CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12190/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen., oltre ad essere riproduttivo di censure già vagliate e disattese dal giudice di appello, è manifestamente infondato, atteso che, con motivazione logica ed esaustiva, la Corte di merito ha illustrato le ragioni per cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di entrambe le circostanze aggravanti contestati (a pag. 5 e 6 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Così deciso 15 genna