CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1—_. ( 3 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36376/2019 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Napoli, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 13 maggio 2019 n. 4050/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il 13 maggio 2019 n. 4050/11/2019, la quale, in controversia su impugnazione di due avvisi di rettifica per l'IMU relativa agli anni 2012 e 2013, nonché dell'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" (di cui essa aveva preso conoscenza soltanto in occasione della successiva notifica di un avviso di rettifica per l'ICI relativa all'anno 2011), in relazione ad un fabbricato sito in Napoli e censito in catasto con la particella 88 sub. 142 (ex sub. 133) del folio 6, di cui ella era utilizzatrice e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." era proprietaria, nonché concedente in virtù di locazione finanziaria, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il 10 aprile 2018 n. 3886/31/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che la legittimazione all'impugnazione dell'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale competeva in via esclusiva al proprietario concedente e non anche all'utilizzatore, per cui l'eventuale falsità della firma apposta in calce alla denuncia di variazione presentata a nome della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." non poteva essere fatta valere - mediante la proposizione incidentale di querela di falso - dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il Comune di Napoli è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 39 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 111, comma 6, Cost., nonché nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, senza alcuna esposizione di circostanze di fatto e ragioni di diritto, che l'utilizzatore del fabbricato fosse carente di legittimazione a proporre in via incidentale la querela di falso con riguardo alla firma apposta in calce alla denuncia di variazione presentata a nome del proprietario e non dell'utilizzatore, non tenendo conto che quest'ultimo aveva interesse all'accertamento della falsità o della veridicità della sottoscrizione ai fini dell'obbligazione al pagamento dell'IMU. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 39 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 111, comma 6, Cost., nonché nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, senza alcuna esposizione di circostanze di fatto e ragioni di diritto, che la qualità di conduttore (precisamente, la qualità di utilizzatore in dipendenza della concessione in locazione finanziaria) non consentisse di proporre in via incidentale la querela di falso con riguardo alla firma apposta in calce alla denuncia di variazione presentata a nome del proprietario, avendo tenuto principalmente conto della presentazione in sede penale dell'esposto - querela da parte della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." il 22 settembre 2017, che nulla ha a che vedere con la proposizione in via incidentale della querela di falso in sede civile da parte della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (come da verbale d'udienza del 20 giugno 2017 dinanzi al giudice di primo grado) con riguardo alla sottoscrizione apparentemente apposta a nome di [OSCURATO:PERSONA], che era, in realtà, il legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.". 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100, 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 74 della Legge 2 novembre 2000 n. 342, anche alla luce della circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 13 marzo 2001 n. 4/FL, 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e 111, comma 6, Cost., nonché nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza di motivazione, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" dovesse essere notificato al proprietario e non anche al conduttore del fabbricato, che è il soggetto obbligato al pagamento dell'IMU. [OSCURATO:PERSONA]:1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 1.1 Come è noto, l'art. 74, comma 1, della Legge 23 novembre 2000 n. 342 prevede che: «A decorrere dal 10 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati». 1.2 A tale proposito, questa Corte ha recentemente chiarito che i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dall'art. 74 della Legge 23 novembre 2000 n. 342, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di quest'ultimi ai fini della decorrenza della relativa efficacia; pertanto, legittimato alla loro impugnazione è esclusivamente l'intestatario della partita, né a diversa conclusione può condurre il rilievo che in determinate circostanze, espressamente previste dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, tale soggetto non coincida con il soggetto passivo dell'imposta, atteso che quest'ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l'attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l'IC (Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2019, n. 26140, con riguardo al concessionario di fabbricato demaniale; Cass., Sez. 5 5^, 3 novembre 2020, n. 24299, con riguardo ai conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica). Ed analogo principio deve essere ribadito anche per l'IMU, tenendo conto, anche alla luce dell'art. 8, comma 1 del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23 (secondo cui: «L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili»), che tale imposta si pone in ideale linea di tendenziale continuità con l'ICI (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 4138). 1.3 In senso contrario, la ricorrente ha invocato la circolare emanata dal Ministero delle Finanze il 13 marzo 2001 n. 4/FL, la quale ha puntualizzato che: «Al riguardo va osservato che la procedura della notificazione imposta dall'art. 74 non è senza rilievo ai fini processuali, in quanto può legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita catastale che può essere un soggetto diverso dal primo. I problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti possono essere risolti dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", che prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Pertanto, al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene, in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare gli atti in questione».1.4 A ogni modo, rinviando alla circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16 novembre 2000 n. 207/E (secondo cui: «Si richiama anche in questo caso l'attenzione sul fatto che le disposizioni sono riferite esclusivamente agli atti degli uffici del territorio e non alle dichiarazioni di parte»), il medesimo documento dell'amministrazione finanziaria ha precisato che: «(...) l'art. 74, comma 1, non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOCFA stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Ciò perché tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante - al quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate - e non necessitano quindi di notificazione» Condividendo tale argomentazione, il collegio ritiene che, a maggior ragione, in tale fattispecie, il possessore o il detentore del fabbricato, che non sia anche intestatario della partita catastale, non abbia alcun diritto alla notifica del conseguente avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale in difformità alla dichiarazione di variazione presentata dal proprietario. 1.5 Pertanto, sebbene sia pacifico - ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L.vo 14 marzo 2011 n. 23, il quale dispone che: «Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto» - che l'utilizzatore sia soggetto passivo dell'IMU in costanza del rapporto contrattuale (là dove, nell'ipotesi di risoluzione o cessazione della locazione finanziaria, l'obbligazione tributaria si trasferisce sul concedente, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata - in termini: Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2019, n. 13793; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2021, n. 418), l'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale deve essere notificato al solo concedente, in qualità di proprietario (ed intestatario in catasto) del fabbricato. Ne discende la carenza di legittimazione dell'utilizzatore di fabbricato concesso in locazione finanziaria all'impugnazione dell'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale, che può essere contestato solamente dal proprietario concedente. Per cui, ove quest'ultimo resti inattivo, lasciando decorrere il termine per l'impugnazione dell'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA", l'utilizzatore non può far valere una sorta di sostituzione processuale per contestare le relative irregolarità dinanzi al giudice tributario, in carenza di una specifica previsione di legge (art. 81 cod. proc. civ.). 1.6 Ne deriva, dunque, che, a fronte dell'inerzia della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." non poteva proporre in via incidentale la querela di falso (art. 221 ss. cod. proc. civ.) con riguardo alla firma apparentemente apposta a nome di [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarata qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", non essendo legittimata ad impugnare l'avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale in ordine al fabbricato concessole in locazione finanziaria. 1.7 Su tali premesse, dunque, si può ritenere che la sentenza impugnata si sia uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che: «Ai fini della controversia in esame, va tenuto conto che l'Ufficio ha documentato (vedi con trodeduzioni Agenzia del 20.12.2018) che il "nuovo" classamento è stato notificato alla predetta proprietaria dell'immobile ed intestataria della partita catastale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data 19.01.2012; non risulta che avverso detto classamento sia stato proposto ricorso dalla predetta Società con la conseguenza che lo stesso non poteva che essere considerato definitivo e per tale il primo giudice lo ha correttamente considerato». Né è rilevante il riferimento testuale del giudice di appello alla presentazione dell'esposto - querela in sede penale da parte della "U81 LEASING S.p.A." il 22 settembre 2017 nei confronti del tecnico «che avrebbe "arbitrariamente presentato e depositato all'Agenzia delle Entrate ... senza alcuna autorizzazione, incarico, mandato o delega del delegante ... domanda di accertamento della proprietà immobiliare urbana"». Invero, a prescindere dall'ininfluenza di tale atto sulla proponibilità in via incidentale della querela di falso in sede civile, per la nota diversità di funzione, il richiamo alla sua provenienza dall'ente proprietario del fabbricato non riguarda un'eventuale preminenza processuale della proposizione dell'esposto - querela in sede penale, ma ribadisce la legittimazione esclusiva dell'intestatario catastale all'impugnazione dell'avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale.2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 3. Quanto alle spese giudiziali: - nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; - nei rapporti tra ricorrente ed intimato, esse non sono soggette a regolamentazione per la mancata costituzione della parte vittoriosa. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 1.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà