CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 45305/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore del ricorrente, Avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] conclude, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, provvedendo a seguito di richiesta di riesame, confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminare presso lo stesso Tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione degli artt. 291, comma 9, e 309 comma 5, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in ragione della mancata trasmissione ai Giudici del riesame del supporto informatico relativo alle video-registrazioni menzionate nel provvedimento genetico della misura, con la conseguente inefficacia della stessa. Deduce che i Giudici del riesame, disattendendo l'eccezione posta al riguardo, hanno considerato detto supporto video superfluo, non tenendo conto che esso era stato richiamato nell'ordinanza del G.i.p. a fondamento della decisione, ma ritenendo che a tal fine fosse sufficiente l'estrapolazione da parte della p.g. delle immagini, giungendo in tal modo a una non consentita selezione degli atti da considerare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va premesso che l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora risulti che gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura (fra le altre. Sez. 5, n. 19979 del 15/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286384 - 01). 3. La difesa, nel riproporre la questione dell'omessa trasmissione al Tribunale del riesame del supporto informatico contenente le video registrazione, richiama passi dell'ordinanza cautelare semplicemente descrittivi delle acquisizioni nel corso delle indagini della polizia giudiziaria. Essi non smentiscono la correttezza dell'osservazione del Tribunale, secondo cui il G.I.P. ha mostrato di far riferimento, ai fini dell'apprezzamento dei gravi indizi, sulle (richiamate) immagini estrapolate dalla videoregistrazione e contenute nelle informative di P.G., per aggiungere soltanto che le relative videoregistrazioni erano "visionabili anche dal CD allegato". Lo stesso GIP, dunque, neppure ha dato conto di averle visionate. Non si comprende, pertanto, come, una volta non considerate tali videoregistrazione, gli altri elementi non possano ritenersi idonei a supportare il giudizio sui gravi indizi. Si aveva così un'ulteriore allegazione che non risulta determinante ai fini della decisione, con la conseguente insussistenza delle condizioni per la caducazione della misura cautelare in ragione della mancata trasmissione lamentata dalla difesa. Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94. Comma 1-ter, disp. att. co