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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22300/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15691/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, piazza Adriana n. 15. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n. 165/2013, depositata in data 10 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 13 ottobre 2009, la G.d.f. redigeva un P.V.C. con il quale si concludeva la verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai fini IVA, Imposte dirette e altri tributi in relazione al periodo Atto di contestazione IRPEG 2004 d’imposta 2007 (poi estesa anche aglianni di imposta 2004, 2005, 2006).

Il principale rilievo consisteva nella presunta irregolarità circa il trattamento fiscale che la società contribuente aveva riservato alla c.d. svalutazione a zero di taluni crediti derivanti da operazioni denominate lease e loan , per il solo 2007, di crediti per tasse automobilistiche non corrisposte dai clienti utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing.

Secondo i verificatori, la deducibilità fiscale delle rettifiche di valore operate dalla società, a mezzo delle quali è stato integralmente abbattuto il valore dei crediti sopra menzionati, diversamente dalle altre rettifiche di valore su crediti, doveva essere vagliata non già alla luce dell'articolo 106, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma in base all’art. 101, comma quinto, Tuir.

Malgrado la memoria presentata dalla società contribuente all'amministrazione finanziaria in data 11 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Piemonte ([OSCURATO:PERSONA]), emetteva l'attodi contestazione n.

TSBCO0100050/2009, con cui contestava per l'anno 2004 la deducibilità delle svalutazioni a zero operate dalla società; per l'anno in contestazione veniva erogata la sola sanzione per irregolare tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 9, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura minima di € 1.032,00.

2. Avverso il detto provvedimento di contestazione, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva l’ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 163/15/2010, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. del Piemonte; resisteva la contribuente con controdeduzioni. 5.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 165/2013, depositata in data 10 dicembre 2013, accoglieva il gravame, confermando la legittimità dell’atto di contestazione dedotto in giudizio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Ufficio ha resistito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 .

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di secondo grado hanno disconosciuto la deducibilità fiscale delle cc.dd. svalutazioni a zero operate dalla società.

La sentenza ̀ in parte qua da cassare per violazione dell’art. 106, comma 3 e 5, e dell’art. 101, comma 5, Tuir, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ipotizzato un disallineamento tra regime contabile e fiscale della svalutazione integrale su crediti, che si pone in aperto contrasto con l’interpretazione letterale e sistematica delle norme censurate.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di secondo grado hanno omesso di pronunciarsi sulle circostanze di fatto allegate dalla società a sostegno della deducibilità fiscale delle cc.dd. svalutazioni a zero dalla stessa operate.

La sentenza ̀ in parte qua da cassare per violazione dell’art. 112, cod. proc. ci v., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha attestato che la contribuente avesse illustrato le procedure di monitoraggio costante dei crediti che forniscono supporto alle scelte degli Amministratori e comportano la possibile svalutazione parziale ed anche totale di determinati crediti, con riferimento alla possibilità di recupero, ma ha omesso di valutare tali procedure al fine del proprio convincimento in ordine alla svalutazione su crediti di cui è causa.

2. Va premesso che, con memoria depositata digitalmente in data 9 giugno 2023 e sottoscritta da entrambe le parti, preso atto della pronuncia di questa Corte n. 29711 del 6 ottobre 2022 resa in merito alla medesima questione oggetto del presente procedimento, tra le stesse parti, con riferimento all’anno di imposta 2011, nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi, sia la contribuente che l’Agenzia facevano presente che, in data 28 marzo 2023, l’amministrazione finanziaria aveva provveduto ad annullare integralmente in autotutela l’atto di contestazione sub iudice (come da atto di autotutela allegato), chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere,con compensazione delle spese di lite.

Va quindi dichiarata la materia del contendere.

Nulla sulle spese, non avendo svolto difese l’Agenzia resistente.

P.Q.M.

La Corte dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15691/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, piazza Adriana n. 15. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 165/2013, depositata in data 10 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 13 ottobre 2009, la G.d.f. redigeva un P.V.C. con il quale si concludeva la verifica fiscale condotta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai fini IVA, Imposte dirette e altri tributi in relazione al periodo Atto di contestazione IRPEG 2004 d’imposta 2007 (poi estesa anche aglianni di imposta 2004, 2005, 2006). Il principale rilievo consisteva nella presunta irregolarità circa il trattamento fiscale che la società contribuente aveva riservato alla c.d. svalutazione a zero di taluni crediti derivanti da operazioni denominate lease e loan , per il solo 2007, di crediti per tasse automobilistiche non corrisposte dai clienti utilizzatori degli autoveicoli concessi in leasing. Secondo i verificatori, la deducibilità fiscale delle rettifiche di valore operate dalla società, a mezzo delle quali è stato integralmente abbattuto il valore dei crediti sopra menzionati, diversamente dalle altre rettifiche di valore su crediti, doveva essere vagliata non già alla luce dell'articolo 106, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma in base all’art. 101, comma quinto, Tuir. Malgrado la memoria presentata dalla società contribuente all'amministrazione finanziaria in data 11 dicembre 2009, l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Piemonte ([OSCURATO:PERSONA]), emetteva l'attodi contestazione n. TSBCO0100050/2009, con cui contestava per l'anno 2004 la deducibilità delle svalutazioni a zero operate dalla società; per l'anno in contestazione veniva erogata la sola sanzione per irregolare tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 9, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura minima di € 1.032,00. 2. Avverso il detto provvedimento di contestazione, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva l’ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 163/15/2010, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. del Piemonte; resisteva la contribuente con controdeduzioni. 5.[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 165/2013, depositata in data 10 dicembre 2013, accoglieva il gravame, confermando la legittimità dell’atto di contestazione dedotto in giudizio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Piemonte, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Ufficio ha resistito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 . Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di secondo grado hanno disconosciuto la deducibilità fiscale delle cc.dd. svalutazioni a zero operate dalla società. La sentenza ̀ in parte qua da cassare per violazione dell’art. 106, comma 3 e 5, e dell’art. 101, comma 5, Tuir, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ipotizzato un disallineamento tra regime contabile e fiscale della svalutazione integrale su crediti, che si pone in aperto contrasto con l’interpretazione letterale e sistematica delle norme censurate. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Nullità della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di secondo grado hanno omesso di pronunciarsi sulle circostanze di fatto allegate dalla società a sostegno della deducibilità fiscale delle cc.dd. svalutazioni a zero dalla stessa operate. La sentenza ̀ in parte qua da cassare per violazione dell’art. 112, cod. proc. ci v., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha attestato che la contribuente avesse illustrato le procedure di monitoraggio costante dei crediti che forniscono supporto alle scelte degli Amministratori e comportano la possibile svalutazione parziale ed anche totale di determinati crediti, con riferimento alla possibilità di recupero, ma ha omesso di valutare tali procedure al fine del proprio convincimento in ordine alla svalutazione su crediti di cui è causa. 2. Va premesso che, con memoria depositata digitalmente in data 9 giugno 2023 e sottoscritta da entrambe le parti, preso atto della pronuncia di questa Corte n. 29711 del 6 ottobre 2022 resa in merito alla medesima questione oggetto del presente procedimento, tra le stesse parti, con riferimento all’anno di imposta 2011, nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi, sia la contribuente che l’Agenzia facevano presente che, in data 28 marzo 2023, l’amministrazione finanziaria aveva provveduto ad annullare integralmente in autotutela l’atto di contestazione sub iudice (come da atto di autotutela allegato), chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere,con compensazione delle spese di lite. Va quindi dichiarata la materia del contendere. Nulla sulle spese, non avendo svolto difese l’Agenzia resistente. P.Q.M. La Corte dichi
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