Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01529/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'impugnazione non articola alcuno specifico motivo di censura.

Essa si esaurisce nella esposizione di premesse conoscitive, illustrate nei punti da 1 a 4 (dalla fase delle indagini sino alla motivazione della sentenza di appello), senza l'indicazione di alcun vizio ex art. 606 cod. proc. pen. in tesi ravvisabile nella decisione di secondo grado.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore. 3. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione non articola alcuno specifico motivo di censura. Essa si esaurisce nella esposizione di premesse conoscitive, illustrate nei punti da 1 a 4 (dalla fase delle indagini sino alla motivazione della sentenza di appello), senza l'indicazione di alcun vizio ex art. 606 cod. proc. pen. in tesi ravvisabile nella decisione di secondo grado. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 01529/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris