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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43760/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 31/01/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 31/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto di confermare le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla falsità dei certificati medici prodotti a sostegno della citazione a giudizio della compagnia assicuratrice.

Sono pervenute memorie della parte civile.

Il ricorso è inammissibile in quanto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428); esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Il giudice d'appello, infatti, a pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, ha condiviso le considerazioni del primo giudice sulla falsità del sinistro e dei certificati medici prodotti, alla luce delle indicazioni del teste Corvino in relazione alle anomalie grafiche e di protocollazione riscontrate ed all'assenza negli archivi del centro del nome dell'imputato nonché di fatture associate a prestazioni erogate nei suoi confronti.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i Paola [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 31/01/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 31/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione di legge nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto di confermare le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla falsità dei certificati medici prodotti a sostegno della citazione a giudizio della compagnia assicuratrice. Sono pervenute memorie della parte civile. Il ricorso è inammissibile in quanto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428); esame, nel caso di specie, esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Il giudice d'appello, infatti, a pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, ha condiviso le considerazioni del primo giudice sulla falsità del sinistro e dei certificati medici prodotti, alla luce delle indicazioni del teste Corvino in relazione alle anomalie grafiche e di protocollazione riscontrate ed all'assenza negli archivi del centro del nome dell'imputato nonché di fatture associate a prestazioni erogate nei suoi confronti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Nulla deve essere liquidato in favore della parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i Paola [OSCURATO:PERSONA] C
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