CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 36139/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale della stessa città in data 24 maggio 2023, ha dichiarato l'improcedibilità, per difetto di querela, in ordine al furto di cui al capo d), avvenuto il 29 settembre 2022; nel resto, ha confermato l'accertamento di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i furti contestati ai capi a), b), c), e), commessi in Trieste nel periodo intercorso tra il 19 agosto 2022 ed il 7 settembre 2022, e per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare, a cui la stessa era sottoposta, nel medesimo periodo, giusta ordinanza del Tribunale di Campobasso; ha infine rideterminato la pena in anni 2 e mesi 11 di reclusione ed euro 1.850 di multa. I fatti accertati in sede di merito riguardano una serie di furti di computer e telefoni cellulari, commessi in Trieste, in danno del punto vendita "[OSCURATO:PERSONA]" del [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] d'Europa" e del punto vendita "Unieuro" del [OSCURATO:PERSONA] "il Giulia", ripresi dal sistema di video sorveglianza installato nei predetti luoghi, che aveva permesso di registrare filmati di ottima qualità, dalla visione dei quali la polizia giudiziaria era riuscita a individuare l'autrice nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che, nel medesimo periodo di tempo, risultava esser sottoposta al regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione in Foggia, dalla quale perciò, in concomitanza dei furti, era evasa. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo reitera la censura di nullità, già proposta nei motivi di appello, riferita al fatto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio di primo grado, era stato autorizzato a partecipare all'udienza da remoto sulla piattaforma Teams, con collegamento dalla Casa circondariale di Foggia; tuttavia, "di tale trattazione, non veniva dato avviso al codifensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], violando così il contraddittorio e il diritto di difesa"; ciò avrebbe determinato la nullità assoluta della sentenza. Sostiene la ricorrente che il mancato avviso della partecipazione con modalità da remoto, al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputata, ha comportato una nullità assoluta insanabile e, al riguardo, richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015) secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta a prescindere dalla circostanza che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex articolo 97, comma quarto cpp. 2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata, ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett e) cod. proc. pen., in ordine alla mancata valutazione di una prova decisiva, costituita dalla invocata perizia antropometrica.Nella illustrazione del motivo, fa riferimento anche al fatto che non sarebbero state adeguatamente prese in considerazione le divergenze tra il contenuto delle videoriprese, da cui era emerso che l'autrice dei furti non aveva tatuaggi, con il dato oggettivo costituito dai tatuaggi presenti sulle braccia della Pompa, esibiti nel corso dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP; ed ancora, non considerate le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tese a scagionare la stessa donna. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. E' vero che, come affermano le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (in motivazione, si è evidenziato, in particolare, che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), Tuttavia, il suddetto principio non è riferibile al caso in esame, nel quale si lamenta che il codifensore della Pompa non sarebbe stato avvisato in ordine alla partecipazione da remoto di altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), peraltro non difeso dal medesimo. Il dato testuale ("suo difensore") contenuto nell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. evoca, senza possibilità di equivoci, la preesistenza di un rapporto finalizzato ad assicurare la difesa tecnica all'interessato «a prescindere che si tratti di nomina fiduciaria o di designazione officiosa», sicchè la nullità, cui la norma ascrive il carattere di assolutezza, resta integrata dall'assenza del "suo difensore" non avvisato, e non di quello di altri imputati. In altri termini, il codifensore della Pompa non può vantare alcun interesse meritevole di tutela che lo legittimi a lamentarsi di non esser stato avvisato della partecipazione da remoto di altro imputato che egli non rappresentava. 2.Manifestarnente infondato è pure il secondo motivo, costituito da censure non consentite con il ricorso per cassazione, che perciò risultano inammissibili. Al di là della formale denuncia del vizio della motivazione, l'esponente contesta la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, senza riuscire ad indicare la frattura logica del percorso argomentativo o la sua contraddittorietà rispetto agli elementi acquisiti.Vale ricordare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (cfr. Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Nel caso in esame, è da ritenersi logica la valutazione dei giudici di merito, i quali, con decisioni conformi, hanno desunto indici univocamente significativi della riconducibilità dei furti alla imputata. In particolare, il riconoscimento dell'imputata si fonda sulle dichiarazioni del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità non è stata posta in discussione, che ha riferito di avere visionato il filmato estrapolato dalle videocamere presenti in loco, che con registrazioni nitide e complete avevano ripreso perfettamente gli autori dei furti; sulla base dei filmati, confrontati con il cartellino segnaletico della donna, effettuava il riconoscimento, peraltro corroborato dal fatto che il complice [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto mediante un programma (C Robot dive) in uso alle forze di polizia, risultava essere il compagno della Pompa, e che i due, in banca dati, risultavano identificati e denunciati per altri furti commessi insieme. La Corte ha pure risposto in ordine alla prospettata divergenza tra alcuni segni particolari della Pompa (presenza di tatuaggi) e le immagini della donna ripresa dal sistema di videosorveglianza che invece non li aveva, spiegando che la censura non è apparsa dirimente, considerato che il riscontro dei tatuaggi è avvenuto durante l'interrogatorio di garanzia conseguente all'arresto del 6 novembre 2022, laddove l'ultimo furto era risalente al 29 settembre 2022, non potendosi perciò escludere che gli stessi fossero stati realizzati medio tempore; deve aggiungersi che dalla ricorrente non è stata neppure prospettata alcuna circostanza atta a dimostrare l'anteriorità dei tatuaggi rispetto ai furti. Quanto al mancato espletamento di perizia antropometrica, il motivo di ricorso, del pari, pecca di genericità, atteso che l'imputata non ha indicato per quali ragioni dovrebbe ritenersi decisiva la prova antropometrica richiesta nell'atto di appello mediante rinnovazione istruttoria, ed in particolare i motivi in base ai quali gli eventuali esiti di tale perizia sarebbero stati idonei a superare la prova del positivo riconoscimento da parte del teste Fulvi. Giova in proposito rammentare che la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Rv. 255817; Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035). Ugualmente priva di rilevanza è la censura relativa all'omesso apprezzamento delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], anch'essa generica ed inidonea a superare la logicità della motivazione nel suo complesso. 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che costei non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico della stessa, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f