CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 luglio 1963
Cassazione n. 33684/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/07/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1965 avverso la sentenza del 30/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusi.. ìel [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 30 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - per quanto è qui di interesse - ha applicato a a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati contestati. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. Entrambi i ricorrenti deducono il vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua qualificazione giuridica. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va, peraltro, evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari, seppur in maniera sintetica attesi, come dallo stesso evidenziato, i limiti di motivazione insiti nella natura del provvedimento da rendere, ha specificamente motivato in ordine a entrambi i punti oggetto delle doglianze dei ricorrenti. 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent A a [OSCURATO:PERSONA]/t [OSCURATO:PERSONA]