CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 26292/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANZA di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento in data 11dicembre 2025 ha respinto la istanza di concessione della detenzione domiciliareex art. 16 nonies d.l. 8/1991, conv. con l. n. 82/1991, proposta nell’interesse diCaiazza Paolo.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto tramite ilproprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza.Lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 47 ter Ord. pen. e 16 noniesd.l. 8/91 e vizio di motivazione.A parere del ricorrente l’impugnato provvedimento non valuta gli elementipositivi evidenziati, in quanto si limita semplicemente a richiamarli senzaprenderli in seria considerazione.In maniera del tutto illogica non sono stati ritenuti sufficienti dieci anni direlazioni positive e tre anni di osservazione del comportamento tenuto daldetenuto in occasione dei permessi premio di cui ha usufruito.Non solo, poi, la relazione di sintesi e quella psicologica sono del tuttopositive, ma la proposta trattamentale è nel senso della esperibilità della misuraalternativa della detenzione domiciliare.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.L’art. 16 nonies d.l. 8/1991, conv. con l. n. 82/1991 disciplina laconcessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia e stabilisce che ilbeneficio possa essere concesso avuto riguardo all’importanza dellecollaborazione, sempre che sussista il ravvedimento e che non vi siano elementitali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata;il provvedimento di concessione è specificamente motivato allorquando il parereobbligatorio del procuratore nazionale antimafia sia negativo.La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, ai fini della concessionedei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del"ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991,n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di unasorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione edell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalitàorganizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, diqualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini dimera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 - 01).Né può dubitarsi che tale ravvedimento vada in concreto rapportato allanatura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori ilcriterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari (su di esso v. Sez.1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 20551 del04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, Valfrè,Rv. 234889), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, èsuggerito dall'esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delleesigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il significato stesso deltrattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando i reati commessisiano sintomaticidi una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contestidelinquenzialidi elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).In tema di concessione del permesso premio richiesto da un collaboratore digiustizia, il requisito del ravvedimento per ottenere il beneficio ai sensi dell'art.16-nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,nella legge 15 marzo 1991, n. 82, stante la gradualità all'accesso alle misurealternative, deve essere inteso non come l'avvenuto conseguimento del fineultimo del trattamento rieducativo, ma come la maturazione di un definitivo eirreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la sceltacollaborativa. (Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Comito, Rv. 287407 -Nello specifico il Tribunale ha esercitato motivatamente la sua autonomiavalutativa rilevando, da un lato, la gravità dei reati di sangue commessi anche ingiovane età, la bontà del percorso collaborativo e la correttezza della condottaintramuraria e, dall’altro, la rottura con il passato da ritenersi recente rispettoalla frazione di pena espiata e la necessità di un ulteriore periodo di osservazioneal fine di saggiare la tenuta della esperienza domiciliare, in ragione di unaccertato ravvedimento e di una certa revisione critica del passato.Del resto, il Tribunale mantiene la propria autonomia valutativa, in punto diconcessione dei benefici anche a fronte di pareri positivi della équipetrattamentale; in questo senso si è infatti affermato che in tema di concessionedi misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quandosiano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 30065 del29/05/2025, S., Rv. 288564 - 01).A fronte, dunque, di un corretto esercizio della autonomia valutativa daparte del Tribunale, ciò di cui di fatto il ricorrente si duole è il giudizio espressocirca la meritevolezza del beneficio, con ciò contestando la decisione nel merito eproponendo una differente valutazione degli elementi di fatto, conargomentazioni non ammessa nel giudizio di legittimità.2. Per le ragioni testè indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]