CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 13721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23975/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1814/2021 depositata il01/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania con la sentenza in epigrafe indicata ha riformato la decisione di primo grado e, in accoglimento dell’appello della contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento per IMU per l’anno di imposta 2013 di un complesso immobiliare sito nel Comune di Pozzuoli. Ricorre in cassazione il Comune di Pozzuoli con tre motivi di ricorso. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. Considerato che 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata determinazione del valore dell’area sul quale applicare l’imposta, infondato nel resto. Con il primo motivo il Comune rappresenta una violazione di legge (art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per carenza motivazionale della sentenza impugnata sull’applicazione dell’art. 5, comma6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il motivo è infondato. La sentenza, infatti, adeguatamente motiva sulla sussistenza dell’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 5, citato, evidenziando la sussistenza di un recupero edilizio ai sensi dell’art. 3, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Conseguentemente non sussiste nessuna omessa pronuncia. 2. Con il secondo motivo il Comune denuncia violazione di legge (art. 5, comma6, d.lgs. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Per il Comune ricorrente l’iscrizione nel catasto non contestata sarebbe sufficiente per escludere l’applicazione della norma. Inoltre, la società contribuente non avrebbe mai presentato al Comune la dichiarazione di valore dell’area edificabile per la relativa tassazione. Solo in sede contenziosa veniva comunicato il valore dell’area edificabile. Inoltre, per un anno di imposta diverso, nel giudizio tra le stesse parti e stesso oggetto, la Corte di Cassazione con la decisione n. 20375/2020 rigettava il ricorso della società contribuente confermando l’accertamento del Comune. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, compie accertamenti di merito e applica correttamente la norma in questione, l’art. 5, comma 6 , citato: «In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31 […] la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato». La ratio della norma è chiara, sia per la costruzione (o demolizione) sia per gli interventi di recupero, a norma dell’art. 3, d.P.R. 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la base imponibile per l’IMU non è il valore catastale degli immobili, ma il valore dell’area edificabile. Infatti, mentre l’immobile viene costruito o recuperato con ristrutturazione pesante non può produrre benefici per il proprietario, quindi l’imposta è parametrata al valore dell’area edificabile. Nel caso in giudizio, la sentenza impugnata con accertamento di merito – insindacabile in questa sede, peraltro nemmeno contestato dal Comune ricorrente –ha evidenziato «che le opere in questione, inclusive fra l’altro di demolizione di tramezzi, nuova realizzazione di impianti ed altro testualmente riconducibili alle previsioni di cui all’art. 3, lettera c), del d.P.R. 380/2001 ben erano e sono sussumibili nel concetto tecnico di recupero e non piuttosto a quello riduttivo di manutenzione straordinaria». La precedente decisione della Cassazione citata dal ricorrente (ord. n.20375/2020) non ha deciso sull’applicazione al caso dell’art. 5, comma6, citato, in quanto la Corte rileva l’assenza di proposizione della relativa questione al giudice d’appello («la sentenza impugnata non fa cenno alcuno alla questione relativa alla dedotta applicazione dell'articolo 5,comma 6, d.lgs. 504 del 1992 . I l silenzio osservato su questa tematica imponeva alla ricorrente di allegare la relativa deduzione avanti al giudice di merito e di indicare, in ossequio al principio di specificità del motivo,in quale atto tale deduzione fosse avvenuta»). 3. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione di legge (art. 8, comma 1 , d.lgs. 504/1992) per aver ritenuto la sentenza una riduzione del 50 % dell’imposta per inagibilità o inabilità dell’immobile per lavori di conservazione e di restauro. Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza non richiama mai la norma ritenuta violata ma applica, invece, l’altra disposizione –art. 5, comma 6, – che ha una ratio diversa da quella dell’art. 8, d.lgs. 504/1992. Mentre quest’ultima disposizione prevede una riduzione dell’imposta, l’art. 5, al comma 6, prevede una diversa base imponibile: il valore dell’area. 4. Il ricorso, invece, risulta fondato, in parte, in quanto la CTR non specifica sia nel dispositivo sia nella motivazione che, comunque, l’imposta deve essere versata sul valore di mercato dell’area edificabile; infatti, il Comune ricorrente rappresenta che il valore dell’area è stato indicato dalla contribuente solo in sede contenziosa, in «euro 76,86 – quale presunto e non dimostrato valore dell’area fabbricabile –». In conseguenza resta non accertata la base impositiva per la determinazione dell’imposta, individuata correttamente dalla sentenza nel valore venale dell’area, ma senza affrontare in concreto la determinazione del valore della stessa. Su questo punto, quindi, la sentenza deve annullarsi con rinvio – alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del grado di legittimità -per la determinazione del valore dell’area edificabile sul quale calcolare l’importo. P.Q.M. Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, limitatamente alla dete