CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Trieste.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste haconfermato la sentenza emessa il 16/06/2023 dal Tribunale di Udine, con la qualeSilvano Pestrin era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per ilreato previsto dall’art.589-bis cod.pen., con i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna; con applicazione,altresì, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patentedi guida per la durata di anni due.Era stato ascritto all’imputato di avere cagionato il decesso di CostantinoCollavini, per colpa generica nonché per colpa specifica concretizzata dallaviolazione dell’art.141, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; in quanto, alla guida dellavettura Citroen C3 tg. [OSCURATO:TARGA], nel percorrere la piazza IV Novembre, all’internodel Comune di Udine, l’imputato aveva omesso di arrestare tempestivamente lamarcia del veicolo nel proprio campo di visibilità, investendo la suddetta personaoffesa, che stava attraversando la sede stradale da sinistra a destra rispetto allamarcia del mezzo, cagionandogli lesioni personali dalle quali era conseguito ildecesso.La Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello proposto dall’imputatoai sensi degli artt. 516 e 517 cod.proc.pen., essendosi il Tribunale limitato ariqualificare esattamente la connessa violazione amministrativa nell’ambito diquella sanzionata dall’art.141, commi 2 e 11, C.d.s., rilevando una merafattispecie di errore materiale nella formulazione del capo di imputazione.In ordine al primo motivo, richiedente una rivalutazione nello stretto meritodella responsabilità dell’imputato, ha ritenuto che la lettura operata dall’appellantenon tenesse conto delle risultanze delle riprese della videocamera e della letturaoperatane dal consulente del pubblico ministero; emergendo, da quest’ultima, chel’imputato non avesse reagito alla situazione di pericolo – determinatadall’attraversamento della sede stradale da parte di due pedoni, percepibile già a100 metri di distanza - e poi dalla presenza sulla medesima della persona offesa,percepita a quindici metri di distanza; concludendone che, al momentodell’avvistamento del pedone, l’imputato avrebbe dovuto porre in essere unamanovra idonea a fronteggiare il pericolo con apposita frenata.Pur ritenendo, in adesione alle conclusioni del Tribunale, che vi fosse statoun evidente concorso di colpa della vittima, la Corte territoriale ha argomentatoche la condotta tenuta dalla stessa non potesse ritenersi imprevedibile edeccezionale; ritenendo che, nella dinamica del sinistro in questione, fossecomunque ravvisabile un profilo di colpa concorrente in capo all’imputato,determinato nel 25%.2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazioneSilvano Pestrin, tramite il proprio difensore, articolando due motivi diimpugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod.proc.pen. - l’erronea applicazione della legge penale e la carenza dimotivazione, per effetto di travisamento della prova, in relazione alla mancataesclusione del nesso causale tra la condotta e l’evento, ai sensi dell’art.41 cod.pen.e il ravvisato concorso di colpa, in relazione all’art.43 cod.pen..Ha dedotto che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato sel’attraversamento di pedoni al di fuori delle strisce dedicate potesse costituire una“causa eccezionale sopravvenuta” idonea, ai sensi dell’art.41 cod.pen., a escluderela responsabilità del conducente; esponendo come i giudici di merito non avesserotenuto conto del fatto che l’imputato aveva posto in essere tutte le manovrenecessarie (con frenata e sterzata a sinistra), in modo da evitare uno dei pedonima tali da non poter evitare l’impatto con la persona offesa, che si era appalesataimprovvisamente in posizione arretrata rispetto al primo, omettendo pertanto diprocedere alla valutazione della sussistenza di profili di colpa sulla base di ungiudizio effettuato ex ante; ha dedotto che la motivazione della sentenzaimpugnata non aveva tenuto adeguato conto degli elementi ricavabili dallarelazione redatta dal consulente del p.m. e dagli estratti della videocamera disorveglianza, dai quali si ricavava che i due pedoni (in orario notturno) eranoimprovvisamente scesi dal marciapiede effettuando la manovra diimprovvisamente a cavallo della mezzeria, quando la vettura condottadall’imputato si trovava a meno di quindici metri di distanza e dopo che questaaveva già intrapreso una manovra di emergenza per evitare l’altro pedone con unasterzata verso la propria sinistra; elementi dai quali desumeva che l’imputato siera trovato, di fatto, nell’impossibilità di avvistare il secondo pedone, conconseguente interruzione del nesso causale.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. – il vizio di carenza della motivazione in ordine alla duratadella sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.Ha dedotto che, nella determinazione della durata della sanzione, i giudicidi merito avevano omesso qualsiasi effettivo riferimento ai criteri dettatidall’art.218, comma 2, C.d.s., irrogando una sanzione sproporzionata rispetto alravvisato concorso di colpa della persona offesa, stimato nel 75%.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo.2. Va premesso che, vertendosi – in punto di valutazione di responsabilitàdell’imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di meritovanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo iltradizionale insegnamento della Suprema Corte; tanto in base al principio per cui«Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazionedel provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo esecondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organicoed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; inconformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv.266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).3. Il primo motivo è inammissibile in quanto integralmente versato in fattoe comunque meramente reiterativo di censure già formulate di fronte al giudice diappello e da questi rigettate con motivazione non palesemente illogica; oltre cheteso a sollecitare una, non consentita, rivalutazione del materiale istruttorioesaminato da parte dei giudici di merito,Difatti, da un lato, le censure si limitano pedissequamente ad argomentarequanto già esposto in sede di motivo di appello, omettendo, di fatto, qualsiasieffettivo e necessario raffronto con il percorso argomentativo della sentenzaimpugnata; ricordando, a tale proposito, che è inammissibile il ricorso percassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appelloe motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente congli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in manieragenerica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).Mentre, d’altra parte, deve essere premesso – in via logicamentepregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ognipotere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto alfine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizidal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747, tra le altre).4. In particolare, il motivo di ricorso ha riproposto la questione – giàsollevata di fronte alla Corte di appello – inerente alla corretta lettura delleconclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero nominato in fase diindagini preliminari, la cui relazione – nel rispetto del principio di autosufficienza– è stata allegata al ricorso.In tale atto, l’ausiliario – sulla base di una ricostruzione integralmenterecepita da parte dei giudici di merito – ha argomentato come, sulla base dellecondizioni della strada e della concreta visibilità, l’imputato avesse avvistatoentrambi i pedoni, con conseguente percezione della situazione di pericolo già acento metri di distanza e cinque secondi prima dell’impatto; ma come, avvedutositempestivamente del primo pedone, non avesse prestato attenzione al secondo(che stava attraversando la sede stradale a un’andatura più lenta), non essendoquindi stato in grado – nel momento in cui questi gli si era trovato davanti – dievitare l’impatto con la persona del medesimo, avvenuto sul lato destro dellavettura.A ciò dovendosi aggiungere, sulla base di una considerazione da ritenereimplicitamente recepita dai giudici di merito, che la distanza intercorrente tra lavettura e la vittima al momento del relativo avvistamento (stimata dal consulentein circa 15 m) nonché la moderata velocità tenuta dall’imputato, quantificata incirca 32 km/h, ben avrebbero potuto consentire l’esecuzione di una tempestiva edefficace manovra di emergenza, mediante sterzata o anche tentativo di arresto delmezzo.5. D’altra parte, in relazione a tematica affrontata da parte dei giudici dimerito, in ordine ai limiti derivanti dall’applicazione del principio di affidamentonella materia della circolazione stradale, questa Corte ha avuto in varie occasionimodo di affermare che tale principio trova opportuno temperamento nell'oppostoprincipio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche delcomportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.(Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997, nella quale la Corte haritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilitàper lesioni del conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentredi piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione dipericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico eragionevolmente prevedibile della circolazione stradale; cfr. anche, in fattispeciesovrapponibile, Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia, Rv. 263010).Anche alla luce di tale principio, deve ritenersi del tutto coerente e immunedal denunciato vizio di illogicità la sentenza della Corte territoriale, nella parte incui ha ravvisato in profilo colposo nella condotta dell’imputato, in relazioneall’art.141, comma 2, C.d.s., ai sensi del quale « Il conducente deve sempreconservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte lemanovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivodel veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacoloprevedibile».6. Il secondo motivo di ricorso, attinente alla durata della sanzioneaccessoria della sospensione della patente di guida, è fondato.Va rilevato che – ai sensi dell’art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992 - «Allacondanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a normadell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida»,disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza n.88/2019 della CorteCostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, inalternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensidel secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 C.d.s. allorché nonricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo eterzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».Di conseguenza, la citata sentenza del giudice delle leggi – fatto salvo ilcaso della ricorrenza, non sussistente nel caso di specie, delle predette aggravanti– ha fatto venire meno l’automatismo nell’applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quelladella sospensione.A propria volta, nel determinare la misura della sanzione accessoria, ilgiudice non deve tenere conto dei parametri previsti dall’art.133 cod.pen.; bensìdevono essere considerati quelli di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada(rappresentati dall’entità del danno apportato, dalla gravità della violazionecommessa, nonché dal pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare),valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione dellapatente di guida (ex plurimis: Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283022; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139; circa la rilevanzadei parametri di cui al citato art. 218 e non dell'art. 133 cod. pen., si veda, oltrealle citate sentenze, ex plurimis, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv.271661-01, ove si evidenzia l'ulteriore conseguenza che le motivazioni relativealla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loroautonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza ocontraddittorietà intrinseca del provvedimento).Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale – che haquantificato la sanzione accessoria in corrispondenza della media edittale – hatenuto conto del solo parametro rappresentato dalla oggettiva gravità del dannosenza adeguatamente argomentare in ordine agli altri parametri previstidall’art.218, comma 2, C.d.s.; dovendosi evidenziare, altresì, l’illogicità intrinsecaderivante dalla concreta quantificazione della pena in rapporto all’affermazione,contenuta in entrambe le sentenze di merito, di un concorso di colpa in capo allavittima quantificabile nel 75%.7. Per l’effetto, la sentenza va annullata con rinvio a diversa sezione dellaCorte di appello di Trieste, per nuova valutazione della durata della sanzioneaccessoria; mentre il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzioneamministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezionedella Corte di appello di Trieste. dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]