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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16816/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, avendo la Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l'integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando sia il carattere ripetuto e continuativo della condotta di spaccio, attestato dal numero di clienti con cui l'imputato intratteneva rapporti costanti (tale da presupporre l'esistenza di uno stabile canale di rifornimento dello stupefacente), sia il quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina detenuto e l'entità dei crediti e dei debiti (cfr. pag. 6); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile, avendo la Corte territoriale, nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), escluso, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, l'integrazione della meno grave fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando sia il carattere ripetuto e continuativo della condotta di spaccio, attestato dal numero di clienti con cui l'imputato intratteneva rapporti costanti (tale da presupporre l'esistenza di uno stabile canale di rifornimento dello stupefacente), sia il quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina detenuto e l'entità dei crediti e dei debiti (cfr. pag. 6); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/0
Sentenza Cassazione n. 16816/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris