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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 03048/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA.cl-ato-avviso a1le-p-art17 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) - ipotesi neppure prospettata nel ricorso (nel quale si deduce la assenza del vincolo di continuazione tra i reati, sulla base di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021. / Il Consiglier5Vestenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA.cl-ato-avviso a1le-p-art17 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: i motivi di ricorso proposti, relativi a sentenza di patteggiamento, non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi di tale norma, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (tra tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116) - ipotesi neppure prospettata nel ricorso (nel quale si deduce la assenza del vincolo di continuazione tra i reati, sulla base di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano- conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. / Il Consiglier5Vestenso
Sentenza Cassazione n. 03048/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris