CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata e sostanzialmente riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis in Roma, dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] fere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C O 2 M EF3JA IL - C 41