Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30019/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINAN2A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, e invocano l'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 4 ha difatti logicamente evidenziato come il contesto in cui la rilevante somma di denaro contante era stata rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, in assenza di alcuna plausibile giustificazione offerta a riguardo, integrasse gli estremi della ricettazione, senza alcun elemento che facesse emergere il concorso del Pelle nel delitto presupposto di cessione di stupefacenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost,, n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINAN2A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] !DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, e invocano l'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 4 ha difatti logicamente evidenziato come il contesto in cui la rilevante somma di denaro contante era stata rinvenuta nella disponibilità del prevenuto, in assenza di alcuna plausibile giustificazione offerta a riguardo, integrasse gli estremi della ricettazione, senza alcun elemento che facesse emergere il concorso del Pelle nel delitto presupposto di cessione di stupefacenti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost,, n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris