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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 1991

Cassazione n. 26145/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

I difensori degli imputati hanno depositato per via telematica memoria difensiva e conclusioni scritte in replica - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto di Pidone - e memoria difensiva in replica - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto della Pezzino.Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Enna del 6 dicembre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624,625 n.2 cod. pen. a loro contestato per essersi impossessati di energia elettrica in danno dell'[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - mediante allaccio diretto abusivo alla Rete di distribuzione. 1.E' stato dedotto un solo motivo, che ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 517 cod. proc. pen. perché il giudice monocratico ha pronunciato il verdetto impugnato dopo aver precluso al pubblico ministero, nel corso del dibattimento e prima dell'inizio della discussione, di procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., relativa alla consumazione del fatto su bene destinato a pubblico servizio; anzi, secondo il requirente, la indicazione della natura della destinazione del bene all'utilità collettiva dovrebbe ritenersi già inglobata nell'incolpazione mossa ai due imputati.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato, per più ragioni. 1.11 Tribunale di Enna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per difetto di querela, in applicazione del disposto dell'art. 624 cornma 3 cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. i) del Decr.

Lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito la procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, anche se aggravato, salve alcune eccezioni - per le quali continua a procedersi di ufficio tra le quali è d'interesse per il presente procedimento quella dell'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., attinente alla commissione del fatto su cose "destinate a pubblico servizio".

In relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, ovvero prima del 30 dicembre 2022 (come quello all'attenzione del collegio), l'art. 85 del Decr.

Lgs. n. 150 del 2022 ha sancito che per i reati perseguibili a querela in base alle innovazioni normative (tra cui il delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen., contestato ad litteram), il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data quando la persona offesa (come nel caso di specie) abbia avuto in precedenza notizia del fatto di reato.2.All'udienza del 7 giugno 2023 - subito dopo la riapertura del dibattimento, dunque alla prima udienza utile nella vigenza della c.d. riforma Cartabia, testè menzionata - il pubblico ministero ha espresso l'immediato intendimento di elevare contestazione suppletiva della circostanza aggravante suddetta e il giudice, sull'opposizione della difesa degli imputati che ha chiesto di emettere sentenza di proscioglimento non essendo intervenuta la querela della persona offesa entro il termine imposto dalla disciplina transitoria, non ha consentito alla parte pubblica di formulare la contestazione e si è riservato di decidere; all'udienza del 6 dicembre 2023 l'organo giudicante ha dapprima pronunciato un'ordinanza reiettiva dell'impulso del pubblico ministero e, subito dopo, letto il dispositivo, con motivazione contestuale, della sentenza oggetto del ricorso. 3.La sentenza è affetta da nullità assoluta ai sensi degli artt. 179 comma 1 cod. proc. pen. e 178 lett. b) cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, in presenza della violazione di norme processuali che attengono all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (sez.5, n. 17533 del 11/04/2024, Sparviero, non mass.).

Il pubblico ministero è il "dominus" esclusivo dell'azione penale (da ultimo, sez. 2, n. 9039 del 17 gennaio 2023, Palumbo, ma v. anche in motivazione l'ancor più recente Sez.

U n. 49935 del 28/09/2023, Domingo) e costituisce suo potere-dovere e conseguente facoltà la modificazione dell'imputazione a norma degli artt. 516 e segg. del codice di rito (cfr. ora anche gli artt. 423, comma 1 bis e 554 bis commi 5 e 6 cod. proc. pen., introdotti dal ID.

Lgs. n. 150 del 2022), anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, senza alcuna necessità di elementi sopravvenuti (sez.

U n. 4 del 28/10/1988, Barbagallo); non è richiesto alcun "nulla osta" del giudice ai fini della validità del mutamento dell'imputazione e dell'integrazione di cui agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. - inclusa la introduzione nell'addebito di ulteriori circostanze aggravanti - e fa solo eccezione l'ipotesi, che qui non rileva, della contestazione di un "fatto nuovo" (art. 518 cod. proc. pen.), in relazione al quale essa è consentita nel corso del dibattimento in cui la pubblica accusa richiede di formalizzarla soltanto se il giudice concede in tal senso autorizzazione, una volta raccolto il consenso dell'imputato.

In definitiva, ben può il giudice disattendere la prospettazione accusatoria nei suoi elementi costitutivi e/o accessori, e dunque assolvere od escludere le circostanze aggravanti contestate, ma non può impedire al pubblico ministero di esercitare le proprie prerogative, tra l'altro di notoria copertura costituzionale (art. 112 Cost.).

3.1. La sentenza impugnata dovrebbe pertanto, per ciò solo, essere annullata con rinvio al giudice di primo grado, vedendosi in un caso di ricorso per saltum, a norma dell'ad. 569 comma 4 cod. proc. pen., che prevede che la Corte di Cassazione, quando pronuncia annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice d'appello "fuori dai casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado", dunque anche a mente dell'ad. 604 comma 4 cod. proc. pen. al cospetto di una nullità assoluta del provvedimento del primo giudice.4.E' necessario peraltro puntualizzare che, nel caso di specie, sussiste la violazione di legge, denunciata dalla parte pubblica, anche sotto altro dirimente profilo, perché l'attribuzione agli imputati della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., per essere stato commesso il reato di furto su bene destinato a pubblico servizio — così perseguibile d'ufficio - deve trarsi dal perspicuo ed univoco tenore dell'imputazione e, dunque, reputarsi già regolarmente contestata, senza necessità di ulteriori precisazioni integrative. 4.1.Ritiene invero il collegio che la tematica oggetto del presente scrutinio debba essere affrontata tenendo presente un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che la ritualità e completezza della formulazione dell'imputazione, che rappresenta il fulcro dell'editto accusatorio con il quale deve misurarsi l'esercizio del diritto di difesa, rinvenga il proprio parametro di riferimento, anche alla luce dei valori costituzionali (artt. 24 e 117 Cost.) e sovranazionali (art. 6 par. 3 lett. a) della CEDU), nei contenuti sostanziali dei suoi enunciati, che prevalgono sulle indicazioni "letterali" e "numeriche" degli articoli di legge che espressamente la disciplinino.

L'elaborazione interpretativa così formatasi ha alimentato la questione della "contestazione in fatto", con cui si intende - anche a riguardo delle circostanze aggravanti - una elezione dell'imputazione che non sia espressa nella proposizione rigorosamente letterale della fattispecie circostanziale o nell'individuazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez.

U n.24906 del 18/04/2019, Sorge; cfr. anche Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 26961.5; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). 4.2.Lo snodo fondamentale della pronuncia "Sorge" del massimo consesso nomofilattico, che nello specifico ha riguardato la problematica della contestazione "in fatto" delle circostanze aggravanti, è sostanzialmente rappresentato dalla distinzione del caso in cui l'elemento circostanziale sia nell'imputazione per così dire "autoevidente" — non richieda cioè particolari enunciazioni e precisazioni (come, a titolo puramente esemplific:ativo, quello del delitto commesso in danno di un "minore", o commesso con l'uso di "un' arma") - da quello in cui, invece, la conformazione dell'aggravante di fattispecie non sia immediatamente percepibile dalle più comuni e diffuse conoscenze ed esiga una informazione più specifica e dettagliata, assuma insomma carattere "valutativo".

A tale seconda categoria è suscettibile di appartenere, a parere del collegio, la circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio, che rende indispensabile, pertanto, un apprezzamento in termini giuridici e/o fattuali del caso concreto condotto all'attenzione del giudice (perché, ad esempio, nulla vieta che anche un privato possa procurarsi autonomamente fonti energetiche); in assenza della indicazione esplicita della norma della legge penale o della diretta riproduzione del testo di essa, inequivocabilmente espressive della avvenuta contestazione, è necessario che l'articolazione dell'incolpazione possieda "connotati evocativi" ragionevolmente chiari e idonei a dar conto della volontà dell'organo dell'accusa di attribuire l'elemento aggravatore in aggiunta qualificatrice rispetto alla condotta di base.

D'altro canto, nemmeno si pretende di dettare un criterio inflessibile ed omnicomprensivo sulle modalità di redazione di una contestazione chiara e precisa del fatto aggravatore (così in parte motiva sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024, Bevacqua), nel senso che l'analisi deve investire il caso concreto e valutare se l'elaborazione dell'imputazione e la descrizione degli indicatori di aggravamento del comportamento siano stati efficacemente rispettosi dell'inviolabile diritto di difesa del singolo; nel caso che ne occupa, in particolare, può ritenersi esauriente anche un modello di contestazione non formale, che sia congegnato in modo tale da rendere inequivoco il rimprovero all'imputato di aver sottratto un bene posto a soddisfacimento di un bisogno della collettività e a suo diretto vantaggio (sez.5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non mass.; sez. 5, n. 19209 del 11 aprile 2024, Lombardo, non mass.). 4.3.La condotta addebitata agli imputati consiste nell'impossessamento, mediante sottrazione, di energia elettrica in danno dell'ENEL - acronimo di [OSCURATO:PERSONA] per l'energia elettrica - che pacificamente gestisce, sia pure nel contesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento dei relativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell'interesse della collettività dei cittadini; la natura pubblicistica dei servizio reso da tale Ente promana da variegate fonti normative, tra le quali, in rapida rassegna, possono elencarsi l'art.l della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"); con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state estese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico".

Gli elementi descrittivi del comportamento oggetto dell'addebito richiamano, inoltre, le modalità della sua attuazione, consistita nell' <allaccio diretto abusivo alla rete e- distribuzione 4x16, realizzato con 2 cavi un/polari da 2,5 mmq., attestati alla rete a seguito (del)lo sguaino della gomma protettiva ed il successivo collegamento con la parte in tensione>.

Risalta dunque di ogni evidenza, dal medesimo tenore del testo imputativo, ancorchè scevro della specificazione letterale dell'effetto aggravatore connesso all'illecito, che ai prevenuti si attribuisca un comportamento integrativo di un furto che ha per oggetto una cosa destinata a servizio pubblico, il cui flusso è stato oggetto di intercettazione e di indebita asportazione mediante un collegamento diretto con la rete di distribuzione; non tanto, dunque, per le caratteristiche soggettive e strutturali dell'organismo che distribuisce l'energia, che possiedono comunque valenza orientativa ai fini della comprensione della riprovazione, quanto piuttosto per i connotati oggettivi di un servizio reso da quell'ente ad una indiscriminata comunità di persone. 5.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. I difensori degli imputati hanno depositato per via telematica memoria difensiva e conclusioni scritte in replica - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto di Pidone - e memoria difensiva in replica - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto della Pezzino.Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha proposto ricorso per cassazione per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Enna del 6 dicembre 2023, che ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624,625 n.2 cod. pen. a loro contestato per essersi impossessati di energia elettrica in danno dell'[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] - mediante allaccio diretto abusivo alla Rete di distribuzione. 1.E' stato dedotto un solo motivo, che ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 517 cod. proc. pen. perché il giudice monocratico ha pronunciato il verdetto impugnato dopo aver precluso al pubblico ministero, nel corso del dibattimento e prima dell'inizio della discussione, di procedere alla contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., relativa alla consumazione del fatto su bene destinato a pubblico servizio; anzi, secondo il requirente, la indicazione della natura della destinazione del bene all'utilità collettiva dovrebbe ritenersi già inglobata nell'incolpazione mossa ai due imputati. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, per più ragioni. 1.11 Tribunale di Enna ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per difetto di querela, in applicazione del disposto dell'art. 624 cornma 3 cod. pen., nella formulazione introdotta dall'art. 2 comma 1 lett. i) del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, che ha stabilito la procedibilità a querela della persona offesa del delitto di furto, anche se aggravato, salve alcune eccezioni - per le quali continua a procedersi di ufficio tra le quali è d'interesse per il presente procedimento quella dell'art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen., attinente alla commissione del fatto su cose "destinate a pubblico servizio". In relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, ovvero prima del 30 dicembre 2022 (come quello all'attenzione del collegio), l'art. 85 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022 ha sancito che per i reati perseguibili a querela in base alle innovazioni normative (tra cui il delitto di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen., contestato ad litteram), il termine per la presentazione della querela decorra dalla predetta data quando la persona offesa (come nel caso di specie) abbia avuto in precedenza notizia del fatto di reato.2.All'udienza del 7 giugno 2023 - subito dopo la riapertura del dibattimento, dunque alla prima udienza utile nella vigenza della c.d. riforma Cartabia, testè menzionata - il pubblico ministero ha espresso l'immediato intendimento di elevare contestazione suppletiva della circostanza aggravante suddetta e il giudice, sull'opposizione della difesa degli imputati che ha chiesto di emettere sentenza di proscioglimento non essendo intervenuta la querela della persona offesa entro il termine imposto dalla disciplina transitoria, non ha consentito alla parte pubblica di formulare la contestazione e si è riservato di decidere; all'udienza del 6 dicembre 2023 l'organo giudicante ha dapprima pronunciato un'ordinanza reiettiva dell'impulso del pubblico ministero e, subito dopo, letto il dispositivo, con motivazione contestuale, della sentenza oggetto del ricorso. 3.La sentenza è affetta da nullità assoluta ai sensi degli artt. 179 comma 1 cod. proc. pen. e 178 lett. b) cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, in presenza della violazione di norme processuali che attengono all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (sez.5, n. 17533 del 11/04/2024, Sparviero, non mass.). Il pubblico ministero è il "dominus" esclusivo dell'azione penale (da ultimo, sez. 2, n. 9039 del 17 gennaio 2023, Palumbo, ma v. anche in motivazione l'ancor più recente Sez. U n. 49935 del 28/09/2023, Domingo) e costituisce suo potere-dovere e conseguente facoltà la modificazione dell'imputazione a norma degli artt. 516 e segg. del codice di rito (cfr. ora anche gli artt. 423, comma 1 bis e 554 bis commi 5 e 6 cod. proc. pen., introdotti dal ID. Lgs. n. 150 del 2022), anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, senza alcuna necessità di elementi sopravvenuti (sez. U n. 4 del 28/10/1988, Barbagallo); non è richiesto alcun "nulla osta" del giudice ai fini della validità del mutamento dell'imputazione e dell'integrazione di cui agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. - inclusa la introduzione nell'addebito di ulteriori circostanze aggravanti - e fa solo eccezione l'ipotesi, che qui non rileva, della contestazione di un "fatto nuovo" (art. 518 cod. proc. pen.), in relazione al quale essa è consentita nel corso del dibattimento in cui la pubblica accusa richiede di formalizzarla soltanto se il giudice concede in tal senso autorizzazione, una volta raccolto il consenso dell'imputato. In definitiva, ben può il giudice disattendere la prospettazione accusatoria nei suoi elementi costitutivi e/o accessori, e dunque assolvere od escludere le circostanze aggravanti contestate, ma non può impedire al pubblico ministero di esercitare le proprie prerogative, tra l'altro di notoria copertura costituzionale (art. 112 Cost.). 3.1. La sentenza impugnata dovrebbe pertanto, per ciò solo, essere annullata con rinvio al giudice di primo grado, vedendosi in un caso di ricorso per saltum, a norma dell'ad. 569 comma 4 cod. proc. pen., che prevede che la Corte di Cassazione, quando pronuncia annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice d'appello "fuori dai casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado", dunque anche a mente dell'ad. 604 comma 4 cod. proc. pen. al cospetto di una nullità assoluta del provvedimento del primo giudice.4.E' necessario peraltro puntualizzare che, nel caso di specie, sussiste la violazione di legge, denunciata dalla parte pubblica, anche sotto altro dirimente profilo, perché l'attribuzione agli imputati della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., per essere stato commesso il reato di furto su bene destinato a pubblico servizio — così perseguibile d'ufficio - deve trarsi dal perspicuo ed univoco tenore dell'imputazione e, dunque, reputarsi già regolarmente contestata, senza necessità di ulteriori precisazioni integrative. 4.1.Ritiene invero il collegio che la tematica oggetto del presente scrutinio debba essere affrontata tenendo presente un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che la ritualità e completezza della formulazione dell'imputazione, che rappresenta il fulcro dell'editto accusatorio con il quale deve misurarsi l'esercizio del diritto di difesa, rinvenga il proprio parametro di riferimento, anche alla luce dei valori costituzionali (artt. 24 e 117 Cost.) e sovranazionali (art. 6 par. 3 lett. a) della CEDU), nei contenuti sostanziali dei suoi enunciati, che prevalgono sulle indicazioni "letterali" e "numeriche" degli articoli di legge che espressamente la disciplinino. L'elaborazione interpretativa così formatasi ha alimentato la questione della "contestazione in fatto", con cui si intende - anche a riguardo delle circostanze aggravanti - una elezione dell'imputazione che non sia espressa nella proposizione rigorosamente letterale della fattispecie circostanziale o nell'individuazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U n.24906 del 18/04/2019, Sorge; cfr. anche Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 26961.5; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). 4.2.Lo snodo fondamentale della pronuncia "Sorge" del massimo consesso nomofilattico, che nello specifico ha riguardato la problematica della contestazione "in fatto" delle circostanze aggravanti, è sostanzialmente rappresentato dalla distinzione del caso in cui l'elemento circostanziale sia nell'imputazione per così dire "autoevidente" — non richieda cioè particolari enunciazioni e precisazioni (come, a titolo puramente esemplific:ativo, quello del delitto commesso in danno di un "minore", o commesso con l'uso di "un' arma") - da quello in cui, invece, la conformazione dell'aggravante di fattispecie non sia immediatamente percepibile dalle più comuni e diffuse conoscenze ed esiga una informazione più specifica e dettagliata, assuma insomma carattere "valutativo". A tale seconda categoria è suscettibile di appartenere, a parere del collegio, la circostanza aggravante della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio, che rende indispensabile, pertanto, un apprezzamento in termini giuridici e/o fattuali del caso concreto condotto all'attenzione del giudice (perché, ad esempio, nulla vieta che anche un privato possa procurarsi autonomamente fonti energetiche); in assenza della indicazione esplicita della norma della legge penale o della diretta riproduzione del testo di essa, inequivocabilmente espressive della avvenuta contestazione, è necessario che l'articolazione dell'incolpazione possieda "connotati evocativi" ragionevolmente chiari e idonei a dar conto della volontà dell'organo dell'accusa di attribuire l'elemento aggravatore in aggiunta qualificatrice rispetto alla condotta di base. D'altro canto, nemmeno si pretende di dettare un criterio inflessibile ed omnicomprensivo sulle modalità di redazione di una contestazione chiara e precisa del fatto aggravatore (così in parte motiva sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024, Bevacqua), nel senso che l'analisi deve investire il caso concreto e valutare se l'elaborazione dell'imputazione e la descrizione degli indicatori di aggravamento del comportamento siano stati efficacemente rispettosi dell'inviolabile diritto di difesa del singolo; nel caso che ne occupa, in particolare, può ritenersi esauriente anche un modello di contestazione non formale, che sia congegnato in modo tale da rendere inequivoco il rimprovero all'imputato di aver sottratto un bene posto a soddisfacimento di un bisogno della collettività e a suo diretto vantaggio (sez.5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, non mass.; sez. 5, n. 19209 del 11 aprile 2024, Lombardo, non mass.). 4.3.La condotta addebitata agli imputati consiste nell'impossessamento, mediante sottrazione, di energia elettrica in danno dell'ENEL - acronimo di [OSCURATO:PERSONA] per l'energia elettrica - che pacificamente gestisce, sia pure nel contesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento dei relativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell'interesse della collettività dei cittadini; la natura pubblicistica dei servizio reso da tale Ente promana da variegate fonti normative, tra le quali, in rapida rassegna, possono elencarsi l'art.l della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all'erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tra l'altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"); con l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state estese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico". Gli elementi descrittivi del comportamento oggetto dell'addebito richiamano, inoltre, le modalità della sua attuazione, consistita nell' <allaccio diretto abusivo alla rete e- distribuzione 4x16, realizzato con 2 cavi un/polari da 2,5 mmq., attestati alla rete a seguito (del)lo sguaino della gomma protettiva ed il successivo collegamento con la parte in tensione>. Risalta dunque di ogni evidenza, dal medesimo tenore del testo imputativo, ancorchè scevro della specificazione letterale dell'effetto aggravatore connesso all'illecito, che ai prevenuti si attribuisca un comportamento integrativo di un furto che ha per oggetto una cosa destinata a servizio pubblico, il cui flusso è stato oggetto di intercettazione e di indebita asportazione mediante un collegamento diretto con la rete di distribuzione; non tanto, dunque, per le caratteristiche soggettive e strutturali dell'organismo che distribuisce l'energia, che possiedono comunque valenza orientativa ai fini della comprensione della riprovazione, quanto piuttosto per i connotati oggettivi di un servizio reso da quell'ente ad una indiscriminata comunità di persone. 5.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gl
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