Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2018

Cassazione n. 23172/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11818/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocatoPAOLO TOSI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 203/2018 depositata il 27/02/2018, R.G.n. 324/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere cessato i propri rapporti di lavoro con decorrenza rispettivamente dal 30.11.2012 e dal 30.9.2012 a termini dell’accordo quadro del 29.7.2011 intervenuto tra le OO.SS e la capogruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di avere percepito solo parte dell’incentivo variabile di cui al punto 4 dell’art. 8 dell’accordo quadro, che tale accordo individuava il dies a quo per il calcolo dell’incentivo variabile nella data di risoluzione del rapporto di lavoro e stabiliva gli scaglioni di riferimento per la relativa determinazione tenendo conto dei mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto e quella di maturazione (teorica) della massima anzianità contributiva a fini pensionistici o, se anteriore, a quella di raggiungimento dei sessantacinque anni di età, hanno convenuto in giudizio la Banca CR Firenze s.p.a., ex datrice di lavoro, deducendo la non conformità alle previsioni dell’accordo quadro della determinazione dell’incentivo variabile per avere la società conteggiato i mesi a tal fine utili con decorrenza dalla data di maturazione del diritto a pensione, in luogo di quella di cessazione del rapporto; premesso, inoltre, che la Banca datrice, dopo la relativa erogazione, aveva comunicato che le somme corrisposte erano errate per eccesso in quanto il dies ad quem era stato individuato tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita, criterio risultato inapplicabile, per cui avrebbe proceduto al recupero di quanto corrisposto in più trattenendo il premio aziendale 2012 a ciascuno dovuto, deducevano che ove correttamente applicato il punto 4 dell’art. 8 dell’accordo in questione essi non avrebbero dovuto restituire alcunché restando creditori degli importi come in ricorso indicati;

2. la Banca si costituiva chiedendo accertarsi la legittimità della compensazione atecnica da essa effettuata con il premio aziendale 2012, pacificamente dovuto al Lazzerini e alla Vitali e formulava domanda di condanna in via riconvenzionale di restituzione dell’indebito percepito a titolo di maggiorazione dell’incentivo base e dell’incentivo previdenziale oltre accessori;

3. il giudice di primo grado ha accolto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Firenze;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Banca CR Firenze s.p.a. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; gli intimati hanno resistito con controricorso; Considerato che

1. con il primo motivo parte ricorrente denunzia: omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti relativamente al comportamento delle parti sociali in sede di trattativa e di esecuzione dell’accordo; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per omessa ammissione della prova testimoniale relativamente al comportamento delle parti sociali in sede di trattativa ed esecuzione dell’accordo.

Sostiene che la indicazione nel testo dell’accordo quadro, quale riferimento temporale per il calcolo dell’incentivo, della data di cessazione del rapporto di lavoro costituiva frutto di una svista nella relativa redazione e che la opzione interpretativa propugnata risultava coerente con la ratio della incentivazione rappresentata dal sostegno economico a fronte del minor importo del trattamento di quiescenza per coloro che avessero conseguito il pensionamento senza la massima anzianità anagrafica o contributiva;

2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 8, comma 4, accordo quadro 29.7.2011; censura la sentenza impugnata per avere interpretato la norma contrattuale nel senso di riconoscere la maggiorazione dell’incentivo base a tutti gli aderenti al Fondo di Solidarietà in misura variabile in relazione al periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro ed il pensionamento;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sul motivo di gravame che, a sua volta, denunziava, la omessa pronunzia relativamente alla riliquidazione dell’incentivo previdenziale del Lazzerini e alla connessa domanda di ripetizione dell’indebito da parte della datrice di lavoro;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111 comma 6, Cost. e omessa motivazione relativamente al rigetto, ove implicito, del motivo di appello concernente l’incentivo previdenziale relativamente alla posizione del Lazzerini;

5. il primo motivo di ricorso deve essere respinto;

5.1. la denunzia di vizio di motivazione risulta, infatti, preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; secondo l'orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come, viceversa, non avvenuto;

5.2. in relazione alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., premesso che essa si sostanzia nella deduzione di vizio di motivazione riferito alla mancata ammissione della prova orale, se ne rileva la inammissibilità in quanto anche in tal caso si è determinata preclusione ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, cod. proc. civ.; deve inoltre soggiungersi che, in ogni caso, le circostanze capitolate non hanno carattere decisivo in quanto esse fanno riferimento a regole applicative dell’accordo di provenienza datoriale, e per questo intrinsecamente inidonee, di per sé sole, a dare contezza del preteso errore di redazione del testo del comma 4 dell’art. 8, errore che, ove effettivamente riscontrato da tutte le parti stipulanti, avrebbe ben potuto essere emendato in via convenzionale dalle medesime;

6. il secondo motivo di ricorso è anch’esso da respingere;

6.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che l’incentivo a percentuale stabilito dal comma 4 dell’art. 8, determinato in diverse e crescenti percentuali della RAL, alla luce del tenore testuale della previsione e della relativa ratio, dovesse essere calcolato tenendo conto della distanza in numero di mesi tra la data di cessazione del rapporto (per effetto dell’adesione all’esodo) e quella del requisito di 40 anni di anzianità contributiva o del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età se antecedente al primo;

6.2. tale interpretazione non risulta validamente censurata dalla odierna ricorrente; secondola condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicitàconsistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass.n. 19044/2010, n. 15604/2007, in motivazione, n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, n. 23635/2010);

6.3. le deduzioni di parte ricorrente si risolvono nella contrapposizione, all’interpretazione fatta propria dalla Corte di merito, di un diverso è a sé più favorevole risultato ermeneutico, senza che risulti dimostrata una concreta violazione delle modalità applicative dei canoni ermeneutici enunciati in rubrica, dovendo ulteriormente sottolinearsi che le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla portata ed al significato dell’art. 8 punto 4 dell’accordo appaiono del tutto plausibili e coerenti con le finalità dello stesso quale ricostruite dal giudice di appello, in particolare in connessione con la finalità dell’incentivo all’esodo (sentenza, pag. 2, quarto capoverso); le considerazioni che precedono assorbono il rilievo di inammissibilità del motivoin esame, collegato alla mancata,integrale trascrizione del contenuto del testo da interpretare, alla base delle censure articolate (Cass. n. 2018, n. 195/2016, n. 2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez.

Un. n. 2010) ;

7. il terzo motivo di ricorso è fondato;

7.1. la Corte di appello ha effettivamente omesso di pronunziare sul motivo di gravame –il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso per cassazione in coerenza con il principio di autosufficienza (ricorso, pagg. 40 e sgg.) - con il quale la odierna ricorrente aveva denunziato la omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado sulla questione relativa alla riliquidazione dell’incentivo previdenziale riconosciuto al Lazzerini, in relazione al quale la società aveva formulato in prime cure domanda di ripetizione; tale questione non è stata, neppure per implicito, affrontata dal giudice di appello di talché si impone il rinvio al giudice di merito per la relativa delibazione;

8. l’accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe la necessità di esame del quarto motivo;

9. alla Corte di rinvioè demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, assorbito il quarto motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11818/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , V.[OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocatoPAOLO TOSI -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n.109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 203/2018 depositata il 27/02/2018, R.G.n. 324/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere cessato i propri rapporti di lavoro con decorrenza rispettivamente dal 30.11.2012 e dal 30.9.2012 a termini dell’accordo quadro del 29.7.2011 intervenuto tra le OO.SS e la capogruppo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di avere percepito solo parte dell’incentivo variabile di cui al punto 4 dell’art. 8 dell’accordo quadro, che tale accordo individuava il dies a quo per il calcolo dell’incentivo variabile nella data di risoluzione del rapporto di lavoro e stabiliva gli scaglioni di riferimento per la relativa determinazione tenendo conto dei mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto e quella di maturazione (teorica) della massima anzianità contributiva a fini pensionistici o, se anteriore, a quella di raggiungimento dei sessantacinque anni di età, hanno convenuto in giudizio la Banca CR Firenze s.p.a., ex datrice di lavoro, deducendo la non conformità alle previsioni dell’accordo quadro della determinazione dell’incentivo variabile per avere la società conteggiato i mesi a tal fine utili con decorrenza dalla data di maturazione del diritto a pensione, in luogo di quella di cessazione del rapporto; premesso, inoltre, che la Banca datrice, dopo la relativa erogazione, aveva comunicato che le somme corrisposte erano errate per eccesso in quanto il dies ad quem era stato individuato tenendo conto dell’adeguamento alla speranza di vita, criterio risultato inapplicabile, per cui avrebbe proceduto al recupero di quanto corrisposto in più trattenendo il premio aziendale 2012 a ciascuno dovuto, deducevano che ove correttamente applicato il punto 4 dell’art. 8 dell’accordo in questione essi non avrebbero dovuto restituire alcunché restando creditori degli importi come in ricorso indicati; 2. la Banca si costituiva chiedendo accertarsi la legittimità della compensazione atecnica da essa effettuata con il premio aziendale 2012, pacificamente dovuto al Lazzerini e alla Vitali e formulava domanda di condanna in via riconvenzionale di restituzione dell’indebito percepito a titolo di maggiorazione dell’incentivo base e dell’incentivo previdenziale oltre accessori; 3. il giudice di primo grado ha accolto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Firenze; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Banca CR Firenze s.p.a. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria; gli intimati hanno resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo parte ricorrente denunzia: omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti relativamente al comportamento delle parti sociali in sede di trattativa e di esecuzione dell’accordo; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per omessa ammissione della prova testimoniale relativamente al comportamento delle parti sociali in sede di trattativa ed esecuzione dell’accordo. Sostiene che la indicazione nel testo dell’accordo quadro, quale riferimento temporale per il calcolo dell’incentivo, della data di cessazione del rapporto di lavoro costituiva frutto di una svista nella relativa redazione e che la opzione interpretativa propugnata risultava coerente con la ratio della incentivazione rappresentata dal sostegno economico a fronte del minor importo del trattamento di quiescenza per coloro che avessero conseguito il pensionamento senza la massima anzianità anagrafica o contributiva; 2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 8, comma 4, accordo quadro 29.7.2011; censura la sentenza impugnata per avere interpretato la norma contrattuale nel senso di riconoscere la maggiorazione dell’incentivo base a tutti gli aderenti al Fondo di Solidarietà in misura variabile in relazione al periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro ed il pensionamento; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunzia sul motivo di gravame che, a sua volta, denunziava, la omessa pronunzia relativamente alla riliquidazione dell’incentivo previdenziale del Lazzerini e alla connessa domanda di ripetizione dell’indebito da parte della datrice di lavoro; 4. con il quarto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111 comma 6, Cost. e omessa motivazione relativamente al rigetto, ove implicito, del motivo di appello concernente l’incentivo previdenziale relativamente alla posizione del Lazzerini; 5. il primo motivo di ricorso deve essere respinto; 5.1. la denunzia di vizio di motivazione risulta, infatti, preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; secondo l'orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come, viceversa, non avvenuto; 5.2. in relazione alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., premesso che essa si sostanzia nella deduzione di vizio di motivazione riferito alla mancata ammissione della prova orale, se ne rileva la inammissibilità in quanto anche in tal caso si è determinata preclusione ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, cod. proc. civ.; deve inoltre soggiungersi che, in ogni caso, le circostanze capitolate non hanno carattere decisivo in quanto esse fanno riferimento a regole applicative dell’accordo di provenienza datoriale, e per questo intrinsecamente inidonee, di per sé sole, a dare contezza del preteso errore di redazione del testo del comma 4 dell’art. 8, errore che, ove effettivamente riscontrato da tutte le parti stipulanti, avrebbe ben potuto essere emendato in via convenzionale dalle medesime; 6. il secondo motivo di ricorso è anch’esso da respingere; 6.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che l’incentivo a percentuale stabilito dal comma 4 dell’art. 8, determinato in diverse e crescenti percentuali della RAL, alla luce del tenore testuale della previsione e della relativa ratio, dovesse essere calcolato tenendo conto della distanza in numero di mesi tra la data di cessazione del rapporto (per effetto dell’adesione all’esodo) e quella del requisito di 40 anni di anzianità contributiva o del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età se antecedente al primo; 6.2. tale interpretazione non risulta validamente censurata dalla odierna ricorrente; secondola condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicitàconsistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass.n. 19044/2010, n. 15604/2007, in motivazione, n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/2013, n. 23635/2010); 6.3. le deduzioni di parte ricorrente si risolvono nella contrapposizione, all’interpretazione fatta propria dalla Corte di merito, di un diverso è a sé più favorevole risultato ermeneutico, senza che risulti dimostrata una concreta violazione delle modalità applicative dei canoni ermeneutici enunciati in rubrica, dovendo ulteriormente sottolinearsi che le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata in ordine alla portata ed al significato dell’art. 8 punto 4 dell’accordo appaiono del tutto plausibili e coerenti con le finalità dello stesso quale ricostruite dal giudice di appello, in particolare in connessione con la finalità dell’incentivo all’esodo (sentenza, pag. 2, quarto capoverso); le considerazioni che precedono assorbono il rilievo di inammissibilità del motivoin esame, collegato alla mancata,integrale trascrizione del contenuto del testo da interpretare, alla base delle censure articolate (Cass. n. 2018, n. 195/2016, n. 2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un. n. 2010) ; 7. il terzo motivo di ricorso è fondato; 7.1. la Corte di appello ha effettivamente omesso di pronunziare sul motivo di gravame –il cui contenuto è stato trascritto nel ricorso per cassazione in coerenza con il principio di autosufficienza (ricorso, pagg. 40 e sgg.) - con il quale la odierna ricorrente aveva denunziato la omessa pronunzia da parte del giudice di primo grado sulla questione relativa alla riliquidazione dell’incentivo previdenziale riconosciuto al Lazzerini, in relazione al quale la società aveva formulato in prime cure domanda di ripetizione; tale questione non è stata, neppure per implicito, affrontata dal giudice di appello di talché si impone il rinvio al giudice di merito per la relativa delibazione; 8. l’accoglimento del terzo motivo di ricorso assorbe la necessità di esame del quarto motivo; 9. alla Corte di rinvioè demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, assorbito il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in di
Sentenza Cassazione n. 23172/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris