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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31640/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata in data 18 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto aggravato (fatto commesso in data 16 giugno 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in data 30 novembre 2022, l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509, 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157), come nel caso che occupa in cui il sistema di videosorveglianza in uso presso il centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" non era certo idoneo ad impedire il furto delle barre portapacchi, senza che, d'altro canto, l'imputato abbia fornito alcuna prova dell'esistenza di una vigilanza atta a garantire l'interruzione dell'azione criminosa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Rv. 284542); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata in data 18 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto furto aggravato (fatto commesso in data 16 giugno 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in data 30 novembre 2022, l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509, 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157), come nel caso che occupa in cui il sistema di videosorveglianza in uso presso il centro commerciale "[OSCURATO:PERSONA]" non era certo idoneo ad impedire il furto delle barre portapacchi, senza che, d'altro canto, l'imputato abbia fornito alcuna prova dell'esistenza di una vigilanza atta a garantire l'interruzione dell'azione criminosa (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Rv. 284542); - ritenuto, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere esten
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