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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 22730/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3672-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 03672 sez.

SU -ud. 05-07-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per correzione di errore materiale della sentenza n. 8848/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 03/12/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ………………….

Rilevato che: - q uesta Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 8848/2020, depositata nel gennaio 2020, pronunciando su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (controricorrente) e del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, nonché di [OSCURATO:PERSONA] (intimato), avverso sentenza della Corte dei Conti, III Sezione giurisdizionale d’appello, n. 511/2017, depositata il 6/11/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in punto di condanna del [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualit̀ di Direttore p.t. del [OSCURATO:PERSONA], al danno erariale conseguente alle condizioni pattuite in un accordo transattivo del 2009 volto alla definizione dei rapporti tra la societ̀ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Regione Lazio relativi ai costi dalla prima sostenuti in relazione a progettazioni concernenti interventi infrastrutturali sulla rete autostradale regionale; - l e Sezioni Unite hanno, in motivazione, a pag.14, statuito che « le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, hanno condannato il Ric. 2022 n. 03672 sez.

SU -ud. 05-07-2022 - 3 - ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]»; - c on ricorso notificato, a mezzo PEC, il 28/1/2022, [OSCURATO:SOCIETA], ha chiesto disporsi, ex art.391 bis c.p.c., la correzione di errore materiale della sentenza, nella motivazione e nel dispositivo, nella parte in cui si è indicata come controricorrente la Regione Lazio, che non era costituita in atti, anziché la [OSCURATO:SOCIETA]; - l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese ; l a ricorrente ha depositato memoria.

Ritenuto che: -la ricorrente lamenta l’errore materiale posto in essere dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’indicazione come controricorrente della Regione Lazio, parte non costituita in giudizio, anziché [OSCURATO:SOCIETA]. -il ricorso è fondat o , emergendo, dalla stessa sentenza oggetto di richiesta di correzione, esservi stata solo un’erronea indicazione della parte controricorrente, la Regione Lazio ( mai costituita nel giudizio di legittimità), in luogo di [OSCURATO:SOCIETA], effettiva controricorrente, in motivazione e in dispositivo, cosicché deve disporsi che,laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si è statuito che «le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]», debba leggersi ed intendersi « del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]»; -questa Corte ha chiarito da tempo (Cass. 19601/2011; cfr. Cass.572/2019 e Cass. 16877/2020) che «deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione Ric. 2022 n. 03672 sez.

SU -ud. 05-07-2022 - 4 - del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi"»; -nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non ̀ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013); PQM La Corte accoglie il ricorso ed ordina correggersi la sentenza delle Sezioni Unite n. 8848/2020, disponendo che,laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si è statuito che «le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]», debba leggersi ed intendersi «delcontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]».

Manda alla Cancelleria di provvedere all’annotazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3672-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 03672 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per correzione di errore materiale della sentenza n. 8848/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 03/12/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. …………………. Rilevato che: - q uesta Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 8848/2020, depositata nel gennaio 2020, pronunciando su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (controricorrente) e del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, nonché di [OSCURATO:PERSONA] (intimato), avverso sentenza della Corte dei Conti, III Sezione giurisdizionale d’appello, n. 511/2017, depositata il 6/11/2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in punto di condanna del [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualit̀ di Direttore p.t. del [OSCURATO:PERSONA], al danno erariale conseguente alle condizioni pattuite in un accordo transattivo del 2009 volto alla definizione dei rapporti tra la societ̀ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Regione Lazio relativi ai costi dalla prima sostenuti in relazione a progettazioni concernenti interventi infrastrutturali sulla rete autostradale regionale; - l e Sezioni Unite hanno, in motivazione, a pag.14, statuito che « le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, hanno condannato il Ric. 2022 n. 03672 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 3 - ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]»; - c on ricorso notificato, a mezzo PEC, il 28/1/2022, [OSCURATO:SOCIETA], ha chiesto disporsi, ex art.391 bis c.p.c., la correzione di errore materiale della sentenza, nella motivazione e nel dispositivo, nella parte in cui si è indicata come controricorrente la Regione Lazio, che non era costituita in atti, anziché la [OSCURATO:SOCIETA]; - l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese ; l a ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: -la ricorrente lamenta l’errore materiale posto in essere dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’indicazione come controricorrente della Regione Lazio, parte non costituita in giudizio, anziché [OSCURATO:SOCIETA]. -il ricorso è fondat o , emergendo, dalla stessa sentenza oggetto di richiesta di correzione, esservi stata solo un’erronea indicazione della parte controricorrente, la Regione Lazio ( mai costituita nel giudizio di legittimità), in luogo di [OSCURATO:SOCIETA], effettiva controricorrente, in motivazione e in dispositivo, cosicché deve disporsi che,laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si è statuito che «le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]», debba leggersi ed intendersi « del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]»; -questa Corte ha chiarito da tempo (Cass. 19601/2011; cfr. Cass.572/2019 e Cass. 16877/2020) che «deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione Ric. 2022 n. 03672 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 4 - del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi"»; -nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non ̀ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013); PQM La Corte accoglie il ricorso ed ordina correggersi la sentenza delle Sezioni Unite n. 8848/2020, disponendo che,laddove, in motivazione, a pag.14, quarto capoverso, si è statuito che «le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza» e, anche in dispositivo, si è condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]», debba leggersi ed intendersi «delcontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]». Manda alla Cancelleria di provvedere all’annotazione
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