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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 21927/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6219-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 06219 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 890/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con sentenza del 4 novembre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello del Consorzio di Bonifica dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna al pagamento, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 453,97 a titolo di differenze di indennità chilometrica computata ai sensi dell’art. 54 CCNL idraulico – forestale 2010/12, piuttosto che dell’art. 7 CIR 2008/11;

2. premessi la natura retributiva dell’indennità in questione e i criteri giurisprudenziali regolanti il rapporto tra contratti collettivi (nel caso di specie CCNL e Contratto integrativo regionale), nel senso della prevalenza della “effettiva volontà delle parti contraenti”, essa ha ritenuto applicabile il CCNL idraulico – forestale 2010/12 (non tanto perché stipulato successivamente, quanto) perché specificamente regolante (art. 54) la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai e del rimborso delle spese da questi sostenute (per utilizzo di mezzi propri dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro: in misura di 1/5 del costo della benzina super per ogni km.) in luogo dell’azienda;

3. e ciò in considerazione dell’esclusione della competenza della contrattazione di secondo livello di materie in esso definite (art. 2 CCNL), dovendo (il deteriore trattamento forfettario giornaliero per fasce di percorrenza del)l’art. 7 CIR, invocato dal Consorzio, essere letto in combinazione sistematica con l’art. 16 CCNL (“Missioni e Ric. 2021 n. 06219 sez.

ML -ud. 24-05-2022 -3- Trasferte”), espressamente richiamato dall’art. 2, lett. f) CCNL di rinvio alla contrattazione decentrata: pertanto in riferimento al trattamento di missioni e trasferte di lunga durata;

4. con atto notificato il 21 febbraio 2021, il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratoreha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. appare opportuno rimettere la trattazione della controversia alla sezione ordinaria per la pendenza di altri analoghi giudizi da fissare.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione alla sezione o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6219-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 06219 sez. ML -ud. 24-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 890/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza del 4 novembre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello del Consorzio di Bonifica dei [OSCURATO:PERSONA] del Cosentino avverso la sentenza di primo grado, di sua condanna al pagamento, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 453,97 a titolo di differenze di indennità chilometrica computata ai sensi dell’art. 54 CCNL idraulico – forestale 2010/12, piuttosto che dell’art. 7 CIR 2008/11; 2. premessi la natura retributiva dell’indennità in questione e i criteri giurisprudenziali regolanti il rapporto tra contratti collettivi (nel caso di specie CCNL e Contratto integrativo regionale), nel senso della prevalenza della “effettiva volontà delle parti contraenti”, essa ha ritenuto applicabile il CCNL idraulico – forestale 2010/12 (non tanto perché stipulato successivamente, quanto) perché specificamente regolante (art. 54) la disciplina dei mezzi di trasporto degli operai e del rimborso delle spese da questi sostenute (per utilizzo di mezzi propri dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro: in misura di 1/5 del costo della benzina super per ogni km.) in luogo dell’azienda; 3. e ciò in considerazione dell’esclusione della competenza della contrattazione di secondo livello di materie in esso definite (art. 2 CCNL), dovendo (il deteriore trattamento forfettario giornaliero per fasce di percorrenza del)l’art. 7 CIR, invocato dal Consorzio, essere letto in combinazione sistematica con l’art. 16 CCNL (“Missioni e Ric. 2021 n. 06219 sez. ML -ud. 24-05-2022 -3- Trasferte”), espressamente richiamato dall’art. 2, lett. f) CCNL di rinvio alla contrattazione decentrata: pertanto in riferimento al trattamento di missioni e trasferte di lunga durata; 4. con atto notificato il 21 febbraio 2021, il Consorzio di Bonifica ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il lavoratoreha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. appare opportuno rimettere la trattazione della controversia alla sezione ordinaria per la pendenza di altri analoghi giudizi da fissare. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione alla sezione o
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