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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10699/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l'istanza di conversione della pena dell'ergastolo nella pena temporanea di anni trenta di reclusione nonché delle richieste avanzate, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, di equiparazione dell'ergastolo al genocidio della Corte internazionale dell'Aia, di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per la verifica di costituzionalità dell'art. 22 cod. pen., di rivalutazione della pena dell'ergastolo, alla luce della sentenza Viter c.

Cedu. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta ritenendo che con la pena dell'ergastolo, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale, risulta concedibile al condannato il beneficio della liberazione anticipata e quello dei permessi premio, del lavoro esterno, nonché la semilibertà e la liberazione condizionale, richiamando pronunce della Corte Costituzionale e della Corte EDU, queste ultime recepite dal Giudice delle leggi. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che denuncia cinque vizi.

2.1. Si deduce, con il primo motivo, che l'ergastolo è incostituzionale ai sensi degli artt. 3 e 27 Cost., 25, comma 2,rpbsto che determina la pena minima e massima in misura fissa.

Si richiamano precedenti della Corte costituzionale che si sono espressi nel senso della incostituzionalità delle pene accessorie determinate dal legislatore in misura fissa.

L'ergastolo è, invece, fondato sul principio dell'automatismo e della fissità, con violazione dell'art. 3, 27, comma 1, e 25, comma 2, Cost.2.2.Con il secondo motivo si denuncia l'incostituzionalità per disparità di trattamento tra ergastolani.

Si sostiene che la perpetuità dell'ergastolo genera disparità di trattamento tra condannati alla medesima pena perpetua, non essendo fissato il massimo, circostanza che non si verifica nel caso di pene temporanee, dove il limite edittale funge da moderatore e assicura la parità di trattamento. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia incostituzionalità dell'art. 22 cod. pen. perché norma contraria al senso di umanità.

Si tratta di norma incompatibile con l'art. 27 comma 3, Cost. perché ha durata temporale smisurata ei per la sua stessa eccessività edittale, risulta inumana e degradante. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia la incostituzionalità della pena dell'ergastolo perché indeterminata nel massimo, per violazione degli artt. 3, 25, comma 2 e 3, 117, comma 2, Cost.In quanto indeterminata nel massimo, infatti, la pena dell'ergastolo sarebbe posta in violazione del principio di stretta legalità penale ai sensi dell'art. 25, comma 2, Cost.

Nel caso in cui la pena è determinata nel massimo, la durata di questa dipende dalla gravità del reato e dalla responsabilità del condannato, nel caso dell'ergastolo dipende dalla prognosi discrezionale, quanto al grado di rieducazione del condannato, con disparità di trattamento tra ergastolani, ammessi o meno al beneficio penitenziario.

Si richiama l'art. 7 CEDUA la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] c.

Cipro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] §§ 145. 2.5.Con il quinto motivo si deduce che la Corte costituzionale è intervenuta anche nell'area della misura edittale della sanzione, con pronunce da estendersi, per il ricorrente, in bonam partem.

Si richiama l'art. 442, comma 2, the converte l'ergastolo con la reclusione di anni trenta per il rito abbreviato.

Quindi, la parola "ergastolo", secondo il ricorrente, dovrebbe essere sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della previsione di cui all'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Cuomo. ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo e quarto motivo sono infondati.

Con ordinanza interlocutoria n. 97 del 2021, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione dell'incompatibilità del regime dell'ergastolo ostativo e, in particolare, della presunzione assoluta di pericolosità sociale derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia, che preclude l'accesso alla liberazione condizionale, qualora siano trascorsi 26 anni di reclusione.

La pronuncia trae origine dalla rimessione, da parte della sezione Prima penale di questa Corte, in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, e 117, co. 1 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen., nonché dell'art. 2 d.

I. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia (la Corte rimettente era investita del ricorso proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza de L'Aquila, con la quale si è dichiarata inammissibile la richiesta di liberazione condizionale presentata da condannato all'ergastolo per delitto di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo rilevato la mancanza di utile collaborazione).

L'ordinanza di rimessione rileva che, in considerazione degli sviluppi giurisprudenziali della Corte EDU e di quella costituzionale, dovrebbe valutarsi l'incompatibilità dell'ergastolo con i principi dell'ordinamento nazionale, qualora non sia possibile far cessare l'esecuzione della pena, nel caso di effettiva rieducazione, anche a prescindere dalla collaborazione.

La Corte costituzionale, in via interlocutoria, ha affermato che proprio la possibilità di conseguire la liberazione condizionale rende compatibile la pena perpetua con il principio rieducativo della pena.

La presunzione assoluta di pericolosità sociale, che osta all'ammissione al beneficio della liberazione condizionale, superabile solo in caso di utile collaborazione, si considera in contrasto con la Costituzione.

Si è, infatti, rilevato che la preclusione in sé è compatibile con il principio rieducativo della pena poiché è ragionevole ritenere che il vincolo associativo di stampo mafioso permanga inalterato, anche a seguito di un lungo periodo in carcere, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come la collaborazione con la giustizia.

L'incompatibilità con la Costituzione deriva, bensì, secondo il Giudice delle leggi, dal carattere assoluto della presunzione, che non consente altre strade per l'accesso dei benefici penitenziari diversi dalla collaborazione.

La collaborazione, infatti, viene indicata come scelta che non sempre è libera e può anche non essere sintomatica dell'effettiva rieducazione del condannato.

D'altra parte, la mancata collaborazione può non essere sintomatica della continua appartenenza al sodalizio criminale, in particolare nel caso in cui la remora a collaborare derivi dalla paura per la propria incolumità o dei propri cari.

La Corte costituzionale ha, comunque, ritenuto di non poter intervenire in via demolitoria sull'istituto, data l'indiscussa utilità di una disciplina che incentivi la collaborazione con la giustizia, il cui venir meno comprometterebbe le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa.

Si è, dunque, auspicato l'intervento del Legislatore, che possa contemperare le esigenze di prevenzione generale, sottese alla disciplina ostativa attuale, con quelle rieducative, indicando come necessario prevedere che la presunzione in esame sia solo relativa e possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, alla luce dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo (tanto che la delibazione della questione rimessa è stata rinviata al 10 maggio 2022 e, successivamente, al giorno 8 novembre 2022, nella pendenza dell'approvazione da parte del Legislatore, di modifiche all'Ord. pen. e al d.

I. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia). 1.2.11 secondo motivo è infondato.

Si osserva che la questione sollevata non appare condivisibile, posto che anche nel caso di pena temporanea, la medesima pena / tifi" detenuti condannati con sanzione della stessa entità, potrà avere, in sede di esecuzione, una diversa effettività quanto alla durata, in ragione di benefici penitenziari concedibili o meno a ciascuno di essi. 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art.27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e, quindi, non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera.

La Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia da reputare compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata ( Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510; Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila, Rv. 267656).

La compatibilità dell'istituto con i principi stabiliti nella sentenza della Corte EDU del 9 luglio 2013 nel caso Vinter c. [OSCURATO:PERSONA], n. 66069/09, 130/10 e 3896/13, si trae dal rilievo che questa pronuncia, esaminando la questione della violazione dell'art. 3 della Convenzione da parte delle disposizioni della legislazione britannica e gallese (che puniscono con l'ergastolo obbligatorio la commissione di alcuni reati molto gravi, fra i quali l'omicidio, senza possibilità di riduzione, se non in casi eccezionali valutati dal ministro della giustizia e accolti per motivi umanitari, limitati alle ipotesi di malattia in fase terminale o di invalidità grave), ha stabilito che agli Stati contraenti è riconosciuto un margine di apprezzamento nel decidere la durata appropriata di una pena detentiva per reati particolarmente gravi, comprese le pene perpetue inflitte a delinquenti adulti, a condizione che le stesse siano riducibili nel senso che al detenuto l'ordinamento deve riconoscere una qualche prospettiva di liberazione.

In definitiva, la citata decisione ha formulato principi generali, i quali si profilano rispettati dalla legislazione nazionale, laddove l'ergastolo quale pena perpetua è suscettibile di riduzione proprio per effetto della liberazione condizionale (Corte EDU sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c.

Italia, n. 68476/10): istituto che garantisce, di diritto e di fatto, la trasformazione della pena di durata illimitata in temporanea ed offre al condannato aspettative di scarcerazione qualora presenti i requisiti pretesi dalle norme di riferimento.

In tal senso la Corte sovranazionale ha riconosciuto che la condanna al carcere a vita non si pone di per sé in contrasto con l'art. 3 o con altre disposizioni della Convenzione, che non la vietano, precisando che, per quanto riguarda le pene perpetue, l'art. 3 cit. va interpretato nel senso che esso esige che tali pene siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto; tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione; sicché il possibile conflitto con l'art. 3 è ravvisabile solo quando le previsioni normative configurino l'ergastolo come non comprimibile, vale a dire come immutabile nella durata pari alla vita del condannato e non abbreviabile nel corso dell'esecuzione per la negazione di qualsiasi prospettiva di successiva liberazione. 1.4.11 quinto motivo è infondato.

Si richiama giurisprudenza di questa Corte, che si è già espressa sul punto (tra le altre, Sez. 7, n. 34645 del 14 aprile 2022, Piccirillo, non massimata).

Del resto, si osserva che, con la pronuncia n. 214 del 2021, la Corte costituzionale (ribadendo quella n. 260 del 2020) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1- bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ritiene la questione manifestatannente infondata richiamando Corte Cost. n. 260/2020.

La Corte afferma che la disparità di trattamento deriva [...] direttamente dalla scelta legislativa, che si situa "a monte" della disciplina del giudizio abbreviato e, cioè, daga scelta di prevedere pene diverse per i due fatti.

«La presenza o l'assenza di preclusioni al giudizio abbreviato nelle due ipotesi costituisce una mera conseguenza accessoria [...] della diversa comminatoria edittale per le due ipotesi» (sentenza n. 260 del 2020, punto

7.5. del Considerato in diritto).Riguardo alla denunciata irragionevole equiparazione tra fatti aventi disvalore differente, accomunati solo dalla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo, ma espressivi di una gravità diversa, la Corte costituzionale rileva che deve ribadirsi che la preclusione dell'accesso al giudizio costituisce null'altro che il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per quelle ipotesi criminose, previsione che non è oggetto di censura da parte del rimettente. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cuneo ha rigettato l'istanza di conversione della pena dell'ergastolo nella pena temporanea di anni trenta di reclusione nonché delle richieste avanzate, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, di equiparazione dell'ergastolo al genocidio della Corte internazionale dell'Aia, di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per la verifica di costituzionalità dell'art. 22 cod. pen., di rivalutazione della pena dell'ergastolo, alla luce della sentenza Viter c. Cedu. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta ritenendo che con la pena dell'ergastolo, come già ritenuto dalla Corte Costituzionale, risulta concedibile al condannato il beneficio della liberazione anticipata e quello dei permessi premio, del lavoro esterno, nonché la semilibertà e la liberazione condizionale, richiamando pronunce della Corte Costituzionale e della Corte EDU, queste ultime recepite dal Giudice delle leggi. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che denuncia cinque vizi. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, che l'ergastolo è incostituzionale ai sensi degli artt. 3 e 27 Cost., 25, comma 2,rpbsto che determina la pena minima e massima in misura fissa. Si richiamano precedenti della Corte costituzionale che si sono espressi nel senso della incostituzionalità delle pene accessorie determinate dal legislatore in misura fissa. L'ergastolo è, invece, fondato sul principio dell'automatismo e della fissità, con violazione dell'art. 3, 27, comma 1, e 25, comma 2, Cost.2.2.Con il secondo motivo si denuncia l'incostituzionalità per disparità di trattamento tra ergastolani. Si sostiene che la perpetuità dell'ergastolo genera disparità di trattamento tra condannati alla medesima pena perpetua, non essendo fissato il massimo, circostanza che non si verifica nel caso di pene temporanee, dove il limite edittale funge da moderatore e assicura la parità di trattamento. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia incostituzionalità dell'art. 22 cod. pen. perché norma contraria al senso di umanità. Si tratta di norma incompatibile con l'art. 27 comma 3, Cost. perché ha durata temporale smisurata ei per la sua stessa eccessività edittale, risulta inumana e degradante. 2.4.Con il quarto motivo si denuncia la incostituzionalità della pena dell'ergastolo perché indeterminata nel massimo, per violazione degli artt. 3, 25, comma 2 e 3, 117, comma 2, Cost.In quanto indeterminata nel massimo, infatti, la pena dell'ergastolo sarebbe posta in violazione del principio di stretta legalità penale ai sensi dell'art. 25, comma 2, Cost. Nel caso in cui la pena è determinata nel massimo, la durata di questa dipende dalla gravità del reato e dalla responsabilità del condannato, nel caso dell'ergastolo dipende dalla prognosi discrezionale, quanto al grado di rieducazione del condannato, con disparità di trattamento tra ergastolani, ammessi o meno al beneficio penitenziario. Si richiama l'art. 7 CEDUA la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] c. Cipro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] §§ 145. 2.5.Con il quinto motivo si deduce che la Corte costituzionale è intervenuta anche nell'area della misura edittale della sanzione, con pronunce da estendersi, per il ricorrente, in bonam partem. Si richiama l'art. 442, comma 2, the converte l'ergastolo con la reclusione di anni trenta per il rito abbreviato. Quindi, la parola "ergastolo", secondo il ricorrente, dovrebbe essere sostituita con la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della previsione di cui all'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Cuomo. ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 primo e quarto motivo sono infondati. Con ordinanza interlocutoria n. 97 del 2021, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione dell'incompatibilità del regime dell'ergastolo ostativo e, in particolare, della presunzione assoluta di pericolosità sociale derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia, che preclude l'accesso alla liberazione condizionale, qualora siano trascorsi 26 anni di reclusione. La pronuncia trae origine dalla rimessione, da parte della sezione Prima penale di questa Corte, in relazione agli artt. 3 e 27, co. 3, e 117, co. 1 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter Ord. pen., nonché dell'art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia (la Corte rimettente era investita del ricorso proposto avverso un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza de L'Aquila, con la quale si è dichiarata inammissibile la richiesta di liberazione condizionale presentata da condannato all'ergastolo per delitto di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991, avendo rilevato la mancanza di utile collaborazione). L'ordinanza di rimessione rileva che, in considerazione degli sviluppi giurisprudenziali della Corte EDU e di quella costituzionale, dovrebbe valutarsi l'incompatibilità dell'ergastolo con i principi dell'ordinamento nazionale, qualora non sia possibile far cessare l'esecuzione della pena, nel caso di effettiva rieducazione, anche a prescindere dalla collaborazione. La Corte costituzionale, in via interlocutoria, ha affermato che proprio la possibilità di conseguire la liberazione condizionale rende compatibile la pena perpetua con il principio rieducativo della pena. La presunzione assoluta di pericolosità sociale, che osta all'ammissione al beneficio della liberazione condizionale, superabile solo in caso di utile collaborazione, si considera in contrasto con la Costituzione. Si è, infatti, rilevato che la preclusione in sé è compatibile con il principio rieducativo della pena poiché è ragionevole ritenere che il vincolo associativo di stampo mafioso permanga inalterato, anche a seguito di un lungo periodo in carcere, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come la collaborazione con la giustizia. L'incompatibilità con la Costituzione deriva, bensì, secondo il Giudice delle leggi, dal carattere assoluto della presunzione, che non consente altre strade per l'accesso dei benefici penitenziari diversi dalla collaborazione. La collaborazione, infatti, viene indicata come scelta che non sempre è libera e può anche non essere sintomatica dell'effettiva rieducazione del condannato. D'altra parte, la mancata collaborazione può non essere sintomatica della continua appartenenza al sodalizio criminale, in particolare nel caso in cui la remora a collaborare derivi dalla paura per la propria incolumità o dei propri cari. La Corte costituzionale ha, comunque, ritenuto di non poter intervenire in via demolitoria sull'istituto, data l'indiscussa utilità di una disciplina che incentivi la collaborazione con la giustizia, il cui venir meno comprometterebbe le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa. Si è, dunque, auspicato l'intervento del Legislatore, che possa contemperare le esigenze di prevenzione generale, sottese alla disciplina ostativa attuale, con quelle rieducative, indicando come necessario prevedere che la presunzione in esame sia solo relativa e possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza, alla luce dell'intero percorso carcerario del condannato all'ergastolo (tanto che la delibazione della questione rimessa è stata rinviata al 10 maggio 2022 e, successivamente, al giorno 8 novembre 2022, nella pendenza dell'approvazione da parte del Legislatore, di modifiche all'Ord. pen. e al d. I. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia). 1.2.11 secondo motivo è infondato. Si osserva che la questione sollevata non appare condivisibile, posto che anche nel caso di pena temporanea, la medesima pena / tifi" detenuti condannati con sanzione della stessa entità, potrà avere, in sede di esecuzione, una diversa effettività quanto alla durata, in ragione di benefici penitenziari concedibili o meno a ciascuno di essi. 1.3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art.27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e, quindi, non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera. La Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia da reputare compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata ( Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510; Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila, Rv. 267656). La compatibilità dell'istituto con i principi stabiliti nella sentenza della Corte EDU del 9 luglio 2013 nel caso Vinter c. [OSCURATO:PERSONA], n. 66069/09, 130/10 e 3896/13, si trae dal rilievo che questa pronuncia, esaminando la questione della violazione dell'art. 3 della Convenzione da parte delle disposizioni della legislazione britannica e gallese (che puniscono con l'ergastolo obbligatorio la commissione di alcuni reati molto gravi, fra i quali l'omicidio, senza possibilità di riduzione, se non in casi eccezionali valutati dal ministro della giustizia e accolti per motivi umanitari, limitati alle ipotesi di malattia in fase terminale o di invalidità grave), ha stabilito che agli Stati contraenti è riconosciuto un margine di apprezzamento nel decidere la durata appropriata di una pena detentiva per reati particolarmente gravi, comprese le pene perpetue inflitte a delinquenti adulti, a condizione che le stesse siano riducibili nel senso che al detenuto l'ordinamento deve riconoscere una qualche prospettiva di liberazione. In definitiva, la citata decisione ha formulato principi generali, i quali si profilano rispettati dalla legislazione nazionale, laddove l'ergastolo quale pena perpetua è suscettibile di riduzione proprio per effetto della liberazione condizionale (Corte EDU sez. 2, 11/10/2011, Schuchter c. Italia, n. 68476/10): istituto che garantisce, di diritto e di fatto, la trasformazione della pena di durata illimitata in temporanea ed offre al condannato aspettative di scarcerazione qualora presenti i requisiti pretesi dalle norme di riferimento. In tal senso la Corte sovranazionale ha riconosciuto che la condanna al carcere a vita non si pone di per sé in contrasto con l'art. 3 o con altre disposizioni della Convenzione, che non la vietano, precisando che, per quanto riguarda le pene perpetue, l'art. 3 cit. va interpretato nel senso che esso esige che tali pene siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto; tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione; sicché il possibile conflitto con l'art. 3 è ravvisabile solo quando le previsioni normative configurino l'ergastolo come non comprimibile, vale a dire come immutabile nella durata pari alla vita del condannato e non abbreviabile nel corso dell'esecuzione per la negazione di qualsiasi prospettiva di successiva liberazione. 1.4.11 quinto motivo è infondato. Si richiama giurisprudenza di questa Corte, che si è già espressa sul punto (tra le altre, Sez. 7, n. 34645 del 14 aprile 2022, Piccirillo, non massimata). Del resto, si osserva che, con la pronuncia n. 214 del 2021, la Corte costituzionale (ribadendo quella n. 260 del 2020) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1- bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ritiene la questione manifestatannente infondata richiamando Corte Cost. n. 260/2020. La Corte afferma che la disparità di trattamento deriva [...] direttamente dalla scelta legislativa, che si situa "a monte" della disciplina del giudizio abbreviato e, cioè, daga scelta di prevedere pene diverse per i due fatti. «La presenza o l'assenza di preclusioni al giudizio abbreviato nelle due ipotesi costituisce una mera conseguenza accessoria [...] della diversa comminatoria edittale per le due ipotesi» (sentenza n. 260 del 2020, punto 7.5. del Considerato in diritto).Riguardo alla denunciata irragionevole equiparazione tra fatti aventi disvalore differente, accomunati solo dalla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo, ma espressivi di una gravità diversa, la Corte costituzionale rileva che deve ribadirsi che la preclusione dell'accesso al giudizio costituisce null'altro che il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per quelle ipotesi criminose, previsione che non è oggetto di censura da parte del rimettente. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen