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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1960

Cassazione n. 18562/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1966 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Siena in ordine al reato di furto aggravato.

Deducono violazione dell'art. 624 cod. pen., nonché mancata o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità.

I ricorsi sono inammissibili.

Oltre ad invocare una rivalutazione delle emergenze probatorie, estranee al sindacato di legittimità, essi si appalesano del tutto aspecifici, poiché non si confrontano con il provvedimento impugnato che ha adeguatamente risposto alle doglianze riproposte in questa sede di legittimità (pp. 4 e 5).

Gli assedi di cui si compongono costituiscono, infatti, meri enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1966 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Siena in ordine al reato di furto aggravato. Deducono violazione dell'art. 624 cod. pen., nonché mancata o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità. I ricorsi sono inammissibili. Oltre ad invocare una rivalutazione delle emergenze probatorie, estranee al sindacato di legittimità, essi si appalesano del tutto aspecifici, poiché non si confrontano con il provvedimento impugnato che ha adeguatamente risposto alle doglianze riproposte in questa sede di legittimità (pp. 4 e 5). Gli assedi di cui si compongono costituiscono, infatti, meri enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris