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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20396/2026

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izzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 50H11 D969W),rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 62A21 D969M) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: TMG MTT73L15 D969T) ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. deipredetti difensori;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1014/2020,pubblicata il 2 novembre 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;Numero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Genova il 22 dicembre 2001, disposedelle proprie sostanze mediante testamento pubblico del 7 agosto 1995,con cui designò, quale propria erede universale, la figlia Marisa ed attribuìal figlio [OSCURATO:PERSONA], a titolo di legato, gli immobili di sua proprietà ubicati inMornese (AL).[OSCURATO:PERSONA] rinunciò a tale legato e convenne in giudizio lasorella, dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendo la riduzionedell’istituzione di erede, perché lesiva della sua quota di legittima.Il Tribunale di Genova, operati gli accertamenti necessari e qualificatala disposizione a titolo particolare come legato in sostituzione di legittima,accolse la domanda giudiziale e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 104.927,48 (eurocentoquattromilanovecentoventisette/48), a titolo di reintegrazione dellaquota di legittima lesa.

In particolare, il Tribunale affermò che laqualificazione discendeva «in maniera inequivoca dal testamento», inquanto le previsioni congiunte dell’attribuzione dell’intera eredità alla figliae di un solo legato a favore del figlio, costituivano manifestazioneinequivocabile della volontà del de cuius di escludere il figlio dallacomunione ereditaria.2.- La Corte d’Appello di Genova, adita mediante l’impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado.In particolare e per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito haritenuto che: - era infondato il motivo d’appello circa il mancatoassolvimento dell’onere probatorio, in ragione del fatto che l’istituzionedell’appellante quale unica erede universale del padre rendeva la lesione«provata per tabulas», a ciò dovendosi aggiungere anche il fatto che lerisultanze della c.t.u., disposta ed espletata in primo grado in ordineall’entità della disponibile, non erano state contestate dall’appellante ; -non era da reputarsi erronea l’assegnazione al legittimario di una sommadi denaro in luogo della reintegrazione in natura in quanto era stato lostesso legittimario a chiedere che essa avvenisse in denaro o in natura, néNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026vi era possibilità di applicare i principi più volte affermati dalla S.C., inquanto la convenuta (appellante) non risultava essersi mai opposta a taleistanza, né aveva indicato i beni ereditari che ella intendeva offrire perreintegrare in natura la quota di riserva del fratello; - il legato disposto infavore dell’appellato correttamente era stato qualificato come insostituzione di legittima, anziché in conto, giacché era evidente, nellaspecie, come, con la disposizione testamentaria, il de cuius avesse intesosoddisfare il figlio solo mediante l’attribuzione di beni determinati, senzachiamarlo all’eredità, mentre a quest’ultima risultava essere statachiamata solo la figlia Marisa (cioè l’appellante).3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 556,557 e 2729 c.c.Sostiene, al riguardo, che sarebbe stato violato l’onere della provagravante a carico del «preteso legittimario pretermesso» e sarebbemancata la dimostrazione della lesione della quota a lui riservata.2.- La censura è inammissibile, giacché, sotto l’egida della violazionedi norme di diritto, essa tende, con tutta evidenza, a censurare gliaccertamenti in fatto compiuti dalla Corte di merito in ordine allasussistenza e all’entità della lesione.L’inammissibilità deriva dal patente contrasto con l’orientamentoconsolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mairisolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito, volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ.,Sez.

U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2,Numero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf.

Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenutoche non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il viziodi falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché laNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell’ambitoapplicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causache è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf.Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022).Aggiungasi, peraltro, che la sentenza impugnata risulta pienamenteconforme alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, cosicché l’esamedel motivo di ricorso non offre il benché minimo elemento valevole aconfermare o mutare l’orientamento della stessa, poiché, come ha giàchiarito la Corte territoriale, nella specie, l’onere probatorio non è statoaffatto eluso, in quanto la qualificazione della disposizione in favore delcontroricorrente in termini di legato in sostituzione di legittima e larinuncia a quest’ultimo da parte del predetto hanno comportato, in ragionedell’istituzione di erede esclusiva a favore della ricorrente, lapretermissione del legatario rinunciante con conseguente facoltà didomandare la riduzione di tale istituzione di erede e la reintegrazione dellapropria quota di riserva.Reputa, dunque, il Collegio che il principio secondo cui il legittimarioche propone l’azione di riduzione ha l’onere di allegare e comprovare tuttigli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta lalesione della sua quota di riserva (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 14473 del 30 giugno 2011; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.20830 del 14 ottobre 2016; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 1357 del 19gennaio 2017) non possa ritenersi disconosciuto dalla sentenza inimpugnata, occorrendo, a tal riguardo, avere presente la situazionegiuridica che era sottoposta all’esame del giudice di merito, costituita daun'ipotesi in cui, in presenza di un testamento che aveva istituito unicaNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026erede l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], disponendo in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente un legato insostituzione di legittima, l’esistenza della lesione - all’esito della rinunciaal predetto legato ex art. 551 c.c. - si era manifestata con tutta evidenza,anche per quanto attiene alla sua misura, posto che andavanecessariamente determinata in una percentuale corrispondente allaquota riservata per legge al legittimario agente in riduzione.Del resto, lo stesso orientamento sopra menzionato ha formato, neltempo, oggetto di significative precisazioni da parte della giurisprudenzadi questa Corte regolatrice, secondo la quale i principi sugli oneri dideduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possonoessere intesi nel senso che egli è tenuto a precisare nella domanda l’entitàmonetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione didisposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla streguadi una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anchesulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima(Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 17926 del 27 agosto 2020; Cass. civ., Sez.2, sentenza n. 18199 del 2 settembre 2020; in senso analogo, cfr., altresì,Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 15465 del 3 giugno 2024).Peraltro, è stato altresì precisato che nel caso di totale pretermissione,ai fini dell’ammissibilità dell’azione di riduzione, al legittimario basta soloallegare l’esclusione dalla successione, operando ai fini del riempimentodella sua quota le previsioni legali che attribuiscono il minimo, reputatoanche inderogabile dall’autonomia testamentaria (Cass. n. 5458/2017;conf.

Cass. n. 29583/2021; 15465/2024).3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 537,542, 554, 558, 561, 734 e 735 c.c.Sostiene, con argomentazioni varie, che la Corte di merito avrebbeviolato il principio della reintegrazione in natura della quota di riserva.4.- La censura è fondata, perché la Corte distrettuale non ha fattocorretta applicazione del principio (desumibile, tra l’altro, da Cass. civ.,Numero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sez. 2, sentenza n. 16515 del 31 luglio 2020), secondo cui lareintegrazione della quota di riserva va fatta, in linea di principio, innatura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzionesia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delledisposizioni ridotte.

È certamente vero che, generalmente, taleaffermazione viene proposta a tutela del diritto del legittimario, che nonè, in linea di principio, suscettibile di essere convertito in diritto di credito,salva la sussistenza di una concorde volontà delle parti o di unoscioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettatedall'art. 560 c.c. (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 24755 del 4 dicembre2015; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 5320 del 17 marzo 2016; Cass. civ.,Sez. 2, sentenza n. 6709 del 19 marzo 2010).

Nondimeno, ciò non toglieche l’osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto chesubisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà,a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperarein natura (Cass. n. 16515/2020, Cass. n. 39368/2021).La Corte di merito, nella specie, non si è attenuta a tale principio che,una volta determinata la misura della lesione, imponeva di verificare, invia prioritaria, se sussistevano le condizioni per la reintegrazione dellalegittima in natura (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 2006 del 28 luglio1967).

Né, del resto, è possibile affermare che la S.C. abbia individuato lanecessità di un’espressa opposizione o di un’espressa previamanifestazione di volontà contraria alla reintegrazione in denaro da partedi colui che subisce la riduzione.

Al riguardo, infatti, Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 39368 del 10 dicembre 2021, ha espressamente chiarito cheove non ricorra alcuna delle condizioni già sopra menzionate (e, cioè, chela reintegrazione in denaro del legittimario sia frutto di una concordevolontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunionesecondo le modalità specificamente dettate dall’art. 560 c.c.), resta fermoche l’inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effettodell’accoglimento dell’azione di riduzione, determina il subentro dellegittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentariaNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026lesiva non abbia ad oggetto singoli beni), oppure nella comunione deisingoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero diinstitutio ex re certa o di apporzionamento nell'ambito della divisione deltestatore), e quindi comporta senz’altro che la reintegrazione debbaavvenire in natura.5.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 551, comma 2 e 553, c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e1369 c.c.Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe erroneamentequalificato l’attribuzione testamentaria in favore di [OSCURATO:PERSONA], intermini di legato in sostituzione di legittima, anziché in conto.

Evidenzia,all’uopo, che mancherebbero elementi univoci valevoli a giustificare talequalificazione e deduce che anche il valore dei beni legati, ammontante ameno di un decimo del patrimonio complessivo, militerebbe in favore dellaqualificazione del lascito come legato in conto di legittima.6.- La censura è palesemente inammissibile, alla streguadell’orientamento secondo cui «In tema di sindacato sull'interpretazionedei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutichepossibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede digiudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dalgiudice del merito.» (Cass. civ., Sez.

L, ordinanza n. 18214 del 3 luglio2024).

Parimenti, è stato chiarito che «La parte che, con il ricorso percassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio diragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendoinvece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesadal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stataprivilegiata l'altra.» (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 28319 del 28novembre 2017).Nella specie, l’interpretazione fornita dalla Corte di merito conriguardo alla disposizione testamentaria risulta perfettamente plausibile,essendo emersa la volontà del testatore di soddisfare il figlio (ed odiernocontroricorrente) [OSCURATO:PERSONA] mediante l’attribuzione di benideterminati [in particolare, gli immobili ubicati in Mornese (AL)], senzachiamarlo all’eredità ed istituendo erede esclusivamente la ricorrente[OSCURATO:PERSONA].Del resto, come chiarito da questa Corte regolatrice, «Al fine dellaconfigurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risultil'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione dibeni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanzadi formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dalcomplessivo contenuto dell'atto, in forza di un accertamento che,implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di meritoed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.»(Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 16083 del 29 luglio 2005; Cass. civ., Sez.2, sentenza n. 12854 del 10 giugno 2011, secondo cui «Ai fini dellaconfigurabilità del legato in sostituzione di legittima, è necessario cherisulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario conl'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità.

Taleintenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dalcomplessivo contenuto dell'atto, in forza di un apprezzamento compiutodal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamentemotivato.»).7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,dev’essere accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto dei restanti(primo e terzo), ed, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., va pronunciataNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio dellacausa alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, la qualeprocederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principidi diritto sopra richiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e,rigettati il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 50H11 D969W),rappresentato e difeso dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] 62A21 D969M) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: TMG MTT73L15 D969T) ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. deipredetti difensori;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 1014/2020,pubblicata il 2 novembre 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;Numero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Genova il 22 dicembre 2001, disposedelle proprie sostanze mediante testamento pubblico del 7 agosto 1995,con cui designò, quale propria erede universale, la figlia Marisa ed attribuìal figlio [OSCURATO:PERSONA], a titolo di legato, gli immobili di sua proprietà ubicati inMornese (AL).[OSCURATO:PERSONA] rinunciò a tale legato e convenne in giudizio lasorella, dinanzi al Tribunale di Genova, chiedendo la riduzionedell’istituzione di erede, perché lesiva della sua quota di legittima.Il Tribunale di Genova, operati gli accertamenti necessari e qualificatala disposizione a titolo particolare come legato in sostituzione di legittima,accolse la domanda giudiziale e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento,in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 104.927,48 (eurocentoquattromilanovecentoventisette/48), a titolo di reintegrazione dellaquota di legittima lesa. In particolare, il Tribunale affermò che laqualificazione discendeva «in maniera inequivoca dal testamento», inquanto le previsioni congiunte dell’attribuzione dell’intera eredità alla figliae di un solo legato a favore del figlio, costituivano manifestazioneinequivocabile della volontà del de cuius di escludere il figlio dallacomunione ereditaria.2.- La Corte d’Appello di Genova, adita mediante l’impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado.In particolare e per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito haritenuto che: - era infondato il motivo d’appello circa il mancatoassolvimento dell’onere probatorio, in ragione del fatto che l’istituzionedell’appellante quale unica erede universale del padre rendeva la lesione«provata per tabulas», a ciò dovendosi aggiungere anche il fatto che lerisultanze della c.t.u., disposta ed espletata in primo grado in ordineall’entità della disponibile, non erano state contestate dall’appellante ; -non era da reputarsi erronea l’assegnazione al legittimario di una sommadi denaro in luogo della reintegrazione in natura in quanto era stato lostesso legittimario a chiedere che essa avvenisse in denaro o in natura, néNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026vi era possibilità di applicare i principi più volte affermati dalla S.C., inquanto la convenuta (appellante) non risultava essersi mai opposta a taleistanza, né aveva indicato i beni ereditari che ella intendeva offrire perreintegrare in natura la quota di riserva del fratello; - il legato disposto infavore dell’appellato correttamente era stato qualificato come insostituzione di legittima, anziché in conto, giacché era evidente, nellaspecie, come, con la disposizione testamentaria, il de cuius avesse intesosoddisfare il figlio solo mediante l’attribuzione di beni determinati, senzachiamarlo all’eredità, mentre a quest’ultima risultava essere statachiamata solo la figlia Marisa (cioè l’appellante).3.- Avverso tale sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 556,557 e 2729 c.c.Sostiene, al riguardo, che sarebbe stato violato l’onere della provagravante a carico del «preteso legittimario pretermesso» e sarebbemancata la dimostrazione della lesione della quota a lui riservata.2.- La censura è inammissibile, giacché, sotto l’egida della violazionedi norme di diritto, essa tende, con tutta evidenza, a censurare gliaccertamenti in fatto compiuti dalla Corte di merito in ordine allasussistenza e all’entità della lesione.L’inammissibilità deriva dal patente contrasto con l’orientamentoconsolidato secondo cui il motivo di ricorso per cassazione non può mairisolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito, volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ.,Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2,Numero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).Del resto, questa Corte ha più volte affermato che le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a)quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenutaregolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione dellanorma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il viziodi violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto,risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza oinesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenutoche non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il viziodi falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecieconcreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché laNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata einterpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, inrelazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche checontraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambitoapplicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causache è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce allatipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf.Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022).Aggiungasi, peraltro, che la sentenza impugnata risulta pienamenteconforme alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, cosicché l’esamedel motivo di ricorso non offre il benché minimo elemento valevole aconfermare o mutare l’orientamento della stessa, poiché, come ha giàchiarito la Corte territoriale, nella specie, l’onere probatorio non è statoaffatto eluso, in quanto la qualificazione della disposizione in favore delcontroricorrente in termini di legato in sostituzione di legittima e larinuncia a quest’ultimo da parte del predetto hanno comportato, in ragionedell’istituzione di erede esclusiva a favore della ricorrente, lapretermissione del legatario rinunciante con conseguente facoltà didomandare la riduzione di tale istituzione di erede e la reintegrazione dellapropria quota di riserva.Reputa, dunque, il Collegio che il principio secondo cui il legittimarioche propone l’azione di riduzione ha l’onere di allegare e comprovare tuttigli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta lalesione della sua quota di riserva (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 14473 del 30 giugno 2011; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.20830 del 14 ottobre 2016; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 1357 del 19gennaio 2017) non possa ritenersi disconosciuto dalla sentenza inimpugnata, occorrendo, a tal riguardo, avere presente la situazionegiuridica che era sottoposta all’esame del giudice di merito, costituita daun'ipotesi in cui, in presenza di un testamento che aveva istituito unicaNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026erede l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], disponendo in favore delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente un legato insostituzione di legittima, l’esistenza della lesione - all’esito della rinunciaal predetto legato ex art. 551 c.c. - si era manifestata con tutta evidenza,anche per quanto attiene alla sua misura, posto che andavanecessariamente determinata in una percentuale corrispondente allaquota riservata per legge al legittimario agente in riduzione.Del resto, lo stesso orientamento sopra menzionato ha formato, neltempo, oggetto di significative precisazioni da parte della giurisprudenzadi questa Corte regolatrice, secondo la quale i principi sugli oneri dideduzione imposti al legittimario che agisce in riduzione non possonoessere intesi nel senso che egli è tenuto a precisare nella domanda l’entitàmonetaria della lesione, ma piuttosto che la richiesta della riduzione didisposizioni testamentarie o donazioni deve essere giustificata alla streguadi una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anchesulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima(Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 17926 del 27 agosto 2020; Cass. civ., Sez.2, sentenza n. 18199 del 2 settembre 2020; in senso analogo, cfr., altresì,Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 15465 del 3 giugno 2024).Peraltro, è stato altresì precisato che nel caso di totale pretermissione,ai fini dell’ammissibilità dell’azione di riduzione, al legittimario basta soloallegare l’esclusione dalla successione, operando ai fini del riempimentodella sua quota le previsioni legali che attribuiscono il minimo, reputatoanche inderogabile dall’autonomia testamentaria (Cass. n. 5458/2017;conf. Cass. n. 29583/2021; 15465/2024).3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 537,542, 554, 558, 561, 734 e 735 c.c.Sostiene, con argomentazioni varie, che la Corte di merito avrebbeviolato il principio della reintegrazione in natura della quota di riserva.4.- La censura è fondata, perché la Corte distrettuale non ha fattocorretta applicazione del principio (desumibile, tra l’altro, da Cass. civ.,Numero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sez. 2, sentenza n. 16515 del 31 luglio 2020), secondo cui lareintegrazione della quota di riserva va fatta, in linea di principio, innatura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzionesia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delledisposizioni ridotte. È certamente vero che, generalmente, taleaffermazione viene proposta a tutela del diritto del legittimario, che nonè, in linea di principio, suscettibile di essere convertito in diritto di credito,salva la sussistenza di una concorde volontà delle parti o di unoscioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettatedall'art. 560 c.c. (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 24755 del 4 dicembre2015; Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 5320 del 17 marzo 2016; Cass. civ.,Sez. 2, sentenza n. 6709 del 19 marzo 2010). Nondimeno, ciò non toglieche l’osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto chesubisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà,a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperarein natura (Cass. n. 16515/2020, Cass. n. 39368/2021).La Corte di merito, nella specie, non si è attenuta a tale principio che,una volta determinata la misura della lesione, imponeva di verificare, invia prioritaria, se sussistevano le condizioni per la reintegrazione dellalegittima in natura (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 2006 del 28 luglio1967). Né, del resto, è possibile affermare che la S.C. abbia individuato lanecessità di un’espressa opposizione o di un’espressa previamanifestazione di volontà contraria alla reintegrazione in denaro da partedi colui che subisce la riduzione. Al riguardo, infatti, Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 39368 del 10 dicembre 2021, ha espressamente chiarito cheove non ricorra alcuna delle condizioni già sopra menzionate (e, cioè, chela reintegrazione in denaro del legittimario sia frutto di una concordevolontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunionesecondo le modalità specificamente dettate dall’art. 560 c.c.), resta fermoche l’inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, quale effettodell’accoglimento dell’azione di riduzione, determina il subentro dellegittimario nella comunione ereditaria (ove la disposizione testamentariaNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026lesiva non abbia ad oggetto singoli beni), oppure nella comunione deisingoli beni oggetto di attribuzioni specifiche (a titolo di legato ovvero diinstitutio ex re certa o di apporzionamento nell'ambito della divisione deltestatore), e quindi comporta senz’altro che la reintegrazione debbaavvenire in natura.5.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 551, comma 2 e 553, c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 e1369 c.c.Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe erroneamentequalificato l’attribuzione testamentaria in favore di [OSCURATO:PERSONA], intermini di legato in sostituzione di legittima, anziché in conto. Evidenzia,all’uopo, che mancherebbero elementi univoci valevoli a giustificare talequalificazione e deduce che anche il valore dei beni legati, ammontante ameno di un decimo del patrimonio complessivo, militerebbe in favore dellaqualificazione del lascito come legato in conto di legittima.6.- La censura è palesemente inammissibile, alla streguadell’orientamento secondo cui «In tema di sindacato sull'interpretazionedei contratti, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutichepossibili di una clausola contrattuale non può contestare, in sede digiudizio di legittimità, la scelta alternativa alla propria effettuata dalgiudice del merito.» (Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 18214 del 3 luglio2024). Parimenti, è stato chiarito che «La parte che, con il ricorso percassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio diragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puòlimitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendoinvece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed inparticolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessidiscostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizionetra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamentepossibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non èconsentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesadal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stataprivilegiata l'altra.» (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 28319 del 28novembre 2017).Nella specie, l’interpretazione fornita dalla Corte di merito conriguardo alla disposizione testamentaria risulta perfettamente plausibile,essendo emersa la volontà del testatore di soddisfare il figlio (ed odiernocontroricorrente) [OSCURATO:PERSONA] mediante l’attribuzione di benideterminati [in particolare, gli immobili ubicati in Mornese (AL)], senzachiamarlo all’eredità ed istituendo erede esclusivamente la ricorrente[OSCURATO:PERSONA].Del resto, come chiarito da questa Corte regolatrice, «Al fine dellaconfigurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risultil'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione dibeni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanzadi formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dalcomplessivo contenuto dell'atto, in forza di un accertamento che,implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di meritoed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.»(Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 16083 del 29 luglio 2005; Cass. civ., Sez.2, sentenza n. 12854 del 10 giugno 2011, secondo cui «Ai fini dellaconfigurabilità del legato in sostituzione di legittima, è necessario cherisulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario conl'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità. Taleintenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dalcomplessivo contenuto dell'atto, in forza di un apprezzamento compiutodal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamentemotivato.»).7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,dev’essere accolto il secondo motivo di ricorso, con rigetto dei restanti(primo e terzo), ed, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., va pronunciataNumero registro generale 30059/2020Numero sezionale 1339/2026Numero di raccolta generale 20396/2026Data pubblicazione 17/06/2026la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio dellacausa alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, la qualeprocederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principidi diritto sopra richiamati e provvedendo, altresì, a statuire sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneAccoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e,rigettati il primo e il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo
Sentenza Cassazione n. 20396/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris