CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 33621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7633/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'AVIAZIONE CIVILE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 2779/2020 depositata i l 21/09/2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. Con ricorso depositato in data 18 luglio 2015 innanzi al Giudice di Pace di Bari, la compagnia aerea [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione alle ordinanze-ingiunzione nn. 158, 162 e 163 e 174 del 2015, emesse in data 5 maggio 2015 dall’[OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile, con le quali erano state contestate plurime violazioni degli artt. 6 e 7 del Regolamento N.261/2004, istituente regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. 1.1.Si costituì l’ENAC ed eccepì, in via preliminare, l’inammissibilità dell’opposizione per decorrenza del termine previsto dall’art.6, comma 6 del D. Lgs 150/2011. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari, in accoglimento dell’eccezione dell’ENAC,dichiarò inammissibile il ricorso per intempestività. 1.3. Avverso la decisione propose appello [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Bari, deducendo, per ciò che in tal sede rileva, l’inesistenza o comunque la nullità della notifica delle ordinanze- ingiunzioni; in via subordinata, [OSCURATO:PERSONA] sostenne l’inidoneità della documentazione presentata dall’ENAC a provare la data di perfezionamento della notifica. 1.4.Il Tribunale di Bari, con sentenza del 21.9.2020, rigettò l’appello. Il Tribunale ritenne regolare il procedimento notificatorio, perfezionatosi il 18.5.2015, come certificato dalla sezione consolare dell’Ambasciata italiana a Dublino, rilasciata dal Capo della [OSCURATO:PERSONA], con la specificazione che in Irlanda non è prevista la raccomandata con ricevuta di ritorno. Ne consegue che il termine per il deposito del ricorso scadeva il 17.5.2015 mentre la notifica era avvenuta tardivamente il 18.5.2015. Quanto alla regolarità del procedimento notificatorio, il Tribunale richiamò l’art. 14, comma 4 L.689/81, il quale dispone che la notifica dell’ordinanza ingiunzione possa avvenire nelle forme di cui all’art.142 c.p.c. Il Tribunale escluse l’applicabilità agli atti amministrativi della Convenzione Internazionale dell’Aja del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del Regolamento UE N.1393/ 2007, perché la normativa è limitata alla materia civile e commerciale. Non era applicabile la Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, ratificata dall’Italia con la L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.149 sulla notificazione all’estero degli atti amministrativi poichénon firmata dall’Irlanda. Trovava, invece, applicazione, ai sensi dell’art.142, comma 2 c.p.c., il D. Lgs 71/2011, la legge consolare posta, che, all’art.37 prevede la notifica attraverso l’ufficio consolare nonché le linee guida in materia di notifica all’estero degli atti amministrativi. L’Irlanda rientra tra i Paesi che, pur non avendo aderito alla Convenzione di Strasburgo del 1977, ammette l’invio diretto degli atti a mezzo posta. Ne consegue che la procedura utilizzata dall’ENAC per la notifica attraverso il Consolato era ancor più garantista dell’invio diretto degli atti. 2. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] DAC sulla base di tre motivi. 2.1.L’E.N.A.C. ha resistito con controricorso. 2.2. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto il rigetto del ricorso. 2.3.In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragionidella decisione 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, art 22 L. 689/1981, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che gravasse su [OSCURATO:PERSONA] l’onere della prova della tempestività del ricorso e che detto onere non fosse stato assolto. Sostiene la ricorrente che, trattandosi di ordinanze emesse in data 5.5.2015, trovava applicazione l’art 6 del D.lgs. 150/2011, che avrebbe abrogato l’art.22 del D. Lgs 689/81, il quale poneva a carico dell’opponente l’onere di allegare l’ordinanza notificata. L’art.6 del D. Lgs 150/2011, porrebbe, invece, a carico dell’autorità amministrativa l’onere di depositare, dice giorni prima dell’udienza gli atti relativi alla notificazione. Conseguentemente, sarebbe errata l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’onere della prova della tempestività del ricorso incombeva su [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Il motivo è inammissibile. 1.2.La Corte di merito ha fondato la sua decisione sull’accertamento concreto della data di perfezionamento della notifica e non sull’onere della prova della tempestività del ricorso. In ogni caso, anche prima della modifica al procedimento di opposizione all’ordinanza ingiunzione prevista dall’art.6 del D. Lgs 150/2011, la giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel ritenere che, benchégravasse sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituiva prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. E’ vero che l’opponente, al fine di consentire il controllo in ordine alla tempestività dell’opposizione, era tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato, ma l’ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, postulava, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività. Ne conseguiva che soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permaneva e diventava definitiva l'impossibilità di controllo, anche di ufficio, della tempestività dell'opposizione, il ricorso doveva essere dichiarato, con sentenza, inammissibile (Cass. Civ., Sez. II, 22.1.2007, n.1279; Cass. Civ., Sez. VI, 12.7.2011, n.15320). Va quindi ritenuto ancora valido l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare. In materia di opposizione alle sanzioni amministrative, non si pone un problema di perentorietà o di ordinarietà dei termini, per ciò che concerne il deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione ma deveaversi riguardo alla natura del procedimento nonché al potere e alla funzione giurisdizionale, che si concreta in un giudizio sul rapporto e non sull'atto (Cassazione civile sez. lav., 02/11/2021, n.31108). 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 bis D.Lgs n. 82/2005 e artt. 1 co 1 e 3 commi 1 e 2 DPCM 22 luglio 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto conto della sussistenza dell’obbligo, per l’Amministrazione, di notifica via pec delle ordinanze-ingiunzione. 2.1.Il motivo è infondato. 2.2.Il D. Lgs 82/2005 ha previsto la facoltà dell’[OSCURATO:PERSONA] di notificare l’ordinanza ingiunzione attraverso PEC qualora destinatario dell’atto sia un’impresa, ma non ha abrogato la previsione generale, che prevede la notifica a mezzo posta. 2.3.L’art.5 bis del D.Lgs n. 82/2005 prevede che “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”. Il secondo comma della norma citata estende le “medesime modalità” alla comunicazione dei provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2.4.L’art.3 del DPCM 22 luglio 2011 impone, a decorrere dall’1 luglio 2013, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5- bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale. La norma prevede che “a decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalit à di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c - bis), del Codice dell'amministrazione digitale”. 2.5.Come affermato di recente da questa Corte, intema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione (Cass. Civ., Sez. VI-2, 16/12/2020 n.28829). 2.6.Ne consegue che l’ENAC aveva la facoltà e non l’obbligo di effettuare la notifica a mezzo PEC. 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 14 l. 689/1981, artt. 149 e 142 c.p.c., artt. 3 e 4 l. 890/1982, art. 37 D.Lgs. 71/2011 e delle [OSCURATO:PERSONA] sulla notifica amministrativa all’estero, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere errato, il Tribunale di Bari, nel ritenere che la carenza di un elemento fondamentale del procedimento notificatorio, quale la relata di notifica, non fosse causa dell’inesistenza della notifica dell’ordinanza ingiunzione. La società ricorrente richiama precedenti di questa Corte, che escludono l’equiparazione della relata di notifica con atti equipollenti, pena l’inesistenza della notifica. Nel caso di specie, peraltro, il destinatario non sarebbe stato identificato, non sarebbero state indicate le generalità ed il rapporto tra il destinatario ed il consegnatario dell’atto, sarebbe incerta la data della notifica e mancherebbe la sottoscrizione dell’agente postale, con conseguente violazione dell’ordine pubblico internazionale. In definitiva, non sarebbe idonea al perfezionamento della notifica la produzione della copia della pagina del sito ufficiale delle poste irlandesi. Trattandosi di notifica inesistente, essa sarebbe inidonea a far decorrere il termine per l’opposizione in quanto la nullità della notifica sarebbe suscettibile di sanatoria in caso di raggiungimento dello scopo solo nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata tempestiva e rituale (Cass.4018/2007 e Cass. 18055/2004; Sez. Trib. 9377/2009). La notifica degli atti provenienti dall’estero dovrebbe avvenire secondo le “Rules of the [OSCURATO:PERSONA], Order 121, rule 9”, una particolare procedura che prevede la necessaria partecipazione del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della figura del c.d. [OSCURATO:PERSONA]. La notifica dovrebbe essere eseguita dall’avvocato del notificante, che deve restituire la copia dell’atto notificato, unitamente alla prova della notifica rappresentata da una dichiarazione giurata autenticata dal notaio, al cd. [OSCURATO:PERSONA], il quale dovrebbe trasmettere al Ministro degli [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di notifica ricevuta dallo Stato estero unitamente alla prova di notifica. Il Tribunale di Bari, pur riportando detta procedura prevista dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla notifica amministrativa all’estero non avrebbe tenuto conto delle modalità prescritte ed ha ritenuto equiparabile alla notifica una mera comunicazione della Sezione consolare dell’Ambasciata Italiana a Dublino. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.L’142 c.p.c., espressamente richiamato dall’art.14, comma 4 della L.689/81, prevede un duplice livello di disciplina. La notifica del destinatario che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, avviene sulla base delle convenzioni internazionali o, in alternativa, della legge consolare. Il riferimento agli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 deve ritenersi effettuato sulla base degli artt.37,77 e 78 del D. Lgs 3.2.2011, n.71 “ Ordinamento e funzioni degli uffici consolari “, che espressamente lo abroga. La procedura prevista dal primo comma dell’art.142 c.p.c. - che prevede la notifica mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta- ha carattere residuale. Tale comma è stato aggiunto dalla L. 6.2.1981, n.42 , art.9di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale adottata a l'Aja il 15 novembre 1965, per dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n.10 del 1978, che, privilegiando le esigenze di conoscenza effettiva, rispetto al principio di conoscenza legale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originarioart.143, comma 3, nella parte in cui non prevede, per l'operatività della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza nè dimora, nè domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell'impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalDPR 5.1.1967, n.200. 3.3.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza N.6756/1988, hanno chiarito che la prova dell'impossibilità di eseguire la consegna dell'atto all'estero, nei modi contemplati dalla convenzione internazionale o dalla legge consolare deve avvenire con "l'attestazione negativa prevista dall'art. 6 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ovvero a mezzo di apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri da cui risulti l'inesistenza di una apposita Convenzione internazionale con lo Stato in cui la notifica si sarebbe dovuto eseguire, ovvero esibendo una attestazione dell'autorità straniera che attesti il divieto di procedere alla chiesta notificazione". E’ onere quindi dell’istante dimostrare l’impossibilità di eseguire la notifica secondo le convenzioni internazionali o secondo le modalità previste dalla legge consolare (Cassazione civile sez. I, 20/04/2018, n.9923 non massimata). 3.4.Detta interpretazione è conforme ai principi che hanno condotto il giudice delle leggi ad affermare, nella citata sentenza n. 10 del 1978, che solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o passiva, allo svolgimento delle attività necessarie a far pervenire l'atto al destinatario residente nel suo territorio "sussiste l'effettiva impossibilità di svolgere o far svolgere una attività notificatoria in territorio estero e può consentirsi il ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dall’art.142, comma 1 c.p.c., a norma denunziata, dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. Il procedimento notificatorio di cui all'art.142 c.p.c., comma 1 costituisce, in conclusione, uno strumento residuale, operante soltanto laddove sia impossibile, nei sensi specificati, eseguire la notifica nei modi stabiliti dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili od in base alla legge consolare. 3.5.Nel caso di specie, non sono applicabili le convenzioni internazionali. 3.6.Non è applicabile né la Convenzione dell’Aja del 1965 relativa alla notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari in materia civile e commerciale, né il Regolamento UE N.1393/2007 in quanto la notifica dell’atto amministrativo è estraneo alla materia civile o commerciale. 3.7.L’art.1 del del Reg. CE 1393/2007 così recita: “Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”. 3.8.Le Sezioni Unite, con sentenze del 05/02/2021, n.2866 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.11550, con riferimento alla notifica a persona [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, non hanno ritenuto applicabile ilRegolamento n. 1393 del 2007 perché è esclusa dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa” 3.9.Nelle ordinanze N. 22000/2018 e 22001/2018, le Sezioni semplici avevano invece ritenuto che il Regolamento U.E. n. 1393/2007 del 13.11.2007 consentiva, in relazione a verbale di sanzione ammnistrativa, il ricorso alla procedimento di notificazione a mezzo posta. A tale considerazione la citata giurisprudenza era pervenuta sulla base dell'art. 16 del Regolamento, che ampliava anche agli atti stragiudiziali e, sotto altro aspetto, veniva sottolineato (nella stessa citataCass. n. 22000/2018) come era possibile "avvalersi direttamente del servizio postale...dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione dettate in modo speciale per la concreta esecuzione di singoli atti previsti dalla sua legislazione". Detta interpretazione risultava però contraria alla previsione letterale dell'art. 1 del citato Regolamento U.E. del 2007 esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa". 3.10.Va altresì sottolineato che la Corte Costituzionale, con sentenza N.149 del 2000 ha espressamente escluso le notificazioni delle sanzioni amministrative ex art.201 del D. Lgs 285/2000 dal campo di applicazione della convenzione d ell'Aja del 1965, affermando che detta Convenzione è applicabile alla notifica dei soli atti in materia civile e non a quelli in materia amministrativa. Detta interpretazione è in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte Internazionale di Giustizia. 3.11.La Corte di Giustizia ( sentenza 21.4.1993, causa C-172/91, Sonntag; [OSCURATO:PERSONA]266/01, [OSCURATO:PERSONA] TIARD; cause riunite C-226/13, C-245/13; C- 247 - 1 3 e C - 578/13) ha infatti escluso l’applicabilità del Regolamento N.1393/2007 nel caso in cui il contenzioso tra pubblica amministrazione e privato tragga origine dall’esercizio di un potere pubblico; i contenziosi fra una pubblica autorità e un privato rientrano nel campo di applicazione del Regolamento N.1393/2007 solo ove riguardassero azioni civili in cui lo Stato coinvolto abbia agito in veste di privato. La Corte di Lussemburgo ha affermato che, al fine di determinare se una materia si possa considerare “civile e commerciale”, è necessario porre attenzione non tanto alla fonte del potere , quanto alle modalità di esercizio dello stesso. I confini della materia “civile e commerciale sono stati ulteriormente delineati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28.7.2016, nella causa C-102/15, con riferimento all’ambito di applicazione del Regolamento N.44/2001, in relazione al quale il criterio distintivo tra l’atto amministrativo e la materia civile e commerciale è stata rinvenuta nell’esistenza o meno della potestà di imperio dell’autorità amministrativa, che differisce dal rapporto in situazione di parità. Nella citata decisione, emessa in sede di rinvio pregiudiziale, in relazione ad una sanzione inflitta dall’[OSCURATO:PERSONA] della concorrenza ungherese, è stato chiarito che la in caso di sanzioni imposte da un’autorità pubblica nell’esercizio dei poteri regolamentari è esclusa l’applicabilità del Regolamento N.44/2001. 3.12.Anche nelle cause C- 579/2017, C - 308 - 2017, C - 641/2018 e C-73/19, la Corte ha statuito che la natura civile e commerciale deve essere esclusa qualora l’autorità pubblica agisca nella prerogativa dei pubblici poteri, esorbitanti dalla sfera delle norme di diritto privato. 3.13.Nel caso di specie, l’ENAC ha agito non in veste di soggetto “privato” bensì di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio dell’attività autoritativa sanzionatoria a tutela degli interessi dei “passeggeri consumatori”. 3.14.Ai sensi dell’art.16 del Regolamento 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, l’ENAC ha il potere di adottare misure coercitive al fine di costringere il vettore aereo a corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria in caso di ritardo o cancellazione di un volo, conformemente agli artt.5 e 7 di detto Regolamento (Corte di Giustizia C.145-2015 e 146-2015). Le sanzioni sono espressione dell’esercizio di un potere autoritativo dell’ENAC e non tutelano diritti soggettivi del passeggero, che può avvalersi dei rimedi contrattuali per i danni subiti. 3.15.Il Tribunale di Bari ha correttamente ritenuto che non fosse applicabile alla notifica delle ordinanze-ingiunzione in Irlanda né la Convenzione dell’Aja del 1965, né il Regolamento UE N.1393/2007, trattandosi di materia amministrativa poiché l’Enac aveva agirebbe in veste di pubblica autorità, a cui la legge attribuisce specifici poteri sanzionatori. 3.16.Il Tribunale non ha ritenuto applicabile nemmeno la Convenzione di Strasburgo del 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa perché l’Irlanda non è tra i Paesi firmatari. 3.17.Va quindi presa in esame la legge consolare posta di cui al D. Lgs 71/2011. Ai sensi dell’art.37del D. lgs. 71/2011 “l'Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, inconformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell'UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello stato di residenza”. 3.18.Vanno, in particolare prese in esame le “Linee guida della notifica all’estero degli atti amministrativi”, redatte dal Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero prevede tre differenti procedure a seconda dello Stato di destinazione della notifica. 3.19.Una prima modalità è prevista per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977 e ratificata dall’Italia con la legge del 21 marzo 1983, n. 149, che mira a creare una base giuridica condivisa per la mutua assistenza fra gli Stati ai fini della notificazione di documenti in materia amministrativa. Se il destinatario dell’atto amministrativo da notificare risiede in uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le richieste di notifica sono inviate direttamente alle [OSCURATO:PERSONA] del Paese dove deve essere notificato l’atto. L’atto da notificaredeve essere in duplice copia (un originale e una copia), in lingua italiana ed accompagnato dal formulario (in duplice copia) allegato alla Convenzione. In alternativa, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione, gli atti possono essere spediti direttamenteai soggetti destinatari a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche in caso di notifica diretta è necessario che l’atto sia accompagnato dal formulario redatto nella lingua veicolare. L’Irlanda, come già evidenziato, non rientra tra i Paesi che hanno ratificato la Convenzione. 3.20.Vi sono poi i Paesi che non hanno aderito alla Convenzione di Strasburgo ma che non escludonol’invio diretto. In questi casi, la notifica può essere inviata per posta raccomandata con avviso di ricezione, dal momento che la normativa locale non prevede cause ostative alla trasmissione diretta da parte degli Uffici della [OSCURATO:PERSONA] italiana. L’Irlanda fa parte dei Paesi che ammettono l’invio diretto degli atti per la notifica. 3.21.Per i Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo e che non ammettono l’invio diretto, il richiedente la notifica deve spedire l’atto in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente alla Sede italiana all’estero competente, Ambasciata o Consolato. Sarà cura della Rappresentanza interessata procedere alla notifica sulla base della prassi consentita dall’ordinamento locale e restituire all’Ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica. 3.22.Nel caso di specie, la procedura di notifica è stata correttamente eseguita in applicazione delle linee guida del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale e della legge dello Stato estero, espressamente richiamata dalla legge consolare. Osserva il collegio che l’ENAC avrebbe potuto procedere all’invio diretto dell’atto amministrativo perché consentito dalla legge irlandese e, pur tuttavia ha utilizzato la procedura più rigorosa e garantista, provvedendo alla notifica delle ordinanze – ingiunzione attraverso il Consolato. La notifica del ricorso si è regolarmente perfezionata in data 18.5.2015, come certificato dalla sezione consolare dell’Ambasciata italiana a Dublino, che, dopo aver specificato che “in Irlanda non esiste la raccomandata con ricevuta di ritorno”, ha allegato la pagina del sito ufficiale della posta locale con cui si data atto che la consegna era avvenuta in data 18.5.2015 alle h.8,36. 3.23.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’equiparazione della certificazione dell’Ambasciata alla relata di notifica, secondo le norme dell’ordinamento italiano e della costante giurisprudenza di questa Corte che non ammette equipollenti alla ricevuta di ritorno. Tuttavia è la stessa legge consolare che rimanda alla legge dello Stato di residenza e, una volta che la legge consolare ammette la notifica a mezzo posta in Irlanda, le modalità di perfezionamento della notifica avvengono secondo le leggi vigenti nello Stato destinatario. Nel sistema postale irlandese, la prova della consegna non è costituita dalla ricevuta di ritorno ma dal sistema di tracciamento, e, nel caso di specie, dal sito web delle poste irlandesi risultava che l’atto era stato consegnato al destinatario e ricevuto da un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La comunicazione dell’Ambasciata, pur non costituendo una relata di notifica è idonea ad accertare l’avvenuta consegna dell’atto al destinatario (“proof of delivery”), secondo le norme vigenti nello Stato richiesto in tema di notifica a mezzo posta, che, nel caso inverso viene dato atto del mancato recapito. Priva di fondamento è la tesi della ricorrente secondo cui l’Italia avrebbe manifestato la sua contrarietà alle notificazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che siano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], tranne che l’atto vada notificato o comunicato ad un cittadino italiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.24.Nel caso di specie, non solo l’opposizione è prevista dall’art.13 del Regolamento N.1393/2007, che qui non trova applicazione ma, in ogni caso, l’opposizione riguarda l’ipotesi in cui il destinatario sia un cittadino italiano residente all’estero e non una società di diritto irlandese. Ferma restando l’inapplicabilità del Regolamento N.1393/2007, va evidenziato che l’art.14 del Regolamento prevede che la prova della notifica a mezzo posta possa essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o “mezzo equivalente”. Non vi è, pertanto, alcuna ragione per ritenere che il mezzo equivalente alla ricevuta di ritorno contrasti con l’ordine pubblico internazionale dal momento che è lo stesso legislatore eurounitario a prevedere in considerazione diversi mezzi di prova della relata di notifica. 3.25.Ne consegue che, una volta ammesso l’invio diretto a mezzo posta dalla legge consolare, il perfezionamento della notifica non può essere condizionato all'applicazione all'estero di ulteriori modalità stabilite dalle leggi nazionali in materia dinotifica tramite posta, dovendosi osservare le sole disposizioni dello Stato membro di destinazione che siano dettate in modo speciale per la concreta esecuzione dei singoli atti previsti dalla sua legislazione. Il criterio ispiratore è quello della massima reciproca fiducia nell'efficienza e nella sufficienza del semplice serviziopostale per la comunicazione o la notificazione degli atti, che fonda il reciproco affidamento sulla funzionalità delle operazioni e sulla loro idoneità ad un'idonea tutela di entrambi i soggetti coinvolti, il mittente e il destinatario dell'atto. 3.26.Il principio, affermato in relazione alla notifica a mezzo posta prevista dal Regolamento N. 1393/2007 (Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, n.22000; Cassazione civile sez. III, 29/05/2015, n.11140), trova applicazione in tutte le ipotesi in cui è ammesso l’invio diretto per identità di ratio. 3.27.Non è allora possibile condizionare la validità dellanotifica o comunicazione a mezzoposta ad un ulteriore requisito, quale l'applicazione, all'estero, di modalità previste da peculiari leggi nazionali in materia di notifiche a mezzoposta. Andranno, quindi, solo osservate le disposizioni dello Stato membro nel quale la comunicazione o notificazione deve essere eseguita, purché venga garantita la certezza della consegna dell’atto al destinatario. 3.28.Va pertanto ritenuta regolare la notifica delle ordinanze – ingiunzione, trasmesse, su richiesta dell’ENAC tramite la Sezione Consolare dell’Ambasciata Italiana a Dublino e notificate tramite il servizio postale irlandese ad un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] presso la sede legale del vettore, in duplice lingua, italiana ed inglese, in data 18 maggio 2015 alle 8.36. I tempi della consegna e dell’accettazione sono stati accertati tramite consultazione del sito web delle Poste irlandesi, dove, attraverso il codice della spedizione è stato possibile verificare il giorno e l’ora della consegna e visualizzare e stampare la firma del consegnatario. 3.29.Detta documentazione risulta altresì certificata dal [OSCURATO:PERSONA]. 3.30.Poiché il deposito del ricorso in opposizione è avvenuto in data 18.7.2015, il termine ultimo per proporre l’opposizione era spirato il 17 luglio 2015, sicch é il ricorso depositato in data 18.7.2015 è intempestivo. 4.Il ricorso va pertanto rigettato. 4.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 5.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00