CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 33538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di BRESCIA blACe.4L Q. G4.."Iirkdz [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bergamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bergamo propone ricorso immediato per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62 bis cod. pen., equivalenti alla recidiva contestata sul più grave reato di ricettazione. La Procura ricorrente deduce violazione di legge per l'errata concessione delle circostanze attenuanti generiche - giustificate dalle condizioni di emarginazione sociale dell'imputato - e la conseguente mancata applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, nonostante la capacità a delinquere desumibile dai numerosi precedenti penali; eccepisce, inoltre, la errata qualificazione del reato di ricettazione nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. posto che si trattava di diversi accessori con marchi contraffatti, senza una valutazione complessiva del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato in motivi non consentiti, attinenti a valutazioni discrezionali del giudice di merito, sorrette da motivazione congrua, e, pertanto, sottratte al sindacato di legittimità. Il Tribunale ha concesso le attenuanti generiche per le condizioni di vita (emarginazione sociale) in cui versa l'imputato; si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dall'art. 62 bis cod. pen. (sez. 6, n. 22212 del 22/04/2010, Gali, Rv. 247391-01). Il giudizio di bilanciamento con la recidiva è stato effettuato in termini di equivalenza, in una valutazione unitaria ai fini della dosimetria della pena, in considerazione delle caratteristiche del caso concreto e, al tempo stesso, dell'indice di pericolosità derivante dalla reiterazione delle condotte delittuose. Anche la censura relativa all'attenuante del fatto di particolare tenuità attiene ad una valutazione di merito che il giudice ha ancorato al modesto valore della merce sequestrata, peraltro genericamente contestato con il ricorso in esame. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 17/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]