimento all’inadempimento della cartella è sufficiente ad integrare la motivazione dell’intimazione. Ciò anche in punto di interessi. Invero, “l’avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché - ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege - il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degliinteressi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege rispetto ai quali competerà al debitore provare l'eventuale errore di calcolo” (Cass. n. 6288 del 2025). 9. Settimo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., e/o dell’art. 15, co. 2 del d. lgs. n. 546/1992 in relazione alla condanna del contribuente Sig. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nonostante la dichiarazione di infondatezza dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 3700/2022 e nonostante la novità delle questioni trattate ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, quindi, nonostante la reciproca soccombenza e/o la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto portare alla compensazione parziale o integrale delle spese di giudizio (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.)”. 9.1. “Si rileva che il Giudice di appello nella sentenza oggi impugnata aveva ritenuto infondato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso n. 3700/2022 in riferimento alla notificazione della cartella di pagamento presupposta ritenendo che, come dedotto dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], tale notifica andava effettuata esclusivamente via pec così come previsto dall’art. 26, co. 2, DPR n. 602/1973 nella sua formulazione applicabile ‘ratione temporis’ […]. Inoltre si rileva che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nel motivare la sentenza impugnata fa riferimento a sentenze della Suprema Corte che, però, sono successive innanzitutto alla presentazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado […], ma anche all’introduzione del giudizio di appello”. La [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di ciò nel regolare le spese di lite. 9,2, Il motivo è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. È inammissibile nella parte in cui si riferisce alla notifica della cartella, che, contrariamente a quanto dedotto dall’agente della riscossione, anche secondo la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esser fatta esclusivamente in via telematica: il rigetto, sul punto, del secondo motivo travolge anche la censura che ne occupa. È, altresì, manifestamente infondato in quanto la scelta di compensare o meno le spese è meramente discrezionale, di guisa che la mancata compensazione non è sindacabile in sede di legittimità [cfr. ad es. Cass. n. 9860 del 2025: “In tema di condanna allespese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del poterediscrezionale del giudice di merito”]. 10. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo, anche relativamente all’applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. 10.1. Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere alle Agenzie fiscali le spese, in ragione, complessivamente, di euro 6.000, oltre spese prenotate a debito. L’avvenuta conferma delle ragioni già poste a fondamento della proposta di definizione anticipata, inoltre, determina altresì la condanna al pagamento, a favore delle contropart i , della somma di 3 . 0 00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle ammende. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate e all’Agenzia delle entrate riscossione le spese di lite, liquidate, complessivamente,in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito. Condanna parte ricorrente al pagamento a favore dei controricorrenti, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di euro 3.000, nonché, ex art. 96, comma 4, cod. p
Sentenza Cassazione n. 34771/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris