CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 01487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24073/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato per legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso i PROVVEDIMENTI del TRIBUNALE GENOVA depositat i rispettivamente i l 02/10/2023 ed il 7/12/2023 nella procedura esecutiva immobiliare R.E. n.136/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 28 giugno 2023 l ’Agenzia delle Entrate - Riscossione era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n. 136/2023 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Genova, promossa da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto del 17 luglio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., contestando la legittimità dell’intervento dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e chiedendone l’estromissione dalla procedura, senza formulare istanza di sospensione dell’esecuzione. Con decreto del 19 luglio 2023, il giudice dell’esecuzione fissava udienza per la trattazione della sospensiva. Successivamente, il 22 luglio 2023, l’opponente depositava istanza di modifica del decreto di fissazione dell’udienza, da udienza per l’esame della sospensiva a udienza di prima comparizione e trattazione dell’opposizione e, contestualmente, depositava l’atto di opposizione e il decreto di fissazione dell’udienza. All’udienza fissata, il Tribunale di Genova, con provvedimento del 2 ottobre 2023, dichiarava il non luogo a provvedere sulla sospensiva ed estinzione del subprocedimento di opposizione, assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito. Nel termine assegnato, il [OSCURATO:PERSONA] depositava ricorso ex artt. 281-decies, 615 e 617 cod. proc. civ. per l’introduzione del giudizio di merito. Con provvedimento del 7 dicembre 2023, reso nel subprocedimento di opposizione, il Tribunale di Genova, «rilevato che identica opposizione era stata già depositata in data 17.7.2023 e che con provvedimento del 2.10.2023 questo GE, dichiarato non luogo a provvedere sulla sospensiva in quanto non richiesta, aveva assegnato il termine perentorio di giorni 60 per l’introduzione del giudizio di merito», dichiarava inammissibile l’opposizione e l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione in relazione al merito dell’opposizione. 3. Avverso entrambi i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, del 2 ottobre 2023 e del 7 dicembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione prima e l’inammissibilità poi dell’opposizione agli atti esecutivi proposta nell’ambito di un’esecuzione già iniziata. Deduce che, in base al chiaro disposto degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, cod. proc. civ., tutte le opposizioni relative a un’esecuzione pendente devono essere proposte con ricorso al giudicedell’esecuzione, sicché l’opposizione era stata ritualmente e tempestivamente introdotta dinanzi al giudice funzionalmente competente. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice dell’esecuzione non si è pronunciato sulla domanda di annullamento dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e sulla richiesta di condanna di quest’ultima per responsabilità aggravata exart. 96 cod. proc. civ., proposte con l’atto di opposizione. 2. Il ricorso è inammissibile. Tanto consegue in primo luogo al fatto che gli atti del 2 ottobre e del 7 dicembre 2023, oggetto di impugnazione, non hanno natura né di sentenza, né di provvedimenti decisori definitivi. Si tratta di provvedimenti meramente ordinatori emess i nell’ambito della fase sommaria delle opposizioni esecutive. Secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. , tra le tante, Cass. n. 22033/2011), tali ordinanze non sono impugnabili direttamente con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto prive del carattere della definitività. Inoltre, il ricorso presenta gravi lacune nella narrazione dei fatti e nell’esposizione dei motivi, omettendo di riportare con precisione il contenuto dei provvedimenti impugnati e lo sviluppo della procedura, in violazione dell’art. 366 c.p.c. Ai rilievi che precedono, di per sé dirimenti, si aggiungono i seguenti ulteriori due rilievi di infondatezza delle censure: a) in violazione del principio dell’obbligatorietà della struttura bifasica (su cui, per tutte, v. Cass. 25170/2018) , il ricorrente ha erroneamente preteso una decisione di merito immediata dal G.E. Tuttavia, la struttura delle opposizioni esecutive è necessariamente bifasica. Una volta chiusa la fase sommaria (anche con un provvedimento di “estinzione” del solo sub - procedimento cautelare), l’unico modo per ottenere un vaglio nel merito è l’instaurazione del giudizio di cognizione piena entro il termine assegnato. L’omissione di tale passaggio rende improponibile la domanda di merito e inammissibile l’impugnazione diretta di qualsiasi provvedimento abbia concluso la fase sommaria; b) il ricorrente ha erroneamente individuato l’oggetto del provvedimento di estinzione: il ricorrente qualifica l’estinzione disposta dal G.E. come se riguardasse l’intera procedura, ma si tratta della sola chiusura della fase sommaria dell’opposizione (sub-procedimento 136- 1/2023). In questo contesto, l’eventuale doglianza sulla regolarità formale di tale chiusura sarebbe stata semmai veicolabile solo tramite la fase di merito della medesima opposizione esecutiva, e giammai tramite ricorso diretto in legittimità. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore dell’Agenzia e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia resistente delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida in euro 10 . 7 00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific