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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31057/2026

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a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie dei difensori che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di Pescara, sezione per ilriesame, per quanto qui di interesse rigettava la richiesta di riesame presentatada [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della srl [OSCURATO:PERSONA] avverso ilsequestro preventivo del complesso balneare denominato “[OSCURATO:PERSONA]”(compresi gli accessori: ombrelloni, cabine, bar, ristorante, pizzeria ed altro), sitoin Pescara, in viale della [OSCURATO:PERSONA] al n. 112.La ragione del vincolo reale aveva trovato fondamento nel delitto dibancarotta contestato a [OSCURATO:PERSONA] ed altri ([OSCURATO:PERSONA], amministratoreunico della snc [OSCURATO:PERSONA], il cui fallimento era stato dichiarato il 13 aprile 2021,[OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] coniuge della [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della srl [OSCURATO:PERSONA]) per avere distrattol’intero compendio aziendale della snc [OSCURATO:PERSONA], consentendo prima ilsubingresso, nell’aprile/maggio 2019, nella concessione demaniale della srlsManolo (amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] ma sostanzialmente riconducibile allo Scuttivisto che questi ne possedeva il 99,9 % delle quote tramite la ricordata [OSCURATO:SOCIETA]) e ciò senza il versamento di corrispettivo alcuno.Cedendo poi, a sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA], il medesimo compendio aziendalealla odierna ricorrente srl [OSCURATO:PERSONA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA] (le cui quoteappartenevano alla srl [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima amministrata daCeleste Travaglini, convivente dello [OSCURATO:PERSONA]) per un corrispettivo giudicatoincongruo (euro 145.249,69 a cui doveva aggiungersi l’assunzione di debiti pereuro 293.971,11 rispetto ad un valore di stima superiore al milione di euro).2.

Propone ricorso la srl [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico NinoLarivera, a mezzo dei propri difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando le proprie censure in quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge per omessa o apparentemotivazione in ordine all’inquadramento giuridico del subingresso della [OSCURATO:SOCIETA] concessione demaniale in origine intestata alla snc [OSCURATO:PERSONA].Si era lungamente argomentato sul fatto che la voltura della concessionebalneare, discendente dagli atti del 9 e del 23 maggio 2019, non costituisse affatto,come aveva invece ritenuto il Tribunale, una vera e propria cessione dell’interocompendio aziendale della fallita.Si era trattato, infatti – anche considerando il provvedimento del Tribunalecivile di Pescara di rigetto dell’istanza di sequestro avanzata dal curatorefallimentare, che aveva affermato come la cessione delle quote del 9 maggio 2019con l’esplicita autorizzazione a subentrare nella concessione non fosse inquadrabilenelle ipotesi di cui all’art. 64 legge fall. – di un subingresso nella concessionedemaniale con conseguente novazione soggettiva del rapporto concessorio (cosìcome pacificamente afferma la giurisprudenza amministrativa).Tanto è vero che la successiva cessione del compendio aveva trovatofondamento nella nuova licenza e non nel passaggio a cui si è fatto riferimento.Il Tribunale aveva pertanto errato nel ritenere che, solo con una cessione diazienda, potesse realizzarsi il subentro del concessionario demaniale disciplinatodall’art. 46 del codice della navigazione.

Tanto è vero che si era limitato a citare ildiverso art. 49 del medesimo codice.2.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per omessa oapparente motivazione in ordine al ritenuto dolo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] (e dellasrl [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo rappresentata) nel delitto di bancarotta patrimoniale.Secondo il Tribunale l’atto di cessione del 9 settembre 2019, del compendioaziendale da [OSCURATO:SOCIETA] a srl [OSCURATO:PERSONA], avrebbe costituito l’ultimo tassello del piùcomplessivo disegno di spoliazione del patrimonio della fallita.E tuttavia, quanto alla srl [OSCURATO:PERSONA], doveva rilevarsi come la stessa avesseacquistato dal legittimo proprietario e come non si fosse adottato lo stesso schemaseguito nel primo passaggio, che avrebbe consentito di acquisire la concessionesenza versare alcun corrispettivo.

Così che doveva escludersi la compartecipazioneal complessivo disegno criminoso del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della societàche aveva, da ultimo, acquisito la concessione demaniale e la relativa azienda(anche considerando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai conosciuto personalmenteCrisante e [OSCURATO:PERSONA], i protagonisti del primo subingresso).Lo stesso Gip aveva ritenuto circostanza non significativa quella relativa allacongruità o meno del corrispettivo fissato, considerando l’esito dell’azionerevocatoria ordinaria, positivo per la curatela (con la sola eccezione della mancatarestituzione dei beni).Sentenze che però – pur fondandosi sulla incongruità del corrispettivo - nonpotevano costituire un elemento certo da cui desumere la partecipazione delLarivera al complessivo disegno distrattivo (anche considerando che il prezzofissato era il risultato di una due-diligence).Comunque, mai si era dubitato che l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenutoda soggetto non effettivo titolare del complesso balneare.2.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per l’omessa oapparente motivazione in ordine al prezzo corrisposto per la cessione da Manolosrls a [OSCURATO:PERSONA] srl.Era circostanza di rilievo tanto da essere menzionata anche nel capo diincolpazione.

Considerando, poi, che la pubblica accusa sul punto aveva affidatol’incarico ad un consulente che aveva fissato il corretto corrispettivo in euro1.181.158,13.Il Tribunale aveva solo genericamente motivato in risposta ai rilievi difensivia tal proposito.

Non si era, infatti, tenuto conto della necessaria svalutazione deibeni mobili, il cui acquisto risaliva ad oltre 10 anni prima, e della altrettantonecessaria rettifica del valore di quelli amovibili perché acquisibili – cessata laconcessione - al patrimonio dello Stato.Doveva così accertarsi quali fossero i beni ammortizzabili valutabili.

Comedetto, il prezzo pagato corrispondeva ai valori riscontrati in una due-diligence.I beni erano stati tutti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per condurre l’attività cedutale.Si erano omessi di considerare tutti gli ulteriori elementi, relativi all’incidenza delladirettiva Bolkenstein ed agli abusi edilizi che avevano comportato la demolizionedi alcune costruzioni.2.4.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge per l’omessa oapparente motivazione in riferimento al periculum in mora.Il Tribunale si era limitato a motivare per relationem richiamando leconsiderazioni del provvedimento genetico.Considerando gli artt. 46 e 49 del codice della navigazione, si era pervenuti asequestrare dei beni appartenenti allo Stato che ne ritornerà in possesso a fineconcessione.Dimenticando poi che sarà sempre il Comune di Pescara a scegliere ilconcessionario di tali beni.Non si era poi considerata la decisione della Corte d’appello civile che avevaritenuto di non restituire i beni, considerando la natura dichiarativa e noncostitutiva della sentenza sulla azione revocatoria.Così che non vi era alcuna possibilità che il bene venisse dispersoconsiderando che ogni successivo eventuale passaggio sarà sempre soggetto adautorizzazione amministrativa.I beni sottoposto al vincolo poi non erano più quelli riconducibili alla fallita cosìda non potersi considerare pertinenti a reato.

Peraltro, la soluzione adottata conl’estromissione di srl [OSCURATO:PERSONA] e l’affidamento dell’amministrazione ad un custodeaveva comportato che questa restasse obbligata al pagamento del canone3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta in cui conclude perl’inammissibilità del ricorso.4.

I difensori del ricorrente hanno inviato memoria con la quale, anche inreplica alla requisitoria del pubblico ministero, insistono per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso presentato nell’interesse della srl [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento.1.

Deve innanzitutto sottolinearsi – come del resto anche il ricorrente haricordato - che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo",sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; e più di recente Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).2.

Così definito il perimetro delle censure che possono essere mosse alladecisione impugnata, le doglianze formulate dal ricorrente nei motivi di ricorso nonpossono essere accolte.Quanto, infatti, alla censura relativa al dettato dell’art. 46 del codice dellanavigazione deve rilevarsi come il medesimo non regoli affatto i rapporti fra iprivati che si succedano nella concessione demaniale ma si limiti invece a dettareregole nel subentro della medesima, consentendolo nei confronti dell’ente che taleconcessione deve autorizzare.Il dettato è, infatti, il seguente:Art. 46 - Subingresso nella concessione“Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento dellaconcessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario diopere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrarenella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento dellaconcessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena didecadenza.

Se, per ragioni attinenti all' idoneità tecnica od economica degli eredi,l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicanole norme relative alla revoca.”.Se ne deduce che il subingresso disciplinato dal primo comma – quello attuatonella presente concreta fattispecie – deve considerarsi preceduto, o accompagnatoo seguito da un accordo fra le parti che ne stabilisca il corrispettivo, trattandosi dicedere la concessione stessa e la relativa azienda (non essendo la concessione“restituita” al concedente che potrebbe così scegliere liberamente il successivoconcessionario).Accordo che, invece, nel caso di specie, è del tutto mancato configurando cosìuna incomprensibile (sul piano economico) cessione gratuita della concessione edella relativa azienda.Una cessione che aveva sottratto alla fallita la concessione e la relativaazienda, avviandola all’inevitabile fallimento.

A favore poi di una società i cuidominus e legali rappresentanti, alcuni degli odierni indagati, che eranoovviamente consapevoli di tale spoliazione, non avendo versato corrispettivoalcuno ed avendo acquisito una concessione demaniale e la relativa azienda il cuivalore positivo non era logicamente contestabile.3.

Il complessivo disegno criminoso (di spoliazione della fallita) era talmentechiaro, e comune a tutti gli indagati, che:- nel successivo passaggio della concessione e dell’azienda (da [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente) - ancora, seppure solo in parte, a favore dei soggettiprotagonisti della prima cessione (la convivente di [OSCURATO:PERSONA] era la legalerappresentate di una delle società che possedeva le quote della ricorrente) -l’accordo fra privati veniva, invece, stipulato e veniva fissato un corrispettivo, cosìcomunque confermando il valore economico positivo di quanto acquistato;- e, tuttavia, anche il corrispettivo fissato era del tutto incongruo, con ilrisultato complessivo – a cui avevano concorso tutti gli indagati, e fra questi illegale rappresentante della ricorrente - di far pervenire a [OSCURATO:PERSONA] un bene (laconcessione e l’azienda) a prezzo vile.4.

Che poi il prezzo della seconda cessione fosse incongruo era dimostratonon solo dalla consulenza disposta dalla pubblica accusa ma anche dalleosservazioni del consulente del pubblico ministero e dall’offerta di acquistopervenuta alla ricorrente e riferita dal curatore (a fronte delle quali circostanzedivengono prive di rilievo le asserzioni della difesa e del consulente della stessacirca la adeguatezza del secondo – mancando comunque il primo – corrispettivo).L’osservazione secondo cui, nel processo civile in cui si era giudicata l’azionerevocatoria, non si era pervenuti alla restituzione del bene è priva di rilievo postoche tale esito deriva dalla natura e dagli effetti di quella azione civile – la nonopponibilità della cessione ai creditori istanti – diversamente dal vincolo reale cheil giudice penale può apporre sul bene, nei confronti di tutti gli interessati, qualoragli stessi, come nel caso di specie, non abbiano acquisito lo stesso in buona fede.5.

Quanto al periculum in mora, il complessivo disegno criminoso perseguitoed attuato con le due successive cessioni – della concessione demaniale edell’azienda – di cui si è detto e di cui la srl [OSCURATO:PERSONA], con il suo legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], erano parte, risulta evidente, avendo gli indagatigià dimostrato la volontà comune di pervenire non solo alla sottrazionedell’azienda alla fallita ma anche alla sua successiva dispersione, al fine direnderne più complesso il recupero.6.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della srl ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’inammissibilità del ricorso;lette le memorie dei difensori che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di Pescara, sezione per ilriesame, per quanto qui di interesse rigettava la richiesta di riesame presentatada [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della srl [OSCURATO:PERSONA] avverso ilsequestro preventivo del complesso balneare denominato “[OSCURATO:PERSONA]”(compresi gli accessori: ombrelloni, cabine, bar, ristorante, pizzeria ed altro), sitoin Pescara, in viale della [OSCURATO:PERSONA] al n. 112.La ragione del vincolo reale aveva trovato fondamento nel delitto dibancarotta contestato a [OSCURATO:PERSONA] ed altri ([OSCURATO:PERSONA], amministratoreunico della snc [OSCURATO:PERSONA], il cui fallimento era stato dichiarato il 13 aprile 2021,[OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] coniuge della [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della srl [OSCURATO:PERSONA]) per avere distrattol’intero compendio aziendale della snc [OSCURATO:PERSONA], consentendo prima ilsubingresso, nell’aprile/maggio 2019, nella concessione demaniale della srlsManolo (amministrata dal [OSCURATO:PERSONA] ma sostanzialmente riconducibile allo Scuttivisto che questi ne possedeva il 99,9 % delle quote tramite la ricordata [OSCURATO:SOCIETA]) e ciò senza il versamento di corrispettivo alcuno.Cedendo poi, a sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA], il medesimo compendio aziendalealla odierna ricorrente srl [OSCURATO:PERSONA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA] (le cui quoteappartenevano alla srl [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima amministrata daCeleste Travaglini, convivente dello [OSCURATO:PERSONA]) per un corrispettivo giudicatoincongruo (euro 145.249,69 a cui doveva aggiungersi l’assunzione di debiti pereuro 293.971,11 rispetto ad un valore di stima superiore al milione di euro).2. Propone ricorso la srl [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore unico NinoLarivera, a mezzo dei propri difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],articolando le proprie censure in quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per omessa o apparentemotivazione in ordine all’inquadramento giuridico del subingresso della [OSCURATO:SOCIETA] concessione demaniale in origine intestata alla snc [OSCURATO:PERSONA].Si era lungamente argomentato sul fatto che la voltura della concessionebalneare, discendente dagli atti del 9 e del 23 maggio 2019, non costituisse affatto,come aveva invece ritenuto il Tribunale, una vera e propria cessione dell’interocompendio aziendale della fallita.Si era trattato, infatti – anche considerando il provvedimento del Tribunalecivile di Pescara di rigetto dell’istanza di sequestro avanzata dal curatorefallimentare, che aveva affermato come la cessione delle quote del 9 maggio 2019con l’esplicita autorizzazione a subentrare nella concessione non fosse inquadrabilenelle ipotesi di cui all’art. 64 legge fall. – di un subingresso nella concessionedemaniale con conseguente novazione soggettiva del rapporto concessorio (cosìcome pacificamente afferma la giurisprudenza amministrativa).Tanto è vero che la successiva cessione del compendio aveva trovatofondamento nella nuova licenza e non nel passaggio a cui si è fatto riferimento.Il Tribunale aveva pertanto errato nel ritenere che, solo con una cessione diazienda, potesse realizzarsi il subentro del concessionario demaniale disciplinatodall’art. 46 del codice della navigazione. Tanto è vero che si era limitato a citare ildiverso art. 49 del medesimo codice.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per omessa oapparente motivazione in ordine al ritenuto dolo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] (e dellasrl [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo rappresentata) nel delitto di bancarotta patrimoniale.Secondo il Tribunale l’atto di cessione del 9 settembre 2019, del compendioaziendale da [OSCURATO:SOCIETA] a srl [OSCURATO:PERSONA], avrebbe costituito l’ultimo tassello del piùcomplessivo disegno di spoliazione del patrimonio della fallita.E tuttavia, quanto alla srl [OSCURATO:PERSONA], doveva rilevarsi come la stessa avesseacquistato dal legittimo proprietario e come non si fosse adottato lo stesso schemaseguito nel primo passaggio, che avrebbe consentito di acquisire la concessionesenza versare alcun corrispettivo. Così che doveva escludersi la compartecipazioneal complessivo disegno criminoso del [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della societàche aveva, da ultimo, acquisito la concessione demaniale e la relativa azienda(anche considerando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai conosciuto personalmenteCrisante e [OSCURATO:PERSONA], i protagonisti del primo subingresso).Lo stesso Gip aveva ritenuto circostanza non significativa quella relativa allacongruità o meno del corrispettivo fissato, considerando l’esito dell’azionerevocatoria ordinaria, positivo per la curatela (con la sola eccezione della mancatarestituzione dei beni).Sentenze che però – pur fondandosi sulla incongruità del corrispettivo - nonpotevano costituire un elemento certo da cui desumere la partecipazione delLarivera al complessivo disegno distrattivo (anche considerando che il prezzofissato era il risultato di una due-diligence).Comunque, mai si era dubitato che l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenutoda soggetto non effettivo titolare del complesso balneare.2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per l’omessa oapparente motivazione in ordine al prezzo corrisposto per la cessione da Manolosrls a [OSCURATO:PERSONA] srl.Era circostanza di rilievo tanto da essere menzionata anche nel capo diincolpazione. Considerando, poi, che la pubblica accusa sul punto aveva affidatol’incarico ad un consulente che aveva fissato il corretto corrispettivo in euro1.181.158,13.Il Tribunale aveva solo genericamente motivato in risposta ai rilievi difensivia tal proposito. Non si era, infatti, tenuto conto della necessaria svalutazione deibeni mobili, il cui acquisto risaliva ad oltre 10 anni prima, e della altrettantonecessaria rettifica del valore di quelli amovibili perché acquisibili – cessata laconcessione - al patrimonio dello Stato.Doveva così accertarsi quali fossero i beni ammortizzabili valutabili. Comedetto, il prezzo pagato corrispondeva ai valori riscontrati in una due-diligence.I beni erano stati tutti utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per condurre l’attività cedutale.Si erano omessi di considerare tutti gli ulteriori elementi, relativi all’incidenza delladirettiva Bolkenstein ed agli abusi edilizi che avevano comportato la demolizionedi alcune costruzioni.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge per l’omessa oapparente motivazione in riferimento al periculum in mora.Il Tribunale si era limitato a motivare per relationem richiamando leconsiderazioni del provvedimento genetico.Considerando gli artt. 46 e 49 del codice della navigazione, si era pervenuti asequestrare dei beni appartenenti allo Stato che ne ritornerà in possesso a fineconcessione.Dimenticando poi che sarà sempre il Comune di Pescara a scegliere ilconcessionario di tali beni.Non si era poi considerata la decisione della Corte d’appello civile che avevaritenuto di non restituire i beni, considerando la natura dichiarativa e noncostitutiva della sentenza sulla azione revocatoria.Così che non vi era alcuna possibilità che il bene venisse dispersoconsiderando che ogni successivo eventuale passaggio sarà sempre soggetto adautorizzazione amministrativa.I beni sottoposto al vincolo poi non erano più quelli riconducibili alla fallita cosìda non potersi considerare pertinenti a reato. Peraltro, la soluzione adottata conl’estromissione di srl [OSCURATO:PERSONA] e l’affidamento dell’amministrazione ad un custodeaveva comportato che questa restasse obbligata al pagamento del canone3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta in cui conclude perl’inammissibilità del ricorso.4. I difensori del ricorrente hanno inviato memoria con la quale, anche inreplica alla requisitoria del pubblico ministero, insistono per l’accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso presentato nell’interesse della srl [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento.1. Deve innanzitutto sottolinearsi – come del resto anche il ricorrente haricordato - che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo",sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; e più di recente Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).2. Così definito il perimetro delle censure che possono essere mosse alladecisione impugnata, le doglianze formulate dal ricorrente nei motivi di ricorso nonpossono essere accolte.Quanto, infatti, alla censura relativa al dettato dell’art. 46 del codice dellanavigazione deve rilevarsi come il medesimo non regoli affatto i rapporti fra iprivati che si succedano nella concessione demaniale ma si limiti invece a dettareregole nel subentro della medesima, consentendolo nei confronti dell’ente che taleconcessione deve autorizzare.Il dettato è, infatti, il seguente:Art. 46 - Subingresso nella concessione“Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento dellaconcessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario diopere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrarenella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento dellaconcessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena didecadenza. Se, per ragioni attinenti all' idoneità tecnica od economica degli eredi,l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicanole norme relative alla revoca.”.Se ne deduce che il subingresso disciplinato dal primo comma – quello attuatonella presente concreta fattispecie – deve considerarsi preceduto, o accompagnatoo seguito da un accordo fra le parti che ne stabilisca il corrispettivo, trattandosi dicedere la concessione stessa e la relativa azienda (non essendo la concessione“restituita” al concedente che potrebbe così scegliere liberamente il successivoconcessionario).Accordo che, invece, nel caso di specie, è del tutto mancato configurando cosìuna incomprensibile (sul piano economico) cessione gratuita della concessione edella relativa azienda.Una cessione che aveva sottratto alla fallita la concessione e la relativaazienda, avviandola all’inevitabile fallimento. A favore poi di una società i cuidominus e legali rappresentanti, alcuni degli odierni indagati, che eranoovviamente consapevoli di tale spoliazione, non avendo versato corrispettivoalcuno ed avendo acquisito una concessione demaniale e la relativa azienda il cuivalore positivo non era logicamente contestabile.3. Il complessivo disegno criminoso (di spoliazione della fallita) era talmentechiaro, e comune a tutti gli indagati, che:- nel successivo passaggio della concessione e dell’azienda (da [OSCURATO:SOCIETA] ricorrente) - ancora, seppure solo in parte, a favore dei soggettiprotagonisti della prima cessione (la convivente di [OSCURATO:PERSONA] era la legalerappresentate di una delle società che possedeva le quote della ricorrente) -l’accordo fra privati veniva, invece, stipulato e veniva fissato un corrispettivo, cosìcomunque confermando il valore economico positivo di quanto acquistato;- e, tuttavia, anche il corrispettivo fissato era del tutto incongruo, con ilrisultato complessivo – a cui avevano concorso tutti gli indagati, e fra questi illegale rappresentante della ricorrente - di far pervenire a [OSCURATO:PERSONA] un bene (laconcessione e l’azienda) a prezzo vile.4. Che poi il prezzo della seconda cessione fosse incongruo era dimostratonon solo dalla consulenza disposta dalla pubblica accusa ma anche dalleosservazioni del consulente del pubblico ministero e dall’offerta di acquistopervenuta alla ricorrente e riferita dal curatore (a fronte delle quali circostanzedivengono prive di rilievo le asserzioni della difesa e del consulente della stessacirca la adeguatezza del secondo – mancando comunque il primo – corrispettivo).L’osservazione secondo cui, nel processo civile in cui si era giudicata l’azionerevocatoria, non si era pervenuti alla restituzione del bene è priva di rilievo postoche tale esito deriva dalla natura e dagli effetti di quella azione civile – la nonopponibilità della cessione ai creditori istanti – diversamente dal vincolo reale cheil giudice penale può apporre sul bene, nei confronti di tutti gli interessati, qualoragli stessi, come nel caso di specie, non abbiano acquisito lo stesso in buona fede.5. Quanto al periculum in mora, il complessivo disegno criminoso perseguitoed attuato con le due successive cessioni – della concessione demaniale edell’azienda – di cui si è detto e di cui la srl [OSCURATO:PERSONA], con il suo legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA], erano parte, risulta evidente, avendo gli indagatigià dimostrato la volontà comune di pervenire non solo alla sottrazionedell’azienda alla fallita ma anche alla sua successiva dispersione, al fine direnderne più complesso il recupero.6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della srl ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 24 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA]
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