CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06074/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibi ,e perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto I secondo rrotivo deduce, un termini assolutamente generici, un asserito vizio di motiva.,:ione senza precisare quali parti della decisione adottata, comunque estranea a difetti censure bili sul piano della relativa tenuta motivazionale, possano ritenersi attinti dalla doglianza mentre i rimo motivo fa dettagliato riferimento alla valutazione resa nel negare le generiche, argomeltata, di contro, attraverso puntuali riferimenti ( assorbente quello reso ai precedenti del ricorrente) che portano il relativo giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità nel ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 oennaio 2024.