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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 27417/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 28925-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 538/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 1335/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.28925/2019 Cron.

Rep.

Ud.06/07/2023 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Milano in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte lavoratrici dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che era subentrata nell’appalto delle scuole del Comune di Bollate, ha ritenuto che queste avevano diritto al riconoscimento delle condizioni economiche e normative di cui già godevano presso la precedente società appaltatrice del servizio, [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente diritto a percepire dal 1.7.2012 l’importo previsto dall’Accordo integrativo salariale della Provincia di Milano ed aveva ordinato alla società convenuta il ripristino nella misura di € 61,20 per le lavoratrici inquadrate nel 5° livello ed € 57,07 per quelle inquadrate mel 6° e 6° S. Inoltre, accoglieva anche la domanda relativa alla decurtazione dei ratei per 13 e 14 mensilità, ferie e ROL con riguardo al periodo di sospensione dell’attività nei periodi di chiusura delle scuole.

Per l’effetto condannava la società a pagare le somme per ciascuna lavoratrice specificate oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, previa detrazione di quanto già corrisposto a titolo di superminimo.

2. La Corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dalla società datrice di lavoro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto ha confermato, ha rigettato la domanda delle lavoratrici relativa al ricalcolo dei ratei aggiuntivi salva l’incidenza degli importi relativi all’accordo integrativo salariale della Provincia di Milano.

2.1. Per quanto qui ancora interessa ha ritenuto che con l’art. 2 del verbale di accordo sindacale del cambio appalto del 26.6.2012 fosse stato confermato l’impegno della società a mantenere invariate le condizioni retributive già percepite in base al c.c.n.l. e ad eventuali accordi integrativi salariali.

2.2. Ha poi accertato che nella precedente gestione era stata riconosciuta l’integrazione salariale derivante dall’Accordo integrativo provinciale del Comune di Milano per il settore della ristorazione collettiva del 1989 che, per la quota variabile di retribuzione ivi prevista,era stato consolidato dal 1.3.1992.

2.3. Ha ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda di assorbimento del superminimo evidenziando che comunque si trattava di voci di natura diversa e perciò non sostituibili.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidato a cinque motivi.

Le lavoratrici hanno resistito con tempestivo controricorso.

Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII [OSCURATO:PERSONA], capo XII [OSCURATO:PERSONA] CCNL [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

4.1. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto la società obbligata a corrispondere alle lavoratrici elementi retributivi eccedenti rispetto a quanto previsto dal CNL [OSCURATO:PERSONA] E sercizi ossia l'elemento integrativo provinciale della Provincia di Milano e per non aver valutato la circostanza per cui la società stessa,pur non essendovi tenuta, ha comunque garantito alle lavoratrici un superminimo assorbibile equivalente agli importi rivendicati a titolo di integrativo provinciale.

5. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e degli artt. da 331 a 345 titolo XII [OSCURATO:PERSONA], capo XII [OSCURATO:PERSONA] CCNL [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

5.1. Si censura la sentenzad'appello per aver afferm ato la vigenza tra le parti del contratto integrativo provinciale in forza di un'errata interpretazione dell'art. 10 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che si tratta di un accordo scaduto nel 1992e mai rinnovato e per aver omesso ogni valutazione sulla circostanza che l'accordo è stato stipulato da un'associazione provinciale a cui la società non è mai stata iscritta.

6. Con ilterzo motivo di ricorso è denunciata la violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione delle norme sul procedimentoin relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c..

La ricorrente deduce che la Corte di merito pur dichiarando in motivazione di accogliere il secondo ed il terzo motivo di ricorso ha poi in dispositivo fatto riferimento ai ratei aggiuntivi così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia denunciato.

7. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza la violazione dell'articolo 2909c.c. e degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c. oltre chedell'articolo 339 CCNL turismo pubblici esercizi in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c. ela violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell’art. 360 primo comma n.4 c.p.c. .

7.1. La società ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, la questione dell’erogazione del superminimo e dell'assorbimento delle somme richieste in tale voce era stata oggetto di esame già in primo grado e che, in mancanza di un motivo da parte delle lavoratrici,non avrebbe potuto essere riesaminata in appello.

7.2. Sottolinea che il super minimo riconosciuto dalla società aveva la medesima causa dell’emolumento integrativo previsto dall'accordo provinciale e che il contratto collettivo nazionale all'articolo 339 aveva stabilito che tale compenso sarebbe stato assorbito in occasione di futuri aumenti salariali.

8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c..

8.1. Si deduce che,come già chiarito alla Corte di merito , alla lavoratrice Bianchini l’elemento integrativo richiesto era già stato corrisposto.A tal riguardo si sottolinea che la precisazione si era resa necessaria per effetto dell’avvenuto accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda delle lavoratrici, di cui la società avevachiesto l’integrale rigetto.

Non si trattava perciò di domanda nuova , come erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, ma di mera emendatio libelli atteso che ci si era limitati ad una diversa quantificazione della domanda i cui fatti costitutivi erano rimasti identici.

9. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, sono infondati.

10. È utile trascrivere il testo degli accordi a cui si fa riferimento, depositati da entrambe le parti in allegato al ricorso e al controricorso.

11. È pacifico che la società ricorrente applicasse il CCNL Turismo.

L’art. 339 di tale contratto collettivo (2010), la cui rubrica è relativa a “Cambi di gestione – garanzie retributive”, stabiliva al comma 1: “Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 336, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”.

Il secondo comma dell’art. 339 disciplinava l’ipotesi in cui i trattamenti percepiti presso la precedente gestione“fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979” prevendendo che “la disciplina verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti”.

12. L’art. 10 del CCNL, in tema di “contrattazione integrativa”, stabiliva che la “ contrattazione integrativa s i svolge a livello aziendale o territoriale” e che “ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”, il negoziato si svolge “a livello provinciale per le imprese di ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva”.

13. L’Accordo integrativo salariale della Provincia di Milano per le aziende della ristorazione collettiva del 16.5.1989 prevedeva l’istituzione in favore dei lavoratori interessati, tra l’altro, di una “quota variabile del salario integrativo provinciale calcolato sulla presenza e pari a L. 550 giornaliere a partire dal 1° marzo1989 ed ulteriori L. 550 giornaliere a partire dal 1° marzo1990”.

Si conveniva poi che “tale quota variabile si trasform(asse), con decorrenza dal 1° marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, nella misura di L. 17.500 uguali per tutti i livelli”.

Nei “chiarimenti a verbale” in calce all’Accordo del 1989, con scadenza il 28.2.1992, era stabilito che “Le L. 17.550 (consolidamento della quota variabile di L. 550 e di L. 550) all’atto dell’inserimento nella quota salariale integrativa provinciale ne seguono le sorti ad ogni effetto contrattuale e di legge”.

14. L’art. 2 del verbale di accordo stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa recava la seguente previsione, di contenuto analogo all’art. 339 CCNL, ed esattamente: “ai lavoratori neo assunti di cui all’allegato elenco saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’art. 350 CCNL, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, a condizione che siano opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL e territoriali qualora vigenti, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione qualora erogati in conformità di quanto previsto dal CCNL Turismo PP.EE.”. 15.L’art. 22 del capitolato d’appalto disponeva che “la ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato”.

16. La Corte di merito ha premesso come non fosse contestato tra le parti che la società cessante nella gestione dell’appalto riconoscesse ai lavoratori in esso impiegati l’integrazione salariale di cui all’Accordo integrativo provinciale di Milano per il settore della ristorazione collettiva del 1989; ha interpretato l’Accordo integrativo provinciale (pacificamente scaduto nel 1992 e non rinnovato) nella parte in cui prevedeva il “consolidamento della quota variabile” nel senso che “la stessa (dovesse) considera(rsi) come integrazione salariale fissa da quella data”; ha ritenuto che tale integrazione salariale, divenuta elemento stabile della retribuzione ordinaria, fosse richiamata e fatta salva dal CCNL e dall’accordo di cambio appalto quali “condizioni retributive… pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore… ivi compres i … gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alladata di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”.

17. Ora, in materia di interpretazione dei contratti collettivi, questa Corte (sentenza n. 6335 del 2014) haaffermato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

18. Al contrario, per i contratti collettivi decentrati (territoriali, aziendali), così come per qualsiasialtro accordo negoziale, l'interpretazioneè riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo attraverso la specifica deduzione di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e plausibilità della interpretazione medesima,e sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie integranti la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.(Cass. n. 11666 del 2022; n. 4460 del 2020).

19. In generale, si è affermato che nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art.1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo incoerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi(Cass. n. 24699 del 20 21 ).

20. Tale circolarità nel percorso interpretativo deve, a maggior ragione, impiegarsi i n materia di contrattazionecollettiva per l a peculiarità della stessa , spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale,aziendale, ecc.), esercitata su una molteplicità di aspetti che attengono alle complesse dinamiche dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali, caratterizzata dal particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali e resa più difficoltosa dal carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi(v. da ultimo, Cass. n. 2996 del 2023; v.

Cass. n. 11666 del 2022 secondo cui l’interpretazionedegli accordi integrativi, riservata al giudice di merito, va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale).

21. E’ essenziale, come più volte precisato da questa Corte, che nella denuncia di violazione delle regole legali di interpretazione la parte faccia puntuale riferimento agli specifici canoni ermeneutici che si assumono non rispettati dal giudice di merito, indicando anche in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536) atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito all’atto negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalgiudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dal medesimo esaminati.

22. Nel caso in esame, e avuto riguardo al contratto collettivo nazionale, i giudici di appello hanno fatto leva sull’art. 339 del CCNL, il cui contenuto è sostanzialmente traslato nell’accordo di cambio appalto.

Deve premettersi che le parti sociali, consapevoli del fatto che il “settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione”, hanno inteso disciplinare con gli artt. 332 e ss. i “cambi di gestione”, allo “scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro” specificamente regolamentate.

23. Il primo comma dell’art. 339 cit. garantisce ai lavoratori assunti (ex novo) dalla società subentrante nell’appalto un “trattamento di miglior favore”, ed esattamente il diritto a “condizioni retributive…pari a quelle già percepite” presso il datore di lavoro che ha cessato l’appalto.

Tali condizioni retributive, che i lavoratori hanno diritto di continuare a percepire, comprendono“gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”.

24. La disposizione appena riportata subordina il diritto dei lavoratori al mantenimento dei trattamenti salariali integrativi a due requisiti: il primo di ordine temporale, deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate almeno tre mesi prima del cambio di gestione; il secondo di ordine regolamentare, deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo.

Quest’ultima statuizione esige che la fonte istitutiva delle integrazioni salariali, percepite dai lavoratori alle dipendenze della società cessante, sia coerente e non in contrasto con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale.

Al riguardo, la Corte d’appello ha correttamente richiamato l’art. 10 del CCNL interpretando lo stesso come volto a fare salve (“ferme restando”) le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che hanno già disciplinato la materia.

Lo stesso art. 10 prevede che la contrattazione integrativa per le imprese della ristorazione collettiva debba svolgersi a livello provinciale e nel caso in esame l’integrazione salariale riconosciuta alle lavoratrici era stata introdotta dall’Accordo integrativo provinciale della Provincia di Milano del 1989.

È vero, come sostenuto dalla società ricorrente, che tale accordo è scaduto nel 1992 e non è mai stato rinnovato, ma è anche vero che la quota variabile era stata espressamente trasformata, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (primo giorno successivo alla scadenza dell’accordo medesimo), in “quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale nella misura di L. 17.500 per tutti i livelli” e, soprattutto, che tale quota fissa mensile, come è pacifico in atti, è stata regolarmente corrisposta alle lavoratrici dal datore di lavoro cessante nella gestione dell’appalto.

Tale quota, divenuta elemento stabile della retribuzione nello specifico settore, a prescindere dalla scadenza dell’accordo provinciale e come confermato dalle tabelle ministeriali allegate al controricorso, andava a comporre le condizioni retributive che le lavoratrici, assunte dalla società subentrata nell’appalto, avevano diritto di mantenere quale “trattamento di miglior favore”.

È proprio la ratio della previsione del CCNL, di contenere il rischio di modifiche peggiorative delle condizioni retributive in ogni cambio nella gestione nell’appalto, che dà significato all’espressione adoperata nell’art. 10(“ferme le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”) e, d’altra parte, il “trattamento di miglior favore” garantito dall’art. 339 non può che comportare il riconoscimento di voci retributive (già stabilmente percepite) diverse rispetto a quelle spettanti ai dipendenti in base alle disposizioni del contratto nazionale e dei contratti integrativi “qualora vigenti” all’epoca del cambio appalto e come tali comunque vincolanti per l’impresa che applichi il CCNL (v.

Cass. n. 14914 del 2009 secondo cui “la recezione da parte del datore di lavoro delcontratto naziona le comprende anche ilcontratto integrativo corrispondente allo specifico settore o quella determinata disciplina posta all'interno dell'unicocontratto integrativo, con conseguente vincolatività soltanto per le parti stipulanti che operano in tale settore o in ragione dell'intervento nella regolazione della specifica materia di singoli corrispondenti organismi sindacali”).

25. Una conferma di quanto finora detto si trae dal secondo comma dell’art. 339 che, esclusivamente per i trattamenti superiori percepiti presso la precedente gestione per effetto di pattuizioni collettive aziendali, sancisce il mantenimento come quota ad personamassorbibile.

26. Così ricostruita la portata delle previsioni del contratto collettivo nazionale, deve rilevarsi come sia del tutto coerente ad essa la lettura che la Corte di merito ha dato dell’Accordo integrativo provinciale e dell’accordo di cambio appalto e che le censure mosse sul punto dalla società ricorrente, attraverso il generico riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., si risolvano nella prospettazione di una interpretazione diversa e contrapposta, basata essenzialmente sul dato, privo per quanto detto di valore dirimente, della scadenza dell’Accordo provinciale del 1989 e della mancanza di ultrattività dello stesso.

I giudici di merito non hanno riconosciuto ultrattività alle previsioni del contratto provinciale ma hanno ricostruito le condizioni retributive che le lavoratrici avevano diritto di mantenere, quale trattamento di miglior favore, alla luce dell’art. 339 CCNL e dell’accordo di cambio appalto, considerando i trattamenti integrativi salariali stabilmente percepiti dai lavoratori del settore ristorazione collettiva dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle attuali controricorrenti fino al momento del cambio appalto.

27. Il terzo motivo di ricorsonon può essere accolto atteso che la Corte territoriale ha in motivazione chiarito che il computo errato era riferito a “ratei dipermessi, ferie e ratei di tredicesima” e quindi in dispositivo ha in generale fatto riferimento ai “ratei aggiuntivi” si tratta di espressione che si riempie di contenuto con la specificazione contenuta nella motivazione e dunque è ben chiaro il contestonel quale si muove l’accoglimento della censura formulata in appello dalla società.Nel rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove come nella specie l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione.A ciò si aggiunga che conclusivamente ciò che ulteriormente si denuncia è una contraddittori età della motivazione che non è più censurabile se non nei termini in cui leanomalie motivazionali sono ancora denunciabili (cfr. per tutte Cass. s.u.n. 8053 e n. 8054 del 07/04/ 2014) in quanto idonee ad integrare il vizio di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c..

28. Il quarto edil qu into motivo di ricorso sono fondati e devono essere accolti. 29.Erra la Corte di merito nel ritenere che la domanda avanzata dalla società, di assorbimento nel superminimo riconosciuto ai lavoratori delle somme richieste a titolo di integrazione, fosse nuova e perciò inammissibile.

Dalla lettura della sentenza emerge che la questione era stata ritualmente posta al giudice di primo grado che infatti aveva detratto il “superminimo già corrisposto ove conteggiato negli importi prodotti”.Inoltre, dal ricorso (v. pagg. 25 e 26) si evince che con la memoria difensiva di primo grado era stato dedotto che avrebbe dovuto essere detratto “tutto quanto corrisposto dalla scrivente (…) a titolo di superminimo durante l’interoperiodo di durata del rapporto” e che “l’importo ancora risultante (…) a titolo di superminimodeve essere convertito nella voce richiesta” trattandosi di compenso riconosciuto al fine di garantire il trattamento di miglior favore in godimento.

Con l’appello, poi, la richiestaè stata reiterata ancora una volta in via subordinata.

Nessuna novità della domanda che dunque avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte di merito.

30. Ugualmente la Corte è incorsa nella violazione delle norme denunciata con il quinto motivo di ricorsoatteso che l’eccezione di pagamento formulata in appello con riguardo alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti(cfr. Cass. 24/12/2021 n. 41474 ).

31. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto limitatamente al quarto ed al quinto motivo e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano che, in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 28925-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 538/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 1335/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.28925/2019 Cron. Rep. Ud.06/07/2023 PU udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Milano in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutte lavoratrici dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che era subentrata nell’appalto delle scuole del Comune di Bollate, ha ritenuto che queste avevano diritto al riconoscimento delle condizioni economiche e normative di cui già godevano presso la precedente società appaltatrice del servizio, [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente diritto a percepire dal 1.7.2012 l’importo previsto dall’Accordo integrativo salariale della Provincia di Milano ed aveva ordinato alla società convenuta il ripristino nella misura di € 61,20 per le lavoratrici inquadrate nel 5° livello ed € 57,07 per quelle inquadrate mel 6° e 6° S. Inoltre, accoglieva anche la domanda relativa alla decurtazione dei ratei per 13 e 14 mensilità, ferie e ROL con riguardo al periodo di sospensione dell’attività nei periodi di chiusura delle scuole. Per l’effetto condannava la società a pagare le somme per ciascuna lavoratrice specificate oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, previa detrazione di quanto già corrisposto a titolo di superminimo. 2. La Corte di appello di Milano, investita del gravame proposto dalla società datrice di lavoro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto ha confermato, ha rigettato la domanda delle lavoratrici relativa al ricalcolo dei ratei aggiuntivi salva l’incidenza degli importi relativi all’accordo integrativo salariale della Provincia di Milano. 2.1. Per quanto qui ancora interessa ha ritenuto che con l’art. 2 del verbale di accordo sindacale del cambio appalto del 26.6.2012 fosse stato confermato l’impegno della società a mantenere invariate le condizioni retributive già percepite in base al c.c.n.l. e ad eventuali accordi integrativi salariali. 2.2. Ha poi accertato che nella precedente gestione era stata riconosciuta l’integrazione salariale derivante dall’Accordo integrativo provinciale del Comune di Milano per il settore della ristorazione collettiva del 1989 che, per la quota variabile di retribuzione ivi prevista,era stato consolidato dal 1.3.1992. 2.3. Ha ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda di assorbimento del superminimo evidenziando che comunque si trattava di voci di natura diversa e perciò non sostituibili. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidato a cinque motivi. Le lavoratrici hanno resistito con tempestivo controricorso. Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. da 331 a 345 titolo XII [OSCURATO:PERSONA], capo XII [OSCURATO:PERSONA] CCNL [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 4.1. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto la società obbligata a corrispondere alle lavoratrici elementi retributivi eccedenti rispetto a quanto previsto dal CNL [OSCURATO:PERSONA] E sercizi ossia l'elemento integrativo provinciale della Provincia di Milano e per non aver valutato la circostanza per cui la società stessa,pur non essendovi tenuta, ha comunque garantito alle lavoratrici un superminimo assorbibile equivalente agli importi rivendicati a titolo di integrativo provinciale. 5. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e degli artt. da 331 a 345 titolo XII [OSCURATO:PERSONA], capo XII [OSCURATO:PERSONA] CCNL [OSCURATO:PERSONA] e degli artt. 1362 e ss. c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 5.1. Si censura la sentenzad'appello per aver afferm ato la vigenza tra le parti del contratto integrativo provinciale in forza di un'errata interpretazione dell'art. 10 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], senza tener conto che si tratta di un accordo scaduto nel 1992e mai rinnovato e per aver omesso ogni valutazione sulla circostanza che l'accordo è stato stipulato da un'associazione provinciale a cui la società non è mai stata iscritta. 6. Con ilterzo motivo di ricorso è denunciata la violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione delle norme sul procedimentoin relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. La ricorrente deduce che la Corte di merito pur dichiarando in motivazione di accogliere il secondo ed il terzo motivo di ricorso ha poi in dispositivo fatto riferimento ai ratei aggiuntivi così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia denunciato. 7. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza la violazione dell'articolo 2909c.c. e degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c. oltre chedell'articolo 339 CCNL turismo pubblici esercizi in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c. ela violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell’art. 360 primo comma n.4 c.p.c. . 7.1. La società ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito, la questione dell’erogazione del superminimo e dell'assorbimento delle somme richieste in tale voce era stata oggetto di esame già in primo grado e che, in mancanza di un motivo da parte delle lavoratrici,non avrebbe potuto essere riesaminata in appello. 7.2. Sottolinea che il super minimo riconosciuto dalla società aveva la medesima causa dell’emolumento integrativo previsto dall'accordo provinciale e che il contratto collettivo nazionale all'articolo 339 aveva stabilito che tale compenso sarebbe stato assorbito in occasione di futuri aumenti salariali. 8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. 8.1. Si deduce che,come già chiarito alla Corte di merito , alla lavoratrice Bianchini l’elemento integrativo richiesto era già stato corrisposto.A tal riguardo si sottolinea che la precisazione si era resa necessaria per effetto dell’avvenuto accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda delle lavoratrici, di cui la società avevachiesto l’integrale rigetto. Non si trattava perciò di domanda nuova , come erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, ma di mera emendatio libelli atteso che ci si era limitati ad una diversa quantificazione della domanda i cui fatti costitutivi erano rimasti identici. 9. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, sono infondati. 10. È utile trascrivere il testo degli accordi a cui si fa riferimento, depositati da entrambe le parti in allegato al ricorso e al controricorso. 11. È pacifico che la società ricorrente applicasse il CCNL Turismo. L’art. 339 di tale contratto collettivo (2010), la cui rubrica è relativa a “Cambi di gestione – garanzie retributive”, stabiliva al comma 1: “Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 336, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”. Il secondo comma dell’art. 339 disciplinava l’ipotesi in cui i trattamenti percepiti presso la precedente gestione“fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979” prevendendo che “la disciplina verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra le parti”. 12. L’art. 10 del CCNL, in tema di “contrattazione integrativa”, stabiliva che la “ contrattazione integrativa s i svolge a livello aziendale o territoriale” e che “ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”, il negoziato si svolge “a livello provinciale per le imprese di ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva”. 13. L’Accordo integrativo salariale della Provincia di Milano per le aziende della ristorazione collettiva del 16.5.1989 prevedeva l’istituzione in favore dei lavoratori interessati, tra l’altro, di una “quota variabile del salario integrativo provinciale calcolato sulla presenza e pari a L. 550 giornaliere a partire dal 1° marzo1989 ed ulteriori L. 550 giornaliere a partire dal 1° marzo1990”. Si conveniva poi che “tale quota variabile si trasform(asse), con decorrenza dal 1° marzo 1992, in quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale, nella misura di L. 17.500 uguali per tutti i livelli”. Nei “chiarimenti a verbale” in calce all’Accordo del 1989, con scadenza il 28.2.1992, era stabilito che “Le L. 17.550 (consolidamento della quota variabile di L. 550 e di L. 550) all’atto dell’inserimento nella quota salariale integrativa provinciale ne seguono le sorti ad ogni effetto contrattuale e di legge”. 14. L’art. 2 del verbale di accordo stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa recava la seguente previsione, di contenuto analogo all’art. 339 CCNL, ed esattamente: “ai lavoratori neo assunti di cui all’allegato elenco saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell’art. 350 CCNL, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, a condizione che siano opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall’applicazione del CCNL e territoriali qualora vigenti, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione qualora erogati in conformità di quanto previsto dal CCNL Turismo PP.EE.”. 15.L’art. 22 del capitolato d’appalto disponeva che “la ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per categoria, venga successivamente stipulato”. 16. La Corte di merito ha premesso come non fosse contestato tra le parti che la società cessante nella gestione dell’appalto riconoscesse ai lavoratori in esso impiegati l’integrazione salariale di cui all’Accordo integrativo provinciale di Milano per il settore della ristorazione collettiva del 1989; ha interpretato l’Accordo integrativo provinciale (pacificamente scaduto nel 1992 e non rinnovato) nella parte in cui prevedeva il “consolidamento della quota variabile” nel senso che “la stessa (dovesse) considera(rsi) come integrazione salariale fissa da quella data”; ha ritenuto che tale integrazione salariale, divenuta elemento stabile della retribuzione ordinaria, fosse richiamata e fatta salva dal CCNL e dall’accordo di cambio appalto quali “condizioni retributive… pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore… ivi compres i … gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alladata di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”. 17. Ora, in materia di interpretazione dei contratti collettivi, questa Corte (sentenza n. 6335 del 2014) haaffermato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti. 18. Al contrario, per i contratti collettivi decentrati (territoriali, aziendali), così come per qualsiasialtro accordo negoziale, l'interpretazioneè riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo attraverso la specifica deduzione di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e plausibilità della interpretazione medesima,e sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie integranti la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.(Cass. n. 11666 del 2022; n. 4460 del 2020). 19. In generale, si è affermato che nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art.1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo incoerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi(Cass. n. 24699 del 20 21 ). 20. Tale circolarità nel percorso interpretativo deve, a maggior ragione, impiegarsi i n materia di contrattazionecollettiva per l a peculiarità della stessa , spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale,aziendale, ecc.), esercitata su una molteplicità di aspetti che attengono alle complesse dinamiche dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali, caratterizzata dal particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali e resa più difficoltosa dal carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi(v. da ultimo, Cass. n. 2996 del 2023; v. Cass. n. 11666 del 2022 secondo cui l’interpretazionedegli accordi integrativi, riservata al giudice di merito, va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, non nell'ambito di una priorità di uno dei due criteri, ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale). 21. E’ essenziale, come più volte precisato da questa Corte, che nella denuncia di violazione delle regole legali di interpretazione la parte faccia puntuale riferimento agli specifici canoni ermeneutici che si assumono non rispettati dal giudice di merito, indicando anche in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con la conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536) atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito all’atto negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalgiudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dal medesimo esaminati. 22. Nel caso in esame, e avuto riguardo al contratto collettivo nazionale, i giudici di appello hanno fatto leva sull’art. 339 del CCNL, il cui contenuto è sostanzialmente traslato nell’accordo di cambio appalto. Deve premettersi che le parti sociali, consapevoli del fatto che il “settore della ristorazione collettiva è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione”, hanno inteso disciplinare con gli artt. 332 e ss. i “cambi di gestione”, allo “scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro” specificamente regolamentate. 23. Il primo comma dell’art. 339 cit. garantisce ai lavoratori assunti (ex novo) dalla società subentrante nell’appalto un “trattamento di miglior favore”, ed esattamente il diritto a “condizioni retributive…pari a quelle già percepite” presso il datore di lavoro che ha cessato l’appalto. Tali condizioni retributive, che i lavoratori hanno diritto di continuare a percepire, comprendono“gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro”. 24. La disposizione appena riportata subordina il diritto dei lavoratori al mantenimento dei trattamenti salariali integrativi a due requisiti: il primo di ordine temporale, deve cioè trattarsi di integrazioni retributive concordate ed erogate almeno tre mesi prima del cambio di gestione; il secondo di ordine regolamentare, deve cioè trattarsi di integrazioni salariali la cui pattuizione ed erogazione sia avvenuta in conformità alle previsioni del contratto collettivo. Quest’ultima statuizione esige che la fonte istitutiva delle integrazioni salariali, percepite dai lavoratori alle dipendenze della società cessante, sia coerente e non in contrasto con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale. Al riguardo, la Corte d’appello ha correttamente richiamato l’art. 10 del CCNL interpretando lo stesso come volto a fare salve (“ferme restando”) le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che hanno già disciplinato la materia. Lo stesso art. 10 prevede che la contrattazione integrativa per le imprese della ristorazione collettiva debba svolgersi a livello provinciale e nel caso in esame l’integrazione salariale riconosciuta alle lavoratrici era stata introdotta dall’Accordo integrativo provinciale della Provincia di Milano del 1989. È vero, come sostenuto dalla società ricorrente, che tale accordo è scaduto nel 1992 e non è mai stato rinnovato, ma è anche vero che la quota variabile era stata espressamente trasformata, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (primo giorno successivo alla scadenza dell’accordo medesimo), in “quota fissa mensile in aggiunta al salario integrativo provinciale nella misura di L. 17.500 per tutti i livelli” e, soprattutto, che tale quota fissa mensile, come è pacifico in atti, è stata regolarmente corrisposta alle lavoratrici dal datore di lavoro cessante nella gestione dell’appalto. Tale quota, divenuta elemento stabile della retribuzione nello specifico settore, a prescindere dalla scadenza dell’accordo provinciale e come confermato dalle tabelle ministeriali allegate al controricorso, andava a comporre le condizioni retributive che le lavoratrici, assunte dalla società subentrata nell’appalto, avevano diritto di mantenere quale “trattamento di miglior favore”. È proprio la ratio della previsione del CCNL, di contenere il rischio di modifiche peggiorative delle condizioni retributive in ogni cambio nella gestione nell’appalto, che dà significato all’espressione adoperata nell’art. 10(“ferme le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia”) e, d’altra parte, il “trattamento di miglior favore” garantito dall’art. 339 non può che comportare il riconoscimento di voci retributive (già stabilmente percepite) diverse rispetto a quelle spettanti ai dipendenti in base alle disposizioni del contratto nazionale e dei contratti integrativi “qualora vigenti” all’epoca del cambio appalto e come tali comunque vincolanti per l’impresa che applichi il CCNL (v. Cass. n. 14914 del 2009 secondo cui “la recezione da parte del datore di lavoro delcontratto naziona le comprende anche ilcontratto integrativo corrispondente allo specifico settore o quella determinata disciplina posta all'interno dell'unicocontratto integrativo, con conseguente vincolatività soltanto per le parti stipulanti che operano in tale settore o in ragione dell'intervento nella regolazione della specifica materia di singoli corrispondenti organismi sindacali”). 25. Una conferma di quanto finora detto si trae dal secondo comma dell’art. 339 che, esclusivamente per i trattamenti superiori percepiti presso la precedente gestione per effetto di pattuizioni collettive aziendali, sancisce il mantenimento come quota ad personamassorbibile. 26. Così ricostruita la portata delle previsioni del contratto collettivo nazionale, deve rilevarsi come sia del tutto coerente ad essa la lettura che la Corte di merito ha dato dell’Accordo integrativo provinciale e dell’accordo di cambio appalto e che le censure mosse sul punto dalla società ricorrente, attraverso il generico riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c., si risolvano nella prospettazione di una interpretazione diversa e contrapposta, basata essenzialmente sul dato, privo per quanto detto di valore dirimente, della scadenza dell’Accordo provinciale del 1989 e della mancanza di ultrattività dello stesso. I giudici di merito non hanno riconosciuto ultrattività alle previsioni del contratto provinciale ma hanno ricostruito le condizioni retributive che le lavoratrici avevano diritto di mantenere, quale trattamento di miglior favore, alla luce dell’art. 339 CCNL e dell’accordo di cambio appalto, considerando i trattamenti integrativi salariali stabilmente percepiti dai lavoratori del settore ristorazione collettiva dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle attuali controricorrenti fino al momento del cambio appalto. 27. Il terzo motivo di ricorsonon può essere accolto atteso che la Corte territoriale ha in motivazione chiarito che il computo errato era riferito a “ratei dipermessi, ferie e ratei di tredicesima” e quindi in dispositivo ha in generale fatto riferimento ai “ratei aggiuntivi” si tratta di espressione che si riempie di contenuto con la specificazione contenuta nella motivazione e dunque è ben chiaro il contestonel quale si muove l’accoglimento della censura formulata in appello dalla società.Nel rito del lavoro la prevalenza del dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le due parti della pronuncia, mentre, ove come nella specie l'incompatibilità manchi, la portata precettiva della pronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione.A ciò si aggiunga che conclusivamente ciò che ulteriormente si denuncia è una contraddittori età della motivazione che non è più censurabile se non nei termini in cui leanomalie motivazionali sono ancora denunciabili (cfr. per tutte Cass. s.u.n. 8053 e n. 8054 del 07/04/ 2014) in quanto idonee ad integrare il vizio di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.. 28. Il quarto edil qu into motivo di ricorso sono fondati e devono essere accolti. 29.Erra la Corte di merito nel ritenere che la domanda avanzata dalla società, di assorbimento nel superminimo riconosciuto ai lavoratori delle somme richieste a titolo di integrazione, fosse nuova e perciò inammissibile. Dalla lettura della sentenza emerge che la questione era stata ritualmente posta al giudice di primo grado che infatti aveva detratto il “superminimo già corrisposto ove conteggiato negli importi prodotti”.Inoltre, dal ricorso (v. pagg. 25 e 26) si evince che con la memoria difensiva di primo grado era stato dedotto che avrebbe dovuto essere detratto “tutto quanto corrisposto dalla scrivente (…) a titolo di superminimo durante l’interoperiodo di durata del rapporto” e che “l’importo ancora risultante (…) a titolo di superminimodeve essere convertito nella voce richiesta” trattandosi di compenso riconosciuto al fine di garantire il trattamento di miglior favore in godimento. Con l’appello, poi, la richiestaè stata reiterata ancora una volta in via subordinata. Nessuna novità della domanda che dunque avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte di merito. 30. Ugualmente la Corte è incorsa nella violazione delle norme denunciata con il quinto motivo di ricorsoatteso che l’eccezione di pagamento formulata in appello con riguardo alla lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti(cfr. Cass. 24/12/2021 n. 41474 ). 31. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto limitatamente al quarto ed al quinto motivo e la sentenza cassata deve essere rinviata alla Corte di appello di Milano che, in divers
Sentenza Cassazione n. 27417/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris