CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 03288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4226/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio, Corso Italia, 102; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso il suo studio, via [OSCURATO:PERSONA], 7; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Roma n. 4920/2021, depositata in data 5/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, formulando un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 4920/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, resa pubblica il 5/07/2021; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con il decreto n. 247/2012, emesso dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], e basato su quattro dichiarazioni aventi valore di riconoscimento di debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’importo totale di euro 320.000,00, veniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] di pagare all’ingiungente, divenuta erede per un quarto di [OSCURATO:PERSONA], l’importo di euro 80.000,00; il giudizio di opposizione proposto dagli ingiunti si concludeva con la sentenza n. 774/2017 del Tribunale di Tivoli che accoglieva parzialmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 25.000,00; il Tribunale riteneva che sulle dichiarazioni di riconoscimento di debito prodotte da [OSCURATO:PERSONA] in copia autentica e non in originale, la cui sottoscrizione ed il cui contenuto erano stati disconosciuti dagli opponenti, non potersi procedersi alla verificazione richiesta e che, perciò, fossero inutilizzabili; aveva, invece, tenuto conto della scrittura privata del 12 aprile 2013 prodotta in giudizio dagli opponenti con cui i fratelli di [OSCURATO:PERSONA] riconoscevano che il debito degli opponenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ammontava ad euro 100.000,00; la Corte d'Appello di Roma, con la pronuncia oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto parzialmente l’appello, condannando gli appellati a rifondere le spese del giudizio di primo grado; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; alla Corte d'Appello si imputa di aver travisato la prova su specifici atti processuali omettendone qualsiasi valutazione (p. 21); in particolare, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l’odierna ricorrente non avesse ottemperato all’ordine di esibizione degli originali delle scritture private contenenti il riconoscimento del debito per l’importo di euro 320.000,00 ed avrebbe erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse revocato la CTU grafologica, precedentemente disposta, per il mancato deposito degli originali; pur dovendo essere qualificata d’ufficio come error in procedendo per violazione dell’art. 217 cod.proc.civ., la censura èfondata: stante che l’onere imposto dal Tribunale – quello di produzione e/o esibizione degli originali – era stato assolto con l’esibizione degli originali delle scritture private (come risulta dal ricorso, ove, rispettando le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. sono stati riprodotti gli atti processuali rilevanti) ed il giudice aveva nominato il CTU per eseguire la perizia grafologica, doveva darsi seguito all’istanza di verificazione; la Corte d'Appello, a sua volta, ha erroneamente rigettato l’istanza di verificazione, sulla scorta di un ragionamento astrattamente corretto, ma non confacente ai fatti di causa; è vero, infatti, che non può accogliersi l’istanza di verificazione sui documenti prodotti in originale per la prima volta in appello, non potendo la parte che ha già avuto modo di espletare nel giudizio di primo grado la propria attività difensiva rimediare in appello alla sua colpevole inerzia (Cass. 5/09/2006, n. 19067; Cass.11/11/2008, n. 26943), tuttavia, nel caso di specie la parte aveva assolto l’onere impostole mediante l’esibizione prescritta, pertanto, deve ritenersi che non sussistessero le ragioni per negare alla odierna ricorrente la possibilità di produrre in appello gli originali delle scritture private dalla stessa già esibiti in primo grado, ottemperando all’obbligo impostole, e su cui la perizia grafologica non era stata eseguita per causa a lei non imputabile; 5) ne consegue che il ricorso merita accoglimento; 6) la decisione impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassaz