CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2021
Cassazione n. 45862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza emessa il 31 maggio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90. L'imputato è stato ritenuto colpevole del reato di detenzione di kg. 3,930 di marijuana, suddivisi in 19 involucri termosaldati, rinvenuti in un terreno agricolo antistante la sua proprietà, occultati in due secchi, sotterrati a un metro e mezzo di profondità, identici a quelli rinvenuti nel garage della sua abitazione; la riconducibilità del terreno all'imputato è stata fondata sul rinvenimento di un escavatore e di altre attrezzature riferibili alla sua attività imprenditoriale. All'interno dell'abitazione era stata, inoltre, rinvenuta la somma di 24.940 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, sigillate in buste di plastica, occultate in vari luoghi della camera da letto nonché nella tasca pigiama del Trovato e nella borsa della moglie; erano state, altresì, rinvenute una macchina sottovuoto, sacchetti di plastica e una bilancia digitale. 2. Il difensore del Trovato ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe. Con unico articolato motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nonché l'illegittimità della confisca. Deduce che la Corte di appello non ha risposto alle censure formulate con l'atto di appello, essendosi limitata a confermare la sentenza di primo grado, senza motivare in ordine alla circostanza che lo stupefacente è stato rinvenuto in un terreno non di proprietà del ricorrente. Dal verbale di perquisizione, trascritto nel ricorso, risulta che nell'abitazione del ricorrente non fu trovata sostanza stupefacente, ma solo una somma di denaro in contanti, per complessivi 24.940 euro, riferibile all'attività imprenditoriale del ricorrente, come provato dalle fatture prodotte, sicché è apodittico ritenerne la provenienza illecita solo in base alla suddivisione in buste di plastica. Dallo stesso verbale di perquisizione risulta che lo stupefacente fu rinvenuto in un fondo agricolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ma, a prescindere dalla illogica riconducibilità al ricorrente del terreno solo per la presenza di un suo escavatore, la perquisizione e il sequestro sono inutilizzabili per violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in quanto l'avviso dato al Trovato era relativo solo alla perquisizione dell'abitazione. La perquisizione e il sequestro sono invalidi e non riferibili al Trovato, tant'è che il decreto di convalida di perquisizione è stato emesso nei confronti del Costantinelli; non può attribuirsi al ricorrente lo stupefacente rinvenuto nel terreno solo per la presenza del suo escavatore poiché chiunque poteva accedervi e riporvi i secchi né vi è corrispondenza tra i secchi in cui era occultato lo stupefacente e quelli trovati nel garage del Trovato, di cui non è l'unico utilizzatore. Il giudizio di responsabilità non può essere fondato sul rinvenimento della somma di denaro trovata in suo possesso perché è provento dell'attività lavorativa del ricorrente, come dimostrato dalle fatture prodotte ed è stato anche provato che la macchina sottovuoto era stata acquistata il giorno prima dell'arresto. La confisca della somma di denaro è illegittima. Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro probatorio e, a seguito di richiesta del P.m., il Tribunale monocratico aveva convalidato il sequestro preventivo di urgenza senza emettere un autonomo decreto di sequestro preventivo; inoltre, in sentenza il Tribunale aveva disposto d'ufficio la confisca del denaro non richiesta dal P.m. senza motivare in alcun modo, nonostante le fatture prodotte dimostrassero la lecita provenienza delle somme. Analoga mancanza di motivazione sul punto si riscontra nella sentenza impugnata: il denaro non è ricollegabile al reato né è confiscabile ex art. 240 bis cod. pen. per sproporzione rispetto ai redditi del condannato, mancando ogni accertamento e valutazione sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca, inammissibile nel resto. 1.1 Le censure relative all'affermazione di responsabilità sono inammissibili perché proposte per motivi non consentiti, atteso che solo formalmente denunciano la violazione delle regole di valutazione della prova, in realtà, sollecitano una rivalutazione del quadro probatorio, non consentita in questa sede, specie a fronte di una valutazione conforme dei giudici di merito e di un apprezzamento lineare, affatto illogico e, pertanto, incensurabile, degli elementi oggettivi illustrati in premessa. Il ricorrente sembra ignorare il perimetro del controllo esercitabile da questa Corte, che deve limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); trascura altresì, il principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 04). Il ricorso, invece, sollecita un apprezzamento su aspetti squisitamente di merito: reitera, infatti, il tentativo di negare la riconducibilità al Trovato dello stupefacente rinvenuto nel terreno antistante la sua abitazione, facendo leva sulla circostanza che non ne era il proprietario o l'utilizzatore, ma trascurando la convergenza degli elementi indicati nella ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito: elementi che vengono esaminati in modo atomistica nel ricorso, ove si propongono alternative ricostruttive del tutto generiche e ipotetiche, sostenendo che chiunque poteva accedere al fondo e occultarvi i secchi contenenti lo stupefacente e che il ricorrente non era l'unico ad usare il garage, ove furono ritrovati secchi analoghi a quelli in cui era occultato lo stupefacente, nonché negando che detti contenitori fossero identici. Come ritenuto dai giudici di merito, detta prospettazione non è idonea a ingenerare dubbi né a depotenziare la significatività a) della presenza sul terreno dell'escavatore del ricorrente, utilizzabile proprio per scavare buche in cui sotterrare i secchi ed occultare lo stupefacente; b) delle tracce di terreno rimosso di recente; c) del rinvenimento di secchi analoghi nel garage del ricorrente, di una macchina sottovuoto e buste di plastica di varie dimensioni ovvero di uno strumento e materiale utilizzabile per il confezionamento dei pacchi di marijuana e anche per sigillare le banconote. La valutazione coordinata ed unitaria di tali elementi risulta, pertanto, coerente, logica e la motivazione idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità. 1.2 L'eccezione di nullità della perquisizione e del sequestro per violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., oltre ad essere manifestamente infondata, non risulta formulata in appello ed è, pertanto, inammissibile, non potendo censurarsi la mancata risposta ad un tema non devoluto alla cognizione del giudice di appello. Va comunque, ribadito che la nullità della perquisizione non implica quella del sequestro, ove lo stesso, riguardando il corpo del reato o cosa pertinente al reato, debba ritenersi di per sé atto dovuto, a prescindere dalle modalità con cui vi sia pervenuti (Sez. U, n. 5021 del 27/3/1996, Sala, Rv. 204643; Sez. 6, n. 41986 del 10/09/2019, PMT c/Osakwe, Rv. 277203) ed è incontestabile che il sequestro della sostanza stupefacente, costituente corpo di reato, soggetto a confisca obbligatoria, deve ritenersi legittimamente eseguito.2. E', invece, fondato il motivo di ricorso relativo alla confisca per mancanza di motivazione. Premesso che entrambi i giudici di merito non hanno espressamente dato conto della documentazione prodotta dal ricorrente, ma l'hanno implicitamente considerata irrilevante, avendo ritenuto il denaro provento dell'attività illecita, va ribadita la legittimità della confisca disposta contestualmente alla condanna, senza un preventivo provvedimento di sequestro. La confisca può essere, infatti, ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano o impongano (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113; Sez. 5 n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893 che, in tema di confisca per equivalente, afferma che il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione). Nel caso di specie, la motivazione resa per giustificare la confisca del denaro è fondata sulle anomale 'modalità di confezionamento e di occultamento del denaro, sull'entità della somma rinvenuta in contanti e in banconote di vario taglio, tipica delle transazioni illecite, nonché sulla ritenuta inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal ricorrente, quali la chiusura del conto bancario. Sul punto i giudici hanno osservato che la chiusura del conto risaliva al giugno 2020 ed era scarsamente credibile che l'imputato non ne avesse aperto un altro presso un diverso istituto di credito, trattandosi di strumento essenziale per un piccolo imprenditore edile, che dovrebbe prediligere strumenti di pagamento tracciabili, oltre alla mancata valutazione dei rischi connessi alla detenzione in casa di una consistente liquidità senza alcuna cautela. Tuttavia, pur essendo dette argomentazioni logiche, i giudici non hanno affatto affrontato il tema della natura della confisca disposta e del collegamento con il reato né considerato che il reato contestato è quello di detenzione e non di cessione di sostanze stupefacenti, sicché non può applicarsi la confisca ex art.240 cod. pen. del profitto del reato in mancanza di derivazione diretta della somma dal reato. L'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, che è costituito dal lucro cioè dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443), sicché è sicuramente consentita la confisca del danaro che costituisca provento cioè profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando sia questo il reato per cui si procede, mentre nel caso in 5 /L, esame è contestata la mera detenzione, a fini di cessione, e non la vendita di sostanze stupefacenti. Peraltro, quand'anche si dovesse ritenere che il denaro rinvenuto fosse provento dell'attività illecita, essa deriverebbe da pregressa attività di cessione e non dal reato per cui vi è stata condanna. In caso di detenzione illecita di sostanza stupefacente, fuori dai casi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, è applicabile solo la speciale confisca prevista dall'alt 240 bis c.p. in forza del rinvio operato dall'art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 90, sempre che ne sussistano le condizioni (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248), ma dei presupposti richiesti dalla norma per giustificare detto tipo di confisca e, in particolare, della sproporzione rispetto ai redditi dell'imputato, quale principale indicatore di accumulazione illecita, correlata alla particolare redditività dei reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90, non vi è alcun accertamento né cenno nella motivazione, atteso che, come detto in precedenza, non risulta minimamente esaminata e valutata la documentazione prodotta dal ricorrente per giustificare la provenienza della somma di denaro rinvenuta. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuova valutazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvi